Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 274. Azioni del liquidatore 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile .
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori ((e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo liquidatore)) .
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile .
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori ((e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo liquidatore)) .
Commentari • 29
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Sommario: 1. Introduzione. - 2. La composizione negoziata della crisi e il sovraindebitamento delle imprese. - 2.1 I presupposti soggettivo e oggettivo della composizione negoziata. - 2.2 Gli aspetti di semplificazione della composizione negoziata delle imprese sotto soglia. - 2.3. Gli esiti della composizione negoziata. - 2.4. I vantaggi della composizione negoziata per le imprese assoggettabili alla disciplina del sovraindebitamento. - 2.4.1. In particolare: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. - 3. Il piano attestato di risanamento e il problema dell'applicabilità dello strumento all' imprenditore sovraindebitato. - 3.1. Il presupposto soggettivo del piano …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 74
- 1. Trib. Trani, sentenza 19/12/2025, n. 135Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI Sezione civile – area Crisi d'impresa 224-1/2025 R.G. P.U. Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Presidente relatrice Dott.ssa Diletta Calò Giudice Dott. Antonio Lacatena Giudice esaminati gli atti ed udita la relazione della giudice delegata, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1 (C.F. C.F._1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] ****** Con ricorso depositato il 30.10.2025, Parte_1 , con l'assistenza dell'O.C.C. denominato “Presidium …Leggi di più...
- art. 27 CCII·
- art. 269 CCII·
- concorso creditori·
- liquidazione controllata·
- art. 272 CCII·
- art. 10 CCII·
- competenza territoriale·
- spossessamento debitore·
- art. 268 CCII·
- sovraindebitamento·
- art. 201 CCII·
- nomina giudice delegato·
- nomina liquidatore·
- esclusione reddito da liquidazione·
- art. 274 CCII