CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6456/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170010866936000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel.Dif.
1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2017 /000114 TASSE AUTO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3583/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.07.2024 parte ricorrente impugna la cartella di pagamento N. 293 2017 0008669
36 000 emessa dalla Agenzia delle entrate - Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Catania
e notificata a mezzo raccomandata con poste private MP
Consorzio_1”, consegnata brevi manu, a seguito di avviso di giacenza del 05.04.2024 ( cfr. all.1), all'istante il 10.04.2024, con la quale l'Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Catania intima al pagamento di €uro 210,83 .
Produce copia di pagamento del suddetto tributo ed eccepisce la omessa notifica dell'atto prodromico .
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che in via preliminare e assorbente si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione in giudizio, nel merito chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina in via preliminare la eccezione di tardività del deposito del ricorso presentato da parte resistente.
Tale eccezione è meritevole di accoglimento, atteso che il ricorso è stato notificato alla Agenzia delle
Entrate in data 15/04/2024, pertanto il termine per il deposito dello stesso nella segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria scadeva in data 15/05/2024.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, attesa la prova fornita dal ricorrente dell'avvenuto pagamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività e compensa le spese di lite. Così deciso nella
Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025. Il Giudice
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6456/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170010866936000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Tel.Dif.
1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2017 /000114 TASSE AUTO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3583/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.07.2024 parte ricorrente impugna la cartella di pagamento N. 293 2017 0008669
36 000 emessa dalla Agenzia delle entrate - Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Catania
e notificata a mezzo raccomandata con poste private MP
Consorzio_1”, consegnata brevi manu, a seguito di avviso di giacenza del 05.04.2024 ( cfr. all.1), all'istante il 10.04.2024, con la quale l'Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Catania intima al pagamento di €uro 210,83 .
Produce copia di pagamento del suddetto tributo ed eccepisce la omessa notifica dell'atto prodromico .
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che in via preliminare e assorbente si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione in giudizio, nel merito chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esamina in via preliminare la eccezione di tardività del deposito del ricorso presentato da parte resistente.
Tale eccezione è meritevole di accoglimento, atteso che il ricorso è stato notificato alla Agenzia delle
Entrate in data 15/04/2024, pertanto il termine per il deposito dello stesso nella segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria scadeva in data 15/05/2024.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, attesa la prova fornita dal ricorrente dell'avvenuto pagamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività e compensa le spese di lite. Così deciso nella
Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025. Il Giudice