Sentenza 14 aprile 2001
Massime • 2
Affinché sorga a favore del datore di lavoro il credito al rimborso delle somme versate a titolo di assegni familiari in eccedenza a quanto da lui dovuto per contributi, è necessario l'adempimento degli oneri di cui al d.P.R. n. 797 del 1955, tra cui la registrazione sul libro matricola del numero delle persone a carico di ciascun lavoratore e sul libro paga degli assegni corrisposti nonché la trasmissione di documenti, informazioni e comunicazioni all'INPS (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda di rimborso del datore di lavoro avendo accertato che questi non aveva esibito agli ispettori INPS alcun documento probante i presupposti per l'erogazione, l'effettiva corresponsione e il rispetto delle procedure, non valendo a tali fini le dichiarazioni scritte con firme autenticate di alcuni dipendenti trattandosi di attestazioni generiche prive dell' indicazione dell'importo percepito e del carico familiare).
In virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la proposizione dell'impugnazione principale preclude un ulteriore gravame in via incidentale; pertanto, qualora, nel processo del lavoro, una delle parti abbia depositato il ricorso contenente l'atto di appello il giorno successivo al deposito di quello della controparte e successivamente abbia proposto appello incidentale, giustamente il giudice di merito decide l'appello previa riunione dei due ricorsi e ritenendo assorbito l'appello incidentale in quello principale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ET DE AN, elett. dom. in Roma, viale Angelico n. 92, presso l'avv. Carlo Silvetti, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Calabretta, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza in data 19 marzo 1998, n. 410 (R.G.N. 418/1997);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/1/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Renzo Calabretta e Antonietta Coretti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO De AN, nella qualità di ex proprietario dell'Hotel Mondial di Cosenza, conveniva davanti al locale Pretore del lavoro l'INPS chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 179.494.414 - o di altra maggiore o minore - siccome indebitamente corrisposta a titolo di contributi ex INAM, INPS e sanzioni civili fino al 30 gennaio 1988.
Precisava che il 7 marzo 1988 due ispettori gli avevano addebitato il pagamento di residue lire 208.555.368, omettendo il riconoscimento in detrazione delle anticipazioni per assegni familiari ed il credito per sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali e importi versati a titolo di condono.
L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti eccepivano la prescrizione dell'avversa pretesa. All'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore, con sentenza del 13 febbraio 1997, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'INPS alla restituzione in favore del De AN della somma di lire 31.840.073 oltre rivalutazione ed interessi. Avverso la decisione con ricorso depositato il 17 aprile 1997 proponeva appello il De AN chiedendo l'accoglimento della domanda.
Con ricorso depositato il 18 aprile 1997 proponeva gravame anche l'INPS in ordine agli interessi ed alla rivalutazione. L'Istituto si costituiva con memoria depositata il 1 dicembre 1997, proponendo appello incidentale sempre in ordine al capo relativo agli interessi e alla rivalutazione.
Il Tribunale locale, con sentenza del 19 marzo 1998, dichiarava assorbito l'appello incidentale dell'INPS in quello principale dallo stesso proposto;
condannava l'Istituto al pagamento in favore del De AN - oltre che della somma di lire 31.840.073 - degli interessi legali dal 5 giugno 1991 e della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT nella parte eventualmente eccedente gli interessi legali.
Osservava, in particolare, il Tribunale che doveva confermarsi la statuizione pretorile di rigetto della domanda di conguaglio degli assegni familiari e dell'indennità di malattia.
Vertendosi in tema di somme che l'INPS aveva assunto indebitamente trattenute dal datore di lavoro - che non avrebbe dovuto conguagliare il proprio debito contributivo col preteso credito - il termine di prescrizione era decennale ai sensi dell'art. 41 della legge n. 153 del 1969 che aveva fissato il termine di cui all'art. 55 del RDL n. 1827 del 1935.
Si doveva altresì tenere conto nella specie della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983. Quanto alla indennità di malattia indebitamente erogata, l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. era anche esperibile entro il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Poiché la richiesta di ripetizione dell'INPS, avvenuta in occasione della visita ispettiva del 7 marzo 1988, aveva riguardato il periodo successivo al 1 gennaio 1975, l'eccezione di prescrizione sollevata dal De AN non aveva quindi rilievo alcuno.
