CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2749/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI IU, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4516/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015200890 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1381/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 1124015200890, notificato in data 17 novembre 2024, relativo alle annualità 2018–2023.
Il ricorrente deduceva: la nullità dell'atto per violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000; la non debenza della TARI per le annualità 2018–2021, in quanto l'immobile sarebbe rimasto disabitato, la non debenza per le annualità 2022–2023, essendo l'immobile locato a terzi;
l'intervenuta prescrizione per l'anno 2018.
Roma Capitale, benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Roma Capitale non si è costituita nel presente giudizio, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la legittimità della pretesa tributaria.
Nel processo tributario, l'Amministrazione riveste la posizione di attore sostanziale ed è gravata dell'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva.
La mancata costituzione comporta che:
non risultano contestati specificamente i fatti dedotti dal ricorrente, non è stata fornita prova della debenza del tributo, non è stata prodotta documentazione attestante l'occupazione o la detenzione dell'immobile per tutte le annualità oggetto di accertamento.
Il ricorrente ha dedotto, e documentalmente allegato, di risiedere stabilmente in Labico, dove già corrisponde la TARI, e che l'immobile sito in Roma è rimasto disabitato per gli anni 2018–2021. In assenza di prova contraria da parte dell'Ente impositore circa l'effettiva occupazione o detenzione dell'immobile, non può ritenersi integrato il presupposto impositivo della TARI, che è correlato alla produzione di rifiuti derivante dall'occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrli. È stato prodotto contratto di locazione registrato, dal quale risulta che l'immobile è stato concesso in locazione a decorrere dall'anno 2022.
Ai sensi della normativa vigente, la TARI è dovuta dal soggetto che occupa o detiene l'immobile. In mancanza di prova contraria, la debenza del tributo per tali annualità non può essere imputata al proprietario. In ogni caso, per l'anno 2018, notificato l'avviso in data 17 novembre 2024, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali, non risultando allegati atti interruttivi. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, non risultando provata la legittimità della pretesa tributaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 300,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 dichiratosi antistatario e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI IU, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4516/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124015200890 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1381/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TARI n. 1124015200890, notificato in data 17 novembre 2024, relativo alle annualità 2018–2023.
Il ricorrente deduceva: la nullità dell'atto per violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000; la non debenza della TARI per le annualità 2018–2021, in quanto l'immobile sarebbe rimasto disabitato, la non debenza per le annualità 2022–2023, essendo l'immobile locato a terzi;
l'intervenuta prescrizione per l'anno 2018.
Roma Capitale, benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Roma Capitale non si è costituita nel presente giudizio, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la legittimità della pretesa tributaria.
Nel processo tributario, l'Amministrazione riveste la posizione di attore sostanziale ed è gravata dell'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva.
La mancata costituzione comporta che:
non risultano contestati specificamente i fatti dedotti dal ricorrente, non è stata fornita prova della debenza del tributo, non è stata prodotta documentazione attestante l'occupazione o la detenzione dell'immobile per tutte le annualità oggetto di accertamento.
Il ricorrente ha dedotto, e documentalmente allegato, di risiedere stabilmente in Labico, dove già corrisponde la TARI, e che l'immobile sito in Roma è rimasto disabitato per gli anni 2018–2021. In assenza di prova contraria da parte dell'Ente impositore circa l'effettiva occupazione o detenzione dell'immobile, non può ritenersi integrato il presupposto impositivo della TARI, che è correlato alla produzione di rifiuti derivante dall'occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrli. È stato prodotto contratto di locazione registrato, dal quale risulta che l'immobile è stato concesso in locazione a decorrere dall'anno 2022.
Ai sensi della normativa vigente, la TARI è dovuta dal soggetto che occupa o detiene l'immobile. In mancanza di prova contraria, la debenza del tributo per tali annualità non può essere imputata al proprietario. In ogni caso, per l'anno 2018, notificato l'avviso in data 17 novembre 2024, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali, non risultando allegati atti interruttivi. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, non risultando provata la legittimità della pretesa tributaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 300,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 dichiratosi antistatario e rimborso del contributo unificato.