Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5589
CASS
Sentenza 14 aprile 2001

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Affinché sorga a favore del datore di lavoro il credito al rimborso delle somme versate a titolo di assegni familiari in eccedenza a quanto da lui dovuto per contributi, è necessario l'adempimento degli oneri di cui al d.P.R. n. 797 del 1955, tra cui la registrazione sul libro matricola del numero delle persone a carico di ciascun lavoratore e sul libro paga degli assegni corrisposti nonché la trasmissione di documenti, informazioni e comunicazioni all'INPS (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda di rimborso del datore di lavoro avendo accertato che questi non aveva esibito agli ispettori INPS alcun documento probante i presupposti per l'erogazione, l'effettiva corresponsione e il rispetto delle procedure, non valendo a tali fini le dichiarazioni scritte con firme autenticate di alcuni dipendenti trattandosi di attestazioni generiche prive dell' indicazione dell'importo percepito e del carico familiare).

In virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la proposizione dell'impugnazione principale preclude un ulteriore gravame in via incidentale; pertanto, qualora, nel processo del lavoro, una delle parti abbia depositato il ricorso contenente l'atto di appello il giorno successivo al deposito di quello della controparte e successivamente abbia proposto appello incidentale, giustamente il giudice di merito decide l'appello previa riunione dei due ricorsi e ritenendo assorbito l'appello incidentale in quello principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5589
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5589
    Data del deposito : 14 aprile 2001

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