Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2002, n. 7925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7925 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
7 925/ 02 E 4 EPUBBLICA ITALIANA 8 2 N 9 . 1 O I / N 4 Z NOME DEL POPOLO ITALIANO . / A 6 R 2 T . S R RTE SUPR I . Q Oggetto G P . E 3 R L Disciplinare A T E SEZIONE ERZA CIVILE T D Ä medici 1 I L S 3 1 N E La dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E T . S N I W E A Presidente R.G.N. 15898/01 S Dott. Gaetano FIDUCCIA E Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron.Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 21844 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. Ud. 22/02/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZU NE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO VAGNONI, che la difende unitamente all'avvocato GIORGIO VILLANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI GENOVA- PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE GENOVA;
PREETTO DI GENOVA, MINISTRO DELLA SANITA'; 2002 intimati HOW 504 avversO la decisione n. 52/01 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, depositata il 03/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato VILLANI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per accoglimento del I motivo, assorbito il II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri del- la provincia di Genova nel 1998 ha iniziato un procedi- mento disciplinare a carico della dottoressa NA LO contestando alla stessa la violazione della legge 5 febbraio 1992 n. 175 e la contravvenzione al- l'art. 56 del codice deontologico per essersi fatta pubblicità vietata con una lettera inviata ai suoi clienti. La lettera era del seguente tenore: "per tutto il mese di ottobre 1997 lo studio CBC offrirà gratuitamen- te una visita odontoiatrica comprensiva di pulizia dei denti eseguita con ultrasuoni".
2. Il giudizio disciplinare si è concluso con l'af- fermazione della responsabilità dell'incolpata alla quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della 2 sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno.
3. La dottoressa LO ha impugnato la decisione davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie costituita presso il Ministero della Sanità. La Commissione, con decisione n. 52 del 12 febbraio 2001 ha applicato la sanzione della censura. La Commissione ha dichiarato che i fatti addebitati erano stati ammessi dall'interessata ed ha ritenuto che poteva essere accolto, come attenuante del comportamen- to sanzionato, il comportamento in buona fede dell'in- teressata e che alla infrazione disciplinare, anche se commessa sotto il vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 175, si doveva applicare il più favorevole regime sanzionatorio previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, "e ciò per la logica estensione agli illeciti in questione del principio della retroattività della norma più favorevole sancito, in materia penale, dall'art. 2, terzo comma, codice penale e, in materia tributaria, dall'art. 3, terzo comma, del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 475".
4. La dottoressa LO ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la decisione della Commissione centrale sia cassata. 3 Gli intimati P.M. e Ministero della Sanità non han- no svolto attività difensiva con riferimento ad alcuno dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge due motivi.
2. Con la prima parte del primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 175, dell'art. 38 e 53 del codice deontologico medico approvato con il d. P. R. 25 giugno 199 e dell'art. 111 della Costituzione, nonché mancanza assoluta di motivazione o motivazione apodittica. La ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata è costruita sulla sola affermazione che il fatto contestato era stato ammesso dalla stessa ricor- 11 rente" e ne lamenta il carattere apodittico.
3. Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le profes- sioni sanitarie s'inquadra in quello indicato dall'art. 111 della Costituzione, quando con l'impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti la giurisdizione.
3.1. Infatti, il secondo comma dell'art. 68 del d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221, nel quale si fa riferimen- to al ricorso "alle Sezioni unite della Corte di cassa- zione avverso la decisione della Commissione" centrale sanitaria, è norma regolamentare non suscettibile di 4 stabilire una competenza funzionale delle sezioni unite civili di questa Corte. Discende da ciò che le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie so- no impugnabili con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, a norma del combinato di- sposto degli artt. 19 d.lg. C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233 e 362 cod. proc. civ., e per violazione di legge, a norma dell'art. 111, Cost.
