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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 04.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 832/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: indennità di disoccupazione (NASpi)
TRA
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Franciosa Annalisa ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.02.2022, la parte ricorrente ha esposto di aver presentato in data
25.06.2021 domanda per il riconoscimento dell'indennità Naspi;
che l'istituto previdenziale ha richiesto, ad integrazione della documentazione presentata, il deposito delle buste paga dal mese di gennaio 2021 al mese di giugno 2021; che tale documentazione è stata presentata in data 22.07.2021 e che, tuttavia, in CP_ data 02.12.2021 l' ha comunicato il rigetto della domanda per mancata comunicazione del reddito presuntivo derivante da lavoro autonomo;
che in realtà tale richiesta si è resa necessaria solo a seguito della variazione del programma di aver presentato in data 02.01.2022 ricorso al Comitato CP_1
Provinciale senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Pag. 1 di 6 Tanto premesso, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione della Naspi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25.06.2021, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tardivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che CP_1 parte ricorrente è iscritta alla gestione separata dal 2000 e, pertanto, ha l'obbligo di comunicare entro un mese dalla data di presentazione della domanda amministrativa il reddito presuntivo derivante dal lavoro autonomo, anche se pari a zero.
Letti gli atti, disposta la trattazione scritta, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è procedibile essendo pacifica tra le parti la presentazione del ricorso amministrativo avverso il diniego.
La prestazione oggetto di causa, ovvero la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione economica istituita dal D. Lgs. nr. 22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI.
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione – che nel caso di specie non ricorre - degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.
Il richiamato D.Lgs. n.22/2015 individua i destinatari (art.2) e i requisiti della prestazione (art.3), ne stabilisce la decorrenza (art.1) e la misura (art.4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza
(art.11).
In base al dettato normativo, la prestazione spetta ai lavoratori dipendenti che presentino i seguenti requisiti:
1) stato di disoccupazione involontario. A tal fine si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l'Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;
2) requisito contributivo. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e si considerano valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Non sono considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:
Pag. 2 di 6 a) i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
b) i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
c) i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
d) i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
e) i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'art.31 della legge n.300 del 1970;
f) i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
3) requisito lavorativo. Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Tanto premesso, è pacifico che la ricorrente è iscritta alla gestione separata dall'anno 2000.
Il diniego in sede amministrativa, ribadito anche in sede di memoria di costituzione, deriva dalla mancata comunicazione del reddito presuntivo derivante dallo svolgimento di attività autonoma per la quale la parte è iscritta alla gestione separata dall'anno 2000. Al riguardo, l'istante ha dedotto, da un lato, il mancato utilizzo della relativa partita IVA dall'anno 2014 e, dall'altro, che la necessità del deposito di CP_ tale documentazione si è reso necessario solo a seguito della variazione del programma in quanto l'istituto previdenziale aveva esclusivamente richiesto, ad integrazione della domanda, le buste paga dal mese di gennaio al mese di giugno 2021.
Tale prospettazione non può trovare accoglimento poiché l'obbligo di comunicare entro un mese dalla data di presentazione della domanda amministrativa il reddito presuntivo da lavoro autonomo trova il fondamento direttamente nella norma di legge.
L'art.10, co.1 d. lgs. n.22/15 dispone: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo
Pag. 3 di 6 precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.”
Dispone poi l'art.11 d.lgs. n.22/15: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: …c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”. CP_ Dunque, l'art 10 L. 22/2015 prevede l'obbligo di comunicazione all' a carico del lavoratore che in costanza di naspi inizi un'attività di lavoro subordinato o autonomo produttiva di reddito, mentre CP_ l'art. 11 sanziona con la perdita del beneficio previdenziale l'omissione della comunicazione all' a prescindere dal fatto che poi l'attività autonoma abbia prodotto un reddito.
La norma trova applicazione anche nei casi, come quello in esame, di attività preesistente alla data di presentazione della domanda amministrativa. Ed invero, si ritiene che tali norme non possano essere interpretate nel senso che l'obbligo di comunicazione e di decadenza dal beneficio debba applicarsi solo nel caso di avvio di attività autonoma dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non anche in caso di attività preesistente che prosegua dopo la cessazione del rapporto di lavoro, perché sarebbe un'interpretazione illogica e contraria alla ratio legis. La ratio, infatti, risiede nell'intento legislativo di evitare che la Naspi, che è una speciale indennità di sostegno ai soggetti che hanno perso il posto di lavoro, vada a beneficio di persone che svolgendo un'attività autonoma non hanno bisogno di aiuto economico, pur avendo perso il lavoro subordinato. E ciò evidentemente vale sia per il caso di persone che già svolgevano un'attività autonoma prima della perdita del lavoro subordinato, sia per coloro che hanno intrapreso successivamente la stessa attività.
L'obbligo di comunicazione, poi, sussiste in ambedue i casi perché il richiedente deve porre in condizione l'istituto di verificare agevolmente la sussistenza dei presupposti di legge per fruire del beneficio. Non vale ad escludere tale obbligo di comunicazione la circostanza che egli non abbia tratto CP_ reddito da tale attività autonoma. Come specificato dalla circolare n. 174 del 2017 dell la comunicazione va fatta in ogni caso, anche quando i redditi percepiti siano pari a zero. Trattasi, infatti, di attività potenzialmente produttiva di reddito, a prescindere poi dal fatto che vi sia stata produzione di reddito.
Seppur è vero che il cit. art 10 nella prima parte dispone che “il lavoratore è tenuto alla comunicazione quando eserciti un'attività autonoma dalla quale ricava un reddito”, è anche vero che CP_ nella seconda parte precisa che “deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”.
Dunque, si ritiene che nel momento in cui si inizia un'attività autonoma non è certo che si produrrà CP_ del reddito, ma intanto deve comunicarsi all' l'avvio dell'attività dalla quale ci si aspetta di ricavare un reddito e successivamente, se questo reddito è sussistente, l' provvederà a ridurre l'importo CP_1
Pag. 4 di 6 della Naspi corrisposta.
In altri termini, la decadenza della prestazione previdenziale discende come sanzione per la mancata comunicazione e non per la percezione di redditi incompatibili.
In tal senso si è pronunciata di recente anche la Suprema Corte che ha affermato il principio di diritto secondo cui «Dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi.
Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art.10, co.1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da “eadem ratio”. Del resto, che l'art.10, co.1 riguardi pure
l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione. Né può essere condiviso l'ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa. L'art.11 lett. c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art.10, co.1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato» (Cass. Sez Lav.
Ord. nr. 846 del 09.01.2024; Ord. nr. 6933 del 14.03.2024; Sent. nr. 22921 del 19.08.2024).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha comunicato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di Naspi del 25.06.2021 il reddito presuntivo derivante dall'iscrizione alla gestione separata.
Facendo applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, l'istante è decaduto dal beneficio e, pertanto, la domanda non può che essere rigettata.
Irripetibili le spese del giudizio atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così
Pag. 5 di 6 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 04.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 6 di 6