Nel merito l'impugnata decisione doveva essere confermata poiché non era stato prodotto dal De AN alcun documento probante l'erogazione degli assegni familiari e l'indennità di malattia. Così andava confermata la statuizione pretorile di rigetto della domanda diretta a fare valere il diritto a beneficiare degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Premesso che per tale capo era fondata l'eccezione di prescrizione decennale formulata dall'INPS, in difetto di prova di una richiesta del De AN avanzata in epoca anteriore al 7 marzo 1978, e che pertanto il thema decidendum doveva incentrarsi sul periodo di tempo sino al 31 gennaio 1988, il datore di lavoro non aveva ottemperato all'onere di applicazione ai rapporti di lavoro della contrattazione collettiva di settore, avendo erogato retribuzioni inferiori ai minimi fissati per ciascun livello.
Quanto alla doglianza del De AN attinente all'omessa precisazione da parte del giudice di primo grado della data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma attribuita di 31.840.0733 ed alla censura sul punto formulata nell'atto di appello dell'INPS che aveva lamentato l'erronea corresponsione degli interessi legali dal 1988, trattandosi di indebito oggettivo, andava applicato il principio nominalistico onde la decorrenza dal 27 maggio 1991, data della domanda amministrativa e salva la prova di un maggior danno superiore a quello degli interessi legali.
La rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT doveva infine essere riconosciuta non già in aggiunta degli interessi legali, ma solo nella parte eccedente il tasso legale degli stessi trattandosi di debito di valuta.
Il De AN ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi cui ha resistito con controricorso l'INPS. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dall'INPS in un duplice profilo:
per intempestività del ricorso, essendo stato lo stesso notificato l'8 ottobre 1998 avverso la sentenza di secondo grado notificata il 7 aprile 1998, quando cioè era decorso il termine breve di impugnazione;
per avere il ricorrente fruito del c.d. condono previdenziale disciplinato dall'art. 4 del D.L. n. 442 del 1987. La eccezione nel primo profilo proposto va rigettata perché infondata.
Ed invero non può ritenersi idonea a fare decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza del Tribunale di Cosenza effettuata, come emerge dalla relata, il 7 aprile 1998 alla controparte personalmente (presso sede provinciale, in Cosenza, piazza Loreto, a mani dell'impiegata) (fra le tante, Cass., 21 aprile 2000, n. 5274;Cass., 17 giugno 1997, n. 5421) invece che al procuratore costituito o alla parte presso lo stesso a mani dell'impiegata.
Ne discende la tempestività della notifica del ricorso per cassazione de quo, avvenuta entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 327, comma primo, c.p.c. È invece inammissibile l'eccezione nel secondo aspetto per assoluta genericità, non essendo dato comprendere le ragioni addotte a fondamento.
D'altro canto il ricorrente ha precisato di avere apposto la clausola di riserva di ripetizione alle domande di condono onde l'ammissibilità della domanda giudiziaria di accertamento negativo (Cass., 5 aprile 2000, n. 4230; vedi anche Cass., 22 aprile 2000, n. 5274). Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 334, 343, 434, 436 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato assorbito l'appello incidentale dell'INPS, depositato il 1 dicembre 1997 nell'appello principale dallo stesso Istituto proposto, depositato il 18 aprile 1997.
Posto che nel rito del lavoro, ai fini della rituale impugnazione, occorre fare riferimento al deposito del ricorso, nella fattispecie l'appello principale era quello proposto dal De AN in data 17 aprile 1997 mentre quello dell'INPS in data 18 aprile 1997 aveva assunto la forma dell'appello incidentale che l'ente previdenziale avrebbe dovuto notificare a pena di inammissibilità nel termine di 10 giorni prima dell'udienza di discussione.