3.2. Il vizio di violazione di legge comprende la violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del rapporto e del procedimento disciplinare (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) e la violazione di quelle sul procedimento per come si è svolto davanti alla Commis- sione centrale (art. 360 n. 4 dello stesso codice). compreso quello della assoluta mancanza In questo della motivazione cosiddetta appa- della motivazione rente, che è quella che non è in grado di mostrare la ragione del decidere, perché questa è sorretta da argo- menti incomprensibili o tra di loro inconciliabili op- pure perplessi. Resta, invece, estranea al controllo della Cassa- zione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed 5 espresse nel provvedimento impugnato come pure le ra- gioni e le risultanze del materiale probatorio sottopo- ste al vaglio della Commissione (Cass. 7 novembre 2000, n. 14479; 30 luglio 2001, n. 10389, tra le più recen- ti).
3.3. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che la soluzione interpretativa prospettata è coerente con il sistema processuale penale nell'ambito del quale l'art. 606 distingue il ricorso per cassazione disciplinato dai codici processuali o dalle leggi ordinarie (in que- sto caso l'ambito della proponibilità delle censure concernenti la motivazione è suscettibile della più va- ria articolazione) dal ricorso per cassazione che si collega direttamente all'art. 111 della Costituzione. In tale ultimo caso, con riguardo alla motivazione, si deve applicare direttamente la norma costituzionale, che pone la motivazione come requisito di esistenza del provvedimento in sé, sia pure nelle forme della motiva- zione che non deve essere meramente apparente, nè inti- mamente contraddittoria, nè incomprensibile: ss.uu. 16 settembre 1992, n. 10598; ss.uu. 20 aprile 1994, n. 3730; sent. 26 aprile 1999, n. 4160, con riguardo spe- cifico alle sanzioni a carico di medici.
4. La censura oggetto del ricorso non si configura come quella di assoluta mancanza della motivazione, 6 semmai denuncia difetto di motivazione ai sensi del- l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. 4.1. La Commissione centrale ha fatto riferimento al comportamento della parte, ha affermato che l'inte- ressata aveva ammesso il fatto contestato, consistente nella "violazione delle rigorose disposizioni della legge 175/1992 in materia di pubblicità sanitaria". Il fatto che l'interessata avesse ammessO il fatto contestato si configura come dichiarazione resa "contra se" dall'incolpata non solo con riferimento alla con- dotta materiale, ma con riferimento specifico alla man- cata osservanza delle regole che disciplinano la pub- blicità sanitaria.
4.2. Diventa allora evidente che con la censura in- dicata è chiesto che questa Corte si sostituisca alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nel giudizio di razionalità e coerenza della motivazione sulle ragioni del decidere adottate ed espresse nel provvedimento impugnato in contrasto con i limiti del controllo di legittimità cui lo stesso prov- vedimento deve essere assoggettato. Ciò non è consentito per le ragioni espresse. La censura contenuta nel ricorso, da questo punto di vista, quindi, è inammissibile.
4. Con la seconda parte del primo motivo la ricor- 7 rente si riferisce a quella parte della decisione in cui è stato ritenuto atto di pubblicità la lettera che l'incolpata aveva inviato ai suoi clienti. L'interessata sostiene che non era atto "pubblici- tario" e diretto al pubblico una lettera non indirizza- ta genericamente a terzi, ma inviata in busta chiusa e riservata ai clienti dello studio della dottoressa Caz- zulo. La censura può essere esaminata insieme al secondo motivo del ricorso con il quale è denunciata illegitti- mità della legge 5 febbraio 1992 n. 175 per contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CE e violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, dell'art. 2 cod. pen., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p. Infatti, con il secondo motivo, la dottoressa Caz- zulo si riferisce nuovamente alla configurazione di at- tività pubblicitaria attribuita dalla Commissione cen- trale alla lettera in contestazione e sostiene che il divieto di pubblicità dell'esercizio della professione medica, che concretava una limitazione al diritto di concorrenza e come tale si pone in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CE ratificato in Italia, è stato ridimensionato con l'art. 12 della legge 14 otto- bre 1999, n. 362, il quale, espressamente, consente la 8 della pubblicità da parte degli esercenti le professio- ni sanitarie anche "sui giornali quotidiani". Secondo sila ricorrente la normativa, ancorché sopravvenuta, doveva applicare al caso in contestazione in virtù del generale principio contenuto nell'art. 2 c.p.
