Art. 4.
I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-72.
Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle. ((1)) Per l'annata agraria precedente, qualora non sia gia' intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni e' dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori. ((1)) L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non puo' essere dichiarato inadempiente per morosita'.
Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovra' concedere allo affittuario un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario il provvedimento dovra' essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i 30 giorni decorreranno dalla data di notificazione. Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza del 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. !° s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, della stessa legge;"
I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-72.
Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle. ((1)) Per l'annata agraria precedente, qualora non sia gia' intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni e' dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori. ((1)) L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non puo' essere dichiarato inadempiente per morosita'.
Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovra' concedere allo affittuario un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario il provvedimento dovra' essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i 30 giorni decorreranno dalla data di notificazione. Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza del 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. !° s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, della stessa legge;"