L'INPS ha invece prima proposto un appello incidentale (quello del 18 aprile 1997) nelle forme di cui all'art. 434 c.p.c. senza mai notificarlo e, successivamente, ha depositato memoria difensiva e contestuale appello incidentale per lo stesso capo di sentenza già impugnato dall'appellante principale e dallo stesso Istituto. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi dichiarare o l'inammissibilità del primo atto di gravame ovvero, nel caso in cui avesse ritenuto valido il primo, l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto con memoria difensiva.
In ogni caso avrebbe dovuto condannare l'Istituto al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in relazione agli oneri affrontati di una inutile costituzione avverso il primo appello. Il motivo va rigettato perché infondato.
Prevede l'art. 333 c.p.c., in tema di impugnazioni incidentali, che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo (sul punto vedi anche Cass., 19 giugno 1987, n. 5377). In subiecta materia sono stati affermati dalla Corte Suprema con orientamento costante i seguenti principi:
l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, previa riunione dei gravami, in appello incidentale (vedi Cass., 4 maggio 1988, n. 3318);
in virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la proposizione dell'impugnazione principale non consente la formulazione di un ulteriore gravame in via incidentale, ovvero di altro ricorso principale da ritenersi convertito in ricorso incidentale (Cass., 24 settembre 1999, n. 10513, sulle impugnazioni in generale;
vedi anche Cass., 4 maggio 1988, n. 3318, sulla conversione in ricorso incidentale del ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dopo la notifica di altro ricorso ad iniziativa della controparte).
Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, dopo avere dato rilievo alla prevenzione che è data nel rito del lavoro dal deposito del ricorso (nel processo ordinario, dalla notificazione della impugnazione), ha finito col riunire e con l'esaminare nello stesso processo sia l'appello principale del De AN, depositato il 17 aprile 1997, cioè tempestivamente rispetto alla data di notifica della sentenza impugnata, che l'appello principale dell'INPS che era stato depositato il giorno seguente.
Così il Tribunale, nel dichiarare assorbito l'appello incidentale dell'Istituto nell'appello principale, avente il medesimo contenuto ed avverso la medesima sentenza, ha sostanzialmente affermato la consumazione da parte dello stesso del diritto di impugnazione. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, 2697 e ss. c.c., 29, 40, 41, 42 del DPR n. 797 del 1955 e 1, 3, 4, 5 della legge n. 4 del 1953 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto corretto l'operato dell'ente previdenziale sul mancato riconoscimento, in detrazione ed a credito del ricorrente, delle somme anticipate a titolo di assegni familiari e di indennità di malattia, in quanto il datore di lavoro non ne aveva dimostrato l'effettiva erogazione per la mancata quietanza sulle buste paga, mai consegnate ai dipendenti. Il Tribunale avrebbe però dovuto considerare che: la mancata consegna della busta paga, pur se perseguita penalmente con l'art. 5 della legge n. 4 del 1953 e soltanto con sanzione amministrativa con l'entrata in vigore del Decr.Legisl. n. 758 del 1994, non aveva invalidato le erogazioni eseguite e non atteneva alla prova dei pagamenti;
il prospetto paga era documento finalizzato a garantire la certezza del credito retributivo del lavoratore;
il datore di lavoro era tenuto a conservare il libro paga ma non aveva un pari obbligo per i prospetti paga;
l'effettiva erogazione degli assegni familiari e dell'indennità di malattia era stata confermata da due dei tre lavoratori in organico con due dichiarazioni a firma autenticata che non potevano essere considerate meri indizi;
nel caso in esame era erroneo il riferimento al reddito dei lavoratori poiché il presupposto reddituale era stato introdotto solo con il DL n. 69 del 1988 che aveva istituito l'assegno per il nucleo familiare;
in ogni caso il prospetto paga costituiva soltanto una scrittura privata ricognitiva e non un documento di prova;
la prova offerta dal datore non era generica perché determinabile con i documenti prodotti in giudizio (libri paga e matricola);era vietato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. pronunciare d'ufficio sulla genericità delle dichiarazioni dei lavoratori, cioè su una eccezione non rilevata dall'INPS ne' in primo grado ne' in appello.
