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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN IA PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 10032/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Claudio Cerchia
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 29.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di aver presentato all' , in data 6.07.2022, la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto una percentuale d'invalidità grave ma senza diritto all'accompagnamento; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
1 per ottenere l'accertamento del requisito sanitario a Persona_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che il consulente avrebbe errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affligge, non motivando in modo esaustivo il mancato riconoscimento dei presupposti richiesti per l'indennità di accompagnamento e non valutando in modo adeguato alcune delle patologie riportate in atti, tra cui l'impossibilità di deambulare autonomamente, che costringe l'istante alla necessità di aiuti da parte di terzi per i passaggi posturali e all'uso della sedia a rotelle.
Il Giudice, avendo ritenuto in alcuni punti lacunosa la consulenza redatta nella fase di atp relativamente alla prestazione richiesta
2 e vista anche la documentazione medica successivamente depositata, ha disposto il rinnovo dell'attività peritale, conferendo il relativo incarico al dott. . Per_2
Quest'ultimo, come si legge nella consulenza allegata agli atti, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed aver esaminato la documentazione medica prodotta, ha ritenuto che Parte_1 invalida al 100%, presenti i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana con necessità di assistenza continua a decorrere da dicembre 2024, cioè 5 mesi prima dell'accertamento peritale svolto dal ctu. Il Ctu in particolare ha evidenziato che “ella presenta gravi difficoltà deambulatorie, verosimilmente legate a questo tremore non meglio definito, che impedisce all'istante di eseguire gli atti elementari dell'esistenza che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. Del resto, sebbene non sia chiara l'eziologia del tremore, il rilievo di un'ipotonotrofia agli arti inferiori abbinata agli arti atteggiati in flessione rende serena la valutazione”. Il ctu ha inoltre rilevato che
“l'incontinenza sfinterica urinaria e fecale rientra negli atti elementari dell'esistenza ed è una problematica che valorizza ulteriormente il riconoscimento della prestazione di cui al ricorso introduttivo”. Con riguardo alla decorrenza il dott.
ha evidenziato che “in virtù una scheda ADI i cui bisogni Per_2 assistenziali in essa indicati sono una concreta prova che permette di ancorare la decorrenza della prestazione al mese di dicembre 2024”.
Il dott. , quindi, risulta avere condotto con un Per_2 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la sig.ra è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il Pt_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Pertanto il ricorso in opposizione va accolto.
3 Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta dopo il deposito del ricorso in opposizione, si compensano integralmente tra le parti;
le spese di ctu si pongono invece a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre
2024.
Compensa le spese.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IA PE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN IA PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 10032/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Claudio Cerchia
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 29.07.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di aver presentato all' , in data 6.07.2022, la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ma di non avere ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto una percentuale d'invalidità grave ma senza diritto all'accompagnamento; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
1 per ottenere l'accertamento del requisito sanitario a Persona_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che il consulente avrebbe errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affligge, non motivando in modo esaustivo il mancato riconoscimento dei presupposti richiesti per l'indennità di accompagnamento e non valutando in modo adeguato alcune delle patologie riportate in atti, tra cui l'impossibilità di deambulare autonomamente, che costringe l'istante alla necessità di aiuti da parte di terzi per i passaggi posturali e all'uso della sedia a rotelle.
Il Giudice, avendo ritenuto in alcuni punti lacunosa la consulenza redatta nella fase di atp relativamente alla prestazione richiesta
2 e vista anche la documentazione medica successivamente depositata, ha disposto il rinnovo dell'attività peritale, conferendo il relativo incarico al dott. . Per_2
Quest'ultimo, come si legge nella consulenza allegata agli atti, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed aver esaminato la documentazione medica prodotta, ha ritenuto che Parte_1 invalida al 100%, presenti i requisiti biologici necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana con necessità di assistenza continua a decorrere da dicembre 2024, cioè 5 mesi prima dell'accertamento peritale svolto dal ctu. Il Ctu in particolare ha evidenziato che “ella presenta gravi difficoltà deambulatorie, verosimilmente legate a questo tremore non meglio definito, che impedisce all'istante di eseguire gli atti elementari dell'esistenza che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore e cioè: vestizione, svestizione, igiene personale, spostamenti intra ed extramurari. Del resto, sebbene non sia chiara l'eziologia del tremore, il rilievo di un'ipotonotrofia agli arti inferiori abbinata agli arti atteggiati in flessione rende serena la valutazione”. Il ctu ha inoltre rilevato che
“l'incontinenza sfinterica urinaria e fecale rientra negli atti elementari dell'esistenza ed è una problematica che valorizza ulteriormente il riconoscimento della prestazione di cui al ricorso introduttivo”. Con riguardo alla decorrenza il dott.
ha evidenziato che “in virtù una scheda ADI i cui bisogni Per_2 assistenziali in essa indicati sono una concreta prova che permette di ancorare la decorrenza della prestazione al mese di dicembre 2024”.
Il dott. , quindi, risulta avere condotto con un Per_2 condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui la sig.ra è affetta. Le conclusioni cui è dunque giunto il Pt_1 consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico- legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Pertanto il ricorso in opposizione va accolto.
3 Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta dopo il deposito del ricorso in opposizione, si compensano integralmente tra le parti;
le spese di ctu si pongono invece a carico dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di dicembre
2024.
Compensa le spese.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IA PE
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