Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 93.
Pubblicita' del decreto
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
Pubblicita' del decreto
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 09/09/2026, n. 83Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA composta dai magistrati: Angelo Bax Presidente Elena Papa Consigliere, relatore Alessandra Cucuzza Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 83/2026 Sul ricorso iscritto al numero 63235 del registro di segreteria, proposto dal sig. DI EK, nato a [...], il [...] e residente in [...]2 (di fatto senza fissa dimora), c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marinella Baschiera del foro di Firenze (c.f. SCMNL73D59E625X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, all'indirizzo pec marinella.baschiera@firenze.pecavvocati.it, o fax 055/3890786; …Leggi di più...
- responsabilità erariale·
- art. 178 C.G.C.·
- gratuito patrocinio·
- art. 140 c.p.c.·
- art. 202 C.G.C.·
- compensazione spese·
- nullità notifiche·
- revocazione sentenza·
- art. 143 c.p.c.·
- giudicato penale