In conclusione le riferite circostanze, proprio perché trascurate, non possono non avere diversamente orientato la decisione. Il motivo va rigettato perché infondato.
Perché sorga il credito del datore di lavoro al rimborso delle somme versate a titolo di assegni familiari in eccedenza a quanto dallo stesso dovuto per contributi non basta che egli inserisca nel modulo GS2 l'indicazione del preteso pagamento degli assegni, ma occorre che dimostri di avere adempiuto agli oneri impostigli dalla legge e che fornisca all'Istituto tutte le notizie ed i documenti che sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari al fine di mettere quest'ultimo in grado di accertarsi che i pagamenti degli assegni siano stati eseguiti e che i lavoratori beneficiari dell'erogazione ne avessero diritto. Consegue che se il datore di lavoro non prova di avere messo l'Istituto in grado di esercitare un adeguato controllo sulla effettuazione dei pagamenti e sulla legittimità della corresponsione degli assegni, il credito del primo non è liquido ed esigibile e non può essere opposto in compensazione rispetto al credito dell'Istituto per contributi di cui sia stato omesso il versamento (Cass., 9 ottobre 1985, n. 4903;
Cass., 23 ottobre 1972, n. 3209; vedi anche Cass., 3 dicembre 1970, n. 2524). Il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e, in particolare, gli artt. 37 ss. pongono, infatti, a carico del datore di lavoro gli obblighi: di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentatigli dal lavoratore alla sede provinciale dell'INPS (art. 39, primo comma); di fornire tutte le notizie e i documenti che sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40); di registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore (art. 41); di comunicare entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese alla sede provinciale INPS in apposito modulo predisposto l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art. 42); di sottrarre dai contributi dovuti gli importi pagati a titolo di assegni familiari pagando a titolo di contributi la sola differenza (art. 43, primo comma).
Uguali obblighi sono previsti a carico del datore di lavoro che chieda la compensazione dei contributi dovuti con le indennità di malattia erogate ai propri dipendenti.
Ora, nella specie, il Tribunale, in applicazione di tali principi, ha accertato il mancato assolvimento da parte del De AN degli obblighi di cui era gravato e quindi la insussistenza del credito al rimborso delle somme versate a titolo di assegni familiari e di indennità di malattia, essendo emerso che questi non aveva esibito agli ispettori dell'INPS ne' in sede di ispezione (Cass, S.U., 3 febbraio 1996, n. 916; Cass., 1 gennaio 1995, n. 3853) sul valore probatorio dei verbali) ne' successivamente alcun documento probante la ricorrenza dei presupposti per l'erogazione, l'effettiva corresponsione e il rispetto delle procedure.
Nè a tali fini potevano valere le dichiarazioni, con firme autenticate, di due soli lavoratori che avevano attestato di avere sempre percepito gli assegni familiari e l'indennità di malattia come per legge, trattandosi di attestati generici perché privi della indicazione dell'importo percepito, del carico familiare e del reddito per il periodo di malattia.
Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.11 delle disposizioni sulla legge in generale, 4 legge n. 502 del 1978, 1 legge n. 782 del 1980, 3 del D.L. n. 328 del 1986 e 6
legge n. 389 del 1989 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la normativa applicabile al periodo in contestazione (1 gennaio 1975/1 gennaio 1988) sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi esiga, quale condizione per il diritto al beneficio, anche l'effettiva retribuzione dei lavoratori con salari non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali o provinciali.
Ed invero la condizione della effettiva corresponsione di tali retribuzioni è stata introdotta solo dopo la cessazione dell'attività imprenditoriale del ricorrente con il D.L. n. 110 del 1989, ribadita dal successivo D.L. n. 338 del 1989, le cui rispettive formulazioni - distinguendo chiaramente tra lavoratori retribuiti e lavoratori denunciati con retribuzioni inferiori a quelle dei contratti collettivi - rendono manifesto che solo negli ultimi anni il legislatore si è preoccupato di tutelare non soltanto l'equilibrio finanziario della gestione dell'istituto previdenziale comminando la perdita degli sgravi per chi avesse denunciato e versato contributi su salari inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma anche l'interesse dei lavoratori ad una equa retribuzione.