6. La legge 5 febbraio 1992 n. 175 contiene norme materia di pubblicità sanitaria e di repressione in dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, ma non fornisce la nozione di pubblicità sanitaria. La nozione non è contenuta neppure nella legge 14 ottobre 1999 n. 362, contenente disposizioni adeguatri- ci alla normativa comunitaria della preesistente legge. Infatti, in entrambe le leggi sono indicati soltan- i soggetti di riferimento della disciplina e gli to strumenti attraverso i quali la pubblicità sanitaria è consentita. Il concetto di pubblicità sanitaria, quindi, deve essere ricavato da quello più generale di pubblicità. Questa s'identifica con qualsiasi forma di propa- ganda diretta ad ottenere dalla collettività la prefe- renza nei confronti di un determinato prodotto o di un determinato servizio. La pubblicità, inoltre, è detta diretta quando rag- giunge i singoli consumatori mediante messaggi inoltra- ti per posta. 0 6.1. Dalla premessa si ricava come prima conclusio- che nelle censure che si stanno esaminando non ri- ne, corre il vizio di violazione di legge;
semmai quello di difetto di motivazione. E valga il vero! 6.1.2. Nel sistema vigente la disciplina del ricor- so per cassazione é improntata al principio della indi- cazione analitica dei vari motivi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben distinto quello (n. 3 dell'art. 360 cod. della violazione di legge dell'omessa, insufficiente, proc. civ.) da quello contraddittoria motivazione della decisione (n. 5 dello stesso articolo). Il vizio di violazione o falsa applicazione di nor- me di diritto ricorre quando si prospetta l'errata in- dividuazione о applicazione di una norma ad un fatto sulla cui fissazione non c'è discussione. Quello di omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione é, invece, una doglianza che investe la ri- costruzione della fattispecie concreta addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in una massima, la cui incongruità emerge dalla insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza im- pugnata: Cass. 18 marzo 1995, n. 3205; 10 gennaio 1995, n. 228; 9 aprile 1990, n. 2940; 14 marzo 1986, n. 1760; 10 18 novembre 2000, n. 14953 ed altre. Da questi principi si ricava: a) che il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto. La de- nuncia di questo vizio deve avvenire mediante la speci- fica indicazione dei punti della decisione impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di questa Corte e/o della dottrina prevalente (Cass. 11 aprile 2000, n. 8153); b) che quello dell'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giu- ridicamente rilevante;
c) che tra i due momenti non vi possono essere giu- stapposizioni.
6.1.2. In questo quadro la ricorrente, che ha tenu- distinti il vizio di omessa motivazione da quello to della violazione di legge, limitandosi a svolgere il ricorso solo con riferimento al primo sotto il profilo della inesatta ricostruzione dei fatti, non può criti- care la giustificazione adottata dalla decisione impu- gnata (sulla ricostruzione del rapporto, il quale è un giudizio che è stato condotto sulla dichiarazione "con- tra se" della parte attraverso il semplice richiamo al- 11 le norme, le quali dovevano essere censurate sotto il profilo della loro corretta interpretazione nel caso concreto.
6.2. Con ciò si intendono affermare i seguenti principi. L'attribuzione di "atto pubblicitario" attribuito alle lettere spedite dalla dottoressa LO non con- figura l'errata interpretazione della legge, che sul punto non si esprime, ma si risolve in una censura di difetto di motivazione non ulteriormente sindacabile in questa sede, come si è avuto modo di dire trattando della prima censura già esaminata. Il richiamo alla legge n. 142 del 1999 non è perti- nente. Infatti, la nuova legge, come è stato precisato, non ha ampliato il concetto di pubblicità sanitaria, ma ne ha indicato strumenti nuovi al punto che la critica alla mancata applicazione nel caso concreto non si ri- solve in una censura di violazione di legge, ma di nuo- ricostruzione dei fatti, vo in una censura di errata non consentita in questa sede.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati P.M. e Ministero della Sanità in questo giudizio svolgono il ruolo di 12 parti in senso formale.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 22 febbraio 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il PresidenteMy w oder. Jean Fiducian few: IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 30.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 13