Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene brevi, in considerazione del richiamo operato dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. all'art. 47 ord. pen., ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione correlata ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma terzo bis, ord. pen., il limite edittale non è quello di tre anni, ma di una pena da espiare, anche residua, non superiore a quattro anni.
Commentari • 3
- 1. L’ordine di esecuzione dopo la sentenza della Consulta n. 41/2018Stefano Tocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
I provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, anche se incidenti sulla libertà del condannato, non avendo contenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo. Ne consegue che tali provvedimenti non sono suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione, mentre, per ottenere una pronuncia ablativa o modificativa, è esperibile lo specifico rimedio dell'incidente di esecuzione. Nondimeno va ricordato che la natura di atto amministrativo dell'ordine di esecuzione consente al PM …
Leggi di più… - 2. Disallineamenti e allineamenti forzati: ultime novità in tema diGiulia Mentasti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza qui annotata, clicca in alto su “visualizza allegato”. 0. Con l'ordinanza in commento la Corte d'Appello di Bologna ha respinto una richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena con la quale il difensore aveva chiesto che a favore del proprio assistito – in forza di una consolidata interpretazione sistematico-evolutiva del combinato disposto degli artt. 47 co. 3-bis ord. pen. e 656 co. 5 c.p.p. – fosse dalla Corte riconosciuto in quattro anni (anziché in tre, come stabilisce la lettera della legge) il limite di pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione dal momento che tale richiesta era correlata a un'istanza di …
Leggi di più… - 3. Affidamento in prova va negato se la pena residua supera i 3 anniAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2016, n. 51864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51864 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
5 1 8 6 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente SENTENZA Dott. ALDO CAVALLO N. 1905/2016 - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 5127/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AN N. IL 30/06/1960 avverso l'ordinanza n. 356/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del 20/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sante Spinaci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 novembre 2014, la Corte di appello di Ancona rigettava l'istanza presentata nell'interesse di IN FR - nel corso di valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia, di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per ottenere la - sospensione dell'ordine di carcerazione n. 163/2014 emesso nei suoi confronti dal Pubblico Ministero il 15 settembre 2014, per la pena residua di anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, risultante da diverse sentenze di condanna. сег 2. L'avv. Nazario Agostini, difensore del IN, ha proposto ricorso per cassazione depositato il 17 dicembre 2014, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), lett. c), lett. e), cod. proc. pen. e deducendo la violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, 13 e 25 Cost., 656 e 663 cod. proc. pen., 47 ord. pen. La pena in esecuzione è frutto di cumulo di quelle inflitte con quattro sentenze di condanna, l'ultima delle quali emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 14 maggio 2013, irrevocabile il 13 maggio 2014, recante la condanna ad anni 1 di reclusione ed euro 800 di multa. Tale titolo esecutivo è sopravvenuto a quelli oggetto di precedente cumulo, ordine di carcerazione e relativo decreto di sospensione, giusta provvedimento della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia. Il provvedimento di carcerazione più recente, sopra citato, è viziato, perché l'art. 656 cod. proc. pen. fa riferimento alla singola condanna e rispetto ad essa, involgente una condanna ad anni uno di reclusione, il condannato aveva diritto alla sospensione dell'esecuzione della pena. L'esecuzione cumulativa incontra il limite operativo statuito dal testo letterale della norma che si riferisce a una sentenza di condanna, nel senso che i diritti riguardanti un unico titolo esecutivo non possono essere sacrificati in ragione del fatto che esso sopravvenga ad altri titoli. L'assunto non vulnera il principio dell'esecuzione unitaria delle pene concorrenti, fissato dall'articolo 663 cod. proc. pen., poiché il provvedimento adottato dal pubblico ministero non ha natura giurisdizionale ma meramente 2 amministrativa e, quindi, non può acquistare il carattere della definitività. Inoltre, la pena unica detentiva residua, determinata sulla base di tutti i titoli esecutivi nei confronti del IN, è pari ad anni quattro di reclusione, certamente compatibile con il conseguimento del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex articolo 47, comma 3-bis ord. pen. La norma prevede espressamente che il relativo beneficio possa essere concesso anche al condannato che si trova in libertà. La distonia che si registra fra il limite per l'ottenimento dell'affidamento in prova anche da libero, elevato a quattro anni ex articolo 47, comma 3-bis, ord. pen., e quello di cui all'articolo 656, comma 5, cod. proc. pen., riguardante la sospensione dell'esecuzione e rimasto fermo a tre anni di reclusione, va risolta necessariamente nel senso che il limite di tre anni non possa mai pregiudicare il diritto riconosciuto dall'art. 47, comma 3- bis, ord. pen. anche al soggetto libero, se non nelle eccezioni apprezzabili secondo criteri rigorosamente tassativi e secondo il relativo dato letterale, non suscettibile di analogia in malam partem. Altrimenti opinando, si perverrebbe inevitabilmente ad una interpretazione abrogante del disposto dell'articolo 47, comma 3-bis, ord. pen., nella parte in cui consente la concessione del beneficio dell'affidamento in prova anche al soggetto che sia stato condannato ad una pena superiore a tre anni, ma contenuta nei quattro anni, che si trovi in stato di libertà. Così è anche a non voler ritenere che la mancata contestuale elevazione a quattro anni del limite normativamente prefissato nell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. si risolva in una mera svista del legislatore, ovvero che detto limite debba considerarsi implicitamente abrogato. Nel caso concreto, al Pubblico Ministero era inibita la possibilità di disporre la carcerazione del condannato, poiché costui, da libero, poteva ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto la pena cumulata riguarda una condanna contenuta entro anni quattro di reclusione. Ai sensi dell'articolo 47 comma 3-bis ord. pen., il superamento del limite dei tre anni di reclusione non può valere a inibire la sospensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il profilo del ricorso con il quale si censura la mancata valutazione in via autonoma dell'ultimo titolo esecutivo, ai fini della sospensione dell'ordine di carcerazione, non è fondata, perché l'art. 663 3 cod. proc. pen. stabilisce il principio di unicità dell'esecuzione di pene concorrenti che può essere superato soltanto in determinate ipotesi, nessuna delle quali ravvisabili nel caso concreto in esame. È fondato, invece, l'altro profilo di censura, che muove dal raffronto fra l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e l'art. 47, comma 3- bis, ord. pen. Deve infatti ritenersi che il limite previsto in astratto per la sospensione della esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sia quello della pena, anche residua, non superiore ad anni 4, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., cioè in correlazione con una istanza di affidamento in prova. Il richiamo dell'art. 656, comma 5 secondo periodo, cod. proc. pen. all'art. 47 ord. pen. nella sua interezza, consente, infatti, di interpretare la prima norma avvalendosi del criterio sistematico e di quello evolutivo, pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica che, tenendo conto del recente inserimento del comma 3-bis nell'art. 47 ord. pen., introduca il richiamo specifico dell'ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della disposizione del codice di rito. In concreto, poiché è pacifico che nel caso in esame la pena detentiva, residua al momento della presentazione dell'istanza, non era superiore ad anni quattro di reclusione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare sussistente - al fine della sospensione dell'ordine di carcerazione - il requisito riguardante la quantità di pena espianda.
3. In conclusione, l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione devono essere annullati. Deve ordinarsi l'immediata liberazione del condannato IN FR, se non detenuto per altra causa. Occorre mandare la cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione, perché dia i provvedimenti occorrenti.
P. Q. M.
4 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona del 15 settembre 2014. Ordina la immediata liberazione del condannato IN FR se non detenuto per altra causa. Manda la cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti. Così deciso in Roma il 31 maggio 2016. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Фель Cools Lip Ferg x DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5