D'altro canto la irretroattività - cioè l'assoggettamento della disciplina di ciascun fatto alla normativa del tempo in cui si verifica - costituisce un principio generale dell'ordinamento che preclude l'applicazione della legge nuova non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato e si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali e future di essi.
Perché sussista la condizione cui è subordinato il diritto agli sgravi contributivi ex art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502, è necessario che il datore di lavoro assicuri ai propri dipendenti trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria;
l'onere di provare la sussistenza di tale condizione incombe sul datore di lavoro, in base al principio generale (art. 2697 c.c.) secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il motivo deve essere rigettato perché infondato.
A seguito del d.l. 3 luglio 1986, n. 328, convertito nella legge 31 luglio 1986, n. 440, la fiscalizzazione degli oneri sociali spetta alla sola condizione che i lavoratori delle imprese interessate ricevano retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali, purché vigenti, mentre la disciplina precedentemente vigente (legge 28 novembre 1980, n. 782, d.l. 24 marzo 1982, n. 91, convertito in legge 21 maggio 1982, n. 267) subordinava la concessione del beneficio alla condizione che le imprese assicurassero ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in senso al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
pertanto il giudice di merito deve individuare, per il periodo in contestazione, i trattamenti economici minimi previsti dai contratti suddetti e quelli di fatto praticati dall'azienda ai propri dipendenti al fine di accertare la spettanza o l'esclusione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali (Cass, 19 ottobre 1999, n. 11750; vedi anche Cass., 20 marzo 1999, n. 2620; Cass., 11 gennaio 2000, n. 227). Il quadro normativo di riferimento sul punto non è cambiato, in seguito alla entrata in vigore del Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che reca disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati. In particolare il comma 1 dell'art. 6, in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, prevede che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1^ dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il comma 9 dello stesso articolo prevede che: "le riduzioni ... non spettano per i lavoratori che 'non siano stati denunciati agli istituti previdenziali' (lettera a); siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1", 1 (lettera b); "siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1" (lettera c).
Dispone infine il comma 1 dell'art. 1 della detta legge che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore - all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". In applicazione del fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo l'attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (fra le tante, Cass., 16 ottobre 1975, n. 3359;
Cass., 13 novembre 1979, n. 5901; Cass., S.U., 5 maggio 1995, n. 4906, sulla interpretazione della norma in senso conforme alla costituzione e alle leggi costituzionale), è chiara la portata complessiva delle disposizioni all'esame e, in particolare, il significato del citato art. 6 laddove la norma collega il riconoscimento dei benefici alla mancata perpetrazione da parte dell'interessato di comportamenti di sicuro pregiudizio per gli Istituti previdenziali (oltre che per gli stessi dipendenti) che vengono si distinti nella loro materialità, ma che sono sostanzialmente contrassegnati da medesime connotazioni di simulazione o di mendacio.
In altri termini, nel profilo degli obblighi da soddisfare per l'utilizzazione dei benefici non ha valore la mera denuncia di dati non rispondenti al vero (cui è equiparata la mancata denuncia), quanto il reale adempimento delle situazioni sottostanti (ad es., corresponsione di retribuzione conforme alle previsioni della disciplina collettiva).
In ordine alla previsione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 389 del 1989, secondo cui "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196 e 5 agosto 1989,
n. 279", è appena il caso di rilevare che i detti decreti legge non convertiti, al di là di una mera differenza sul piano letterale delle formulazioni in tema di obblighi per accedere nel periodo in questione ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali - rispettivamente, nella successione dei suindicati decreti, sub art. 10, comma 8; art. 4, comma 10; art. 4, comma 9; art. 6 comma 9 - tutelano le medesime situazioni giuridiche garantite dalla legge n. 338 del 1989 comminando la perdita dei relativi diritti per gli stessi comportamenti improndati al mendacio.
Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che, dopo avere rilevato come la diversità di disciplina delle leggi su indicate attenga unicamente alla individuazione del parametro di riferimento ai fini della concessione del beneficio de quo, ha accertato anche sulla scorta delle risultanze del verbale ispettivo, della denuncia di dipendenti e delle stesse ammissioni sul punto del De AN che nel periodo dal 7 marzo 1978 al 31 gennaio 1988 vi è stata violazione delle previsioni dei contratti di categoria ad ogni livello di appartenenza del personale occupato o attribuzioni ai lavoratori di livelli inferiori a quelli di effettiva appartenenza, con registrazione di una paga minore.
Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto prescritto il diritto del datore di lavoro a beneficiare degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo dal 1 gennaio 1975 al 7 marzo 1978 e quindi a conseguire la restituzione di quanto indebitamente pagato sul rilievo che l'INPS aveva tempestivamente formulato la relativa eccezione e che il Pretore aveva ritenuto il termine decennale.
Sennonché l'INPS non aveva riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ne' nella memoria difensiva contenente l'appello incidentale,
nè nell'inammissibile appello autonomo l'eccezione di prescrizione con la conseguenza che il Tribunale non poteva accogliere d'ufficio una eccezione che non era stata espressamente ribadita nel giudizio di gravame.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Il Tribunale, dopo avere richiamato la sentenza di primo grado che, in accoglimento della tempestiva eccezione dell'Istituto, aveva affermato l'applicabilità nella specie della prescrizione decennale onde l'infondatezza di qualsiasi pretesa avanzata dal De AN per il periodo antecedente il 7 marzo 1988, ha rilevato che il punto non era stato posto più in discussione in fase d'appello. In altri termini secondo l'impugnata sentenza, stante la mancanza di qualsiasi doglianza sul punto dell'interessato, si era formato giudicato implicito con conseguente inammissibilità di riesame della relativa questione.
D'altro canto, il Tribunale era stato investito delle questioni all'esame proprio in seguito all'appello del De AN. Anche in questo aspetto trattasi quindi di giudizio corretto e conforme alla legge, come tale incensurabile in questa sede. Con il quinto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere accertato la decorrenza degli interessi legali sulla somma riconosciuta al ricorrente di lire 31.840.073, non già dall'epoca del versamento della somma di lire 208.555.000, cioè dal 16 marzo 1988, ma dal pagamento della somma parzialmente indebita di lire 68.301.312 e quindi dalla domanda avanzata con lettera raccomandata del 27 maggio 1991 pervenuta all'INPS il 5 giugno 1991.
In primo luogo la decisione manca assolutamente di motivazione in ordine alla presunta buona fede riconosciuta implicitamente all'ente previdenziale.
D'altro canto nella specie il beneficio della buona fede che normalmente si presume non poteva operare nei confronti dell'INPS il quale era a conoscenza dell'insussistenza dell'obbligazione nella misura quantificata dagli ispettori, essendogli stato dal ricorrente ripetutamente segnalato con lettere del 25 marzo 1988, del 13 gennaio e del 12 giugno 1989 che la somma corrisposta non era dovuta. In ogni caso, anche a volere riconoscere il beneficio della presunzione di buona fede, gli interessi per l'indebito pagamento effettuato dovevano decorrere dalla domanda amministrativa del 27 ottobre 1988 ovvero dal 15 gennaio 1989.
La domanda amministrativa conteneva, infatti, la precisa volontà di recuperare la somma indebitamente versata all'Istituto. In via subordinata, anche a volere ammettere che tale istanza mirava alla sola revisione dei conteggi, gli interessi sarebbero dovuti decorrere dalla domanda avanzata il 15 gennaio 1989 con cui era stato chiesto espressamente il pagamento dei contributi indebitamente corrisposti con gli interessi.
Il motivo è inammissibile per genericità delle censure. Il De AN, in violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., non ha riprodotto, infatti, ne' il contenuto delle missive inviate negli anni 1988/1989, ne' tanto meno ha indicato in quale occasione ha prodotto in giudizio i documenti in oggetto, onde non è dato comprendere le stesse ragioni della censura.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va perciò rigettato.
Le spese - del presente - giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del De AN.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire 23.000 oltre lire tremilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2001