Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
L'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, eseguita dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un "fatto", come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che in sede di esecuzione la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quando decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, ne' violazione del principio del ne bis in idem.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2003, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA LE, PA ON, IO NI, IO NA, IO FR, TE IU, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ON SCOTTI GALLETTA con studio in 80100 NAPOLI VIA CARDUCCI 18, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI GRUMO NEVANO, in persona del Commissario Straordinario Dott. Ennio Blasco, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARIO CIANCIO con studio in 80132 NAPOLI VIA S. CARLO 16, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1836/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione Prima Civile, emessa il 07/07/99 e depositata il 20/07/99 (R.G. 1749/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ON SCOTTI GALLETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 luglio 1995 ritenne il Comune di Grumo Nevano responsabile del crollo di un edificio e lo condannò, in favore di AF PA ed altri litisconsorti al pagamento di somme varie per ristorare i danni relativi alle parti comuni dell'edificio e alle parti di proprietà esclusiva. Il Tribunale liquidò le somme sulla base delle indicazioni contenute nella relazione del CTU del dicembre 1992 e attribuì, poi, "per tutte le somme innanzi liquidate, rivalutazione secondo indici Istat ed interessi dal giorno dell'evento dannoso (18.2.90) sui singoli importi non rivalutati". Sulla base di questa sentenza provvisoriamente esecutiva venne iniziata un'esecuzione presso terzi che si concluse con un'ordinanza di assegnazione del febbraio 1996. La sentenza del Tribunale fu appellata dal Comune di Grumo Nevano, che lamentò, fra l'altro, una duplicazione della rivalutazione monetaria per il periodo febbraio 1990-dicembre 1992, essendo state liquidate le somme capitali ai valori del dicembre 1992, data della consulenza tecnica, ed essendo stata attribuita invece la rivalutazione monetaria dal fatto avvenuto nel febbraio 1990. Avverso la stessa sentenza fu proposto anche appello incidentale da parte degli originari attori al fine di conseguire il ristoro di ulteriori danni. La Corte d'appello di Napoli rigettò l'appello principale del Comune e, interpretando la sentenza impugnata, affermò che il Tribunale aveva attribuito la rivalutazione monetaria con decorrenza successiva al deposito della relazione del CTU ed aveva stabilito che gli interessi dovessero conteggiarsi sulle somme non rivalutate, sulle somme cioè liquidate dal consulente, al netto della rivalutazione da lui operata, non espressamente determinata ma determinabile applicando i coefficienti Istat. Accolse per quanto di ragione l'appello incidentale liquidando per capitale ulteriori somme rispetto a quelle liquidate dal Tribunale. Dispose poi che i crediti dovessero esseri rivalutati, con l'indice di 1,0374 per i crediti riconosciuti dalla sentenza del Tribunale e con l'indice 1,1692 per gli ulteriori crediti riconosciuti nella sentenza d'appello; stabilì che gli interessi dovessero essere "calcolati sulle somme indicate, detratto l'incremento conseguente alla sopravvenuta svalutazione monetaria, da conteggiarsi applicando gli indici Istat".
Sulla base di questa sentenza fu iniziata una nuova esecuzione presso terzi. Il Comune propose opposizione a norma dell'art. art. 615, deducendo che gli esecutanti, con l'ordinanza di assegnazione del febbraio 1996, avevano riscosso somme superiori a quelle che risultavano dalla sentenza d'appello, tenuto conto della riforma del punto riguardante la decorrenza della rivalutazione. Il Tribunale di Napoli accolse l'opposizione, dichiarando, sulla base dell'interpretazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza d'appello, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto i pagamenti ricevuti nel febbraio 1996 avevano estinto il credito. Proposto appello la Corte d'appello di Napoli lo rigettò. La Corte territoriale ritenne che le censure rivolte avverso la sentenza fossero infondate, poiché l'interpretazione data dal primo giudice al titolo esecutivo costituito dalla sentenza resa dalla Corte d'appello all'esito del giudizio di merito era l'unica possibile, precisando, poi, che la sentenza costituente titolo esecutivo era frutto di un'erronea impostazione non emendabile però in sede di opposizione all'esecuzione. Avverso questa sentenza AF PA., ON PA, DO HI, EN ER, NC HI e IU CA propongono ricorso per Cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. Il Comune di Grumo Nevano resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 339 e ss. c.p.c, nonché omessa motivazione su punti decisivi. Secondo quanto dedotto, nel giudizio di merito si era formato il giudicato su tutte le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, poiché la sentenza d'appello aveva confermato quella del tribunale, riformandola soltanto per l'accoglimento dell'appello incidentale. Solo violando il giudicato costituito dalla sentenza resa dal Tribunale nel giudizio di merito, la sentenza impugnata si era potuta addentrare in una interpretazione del titolo esecutivo che perveniva alla grottesca soluzione di trasformare in soccombenti i vincitori del giudizio d'appello. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto accertare il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale in base al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 28 maggio 1992, n. 6438, secondo la quale il giudice deve tenere conto anche della sentenza di primo grado, quando la sentenza di secondo grado non è entrata nel merito del rapporto sostanziale. In ogni caso la sentenza impugnata era pervenuta alla violazione del giudicato omettendo di esaminare punti decisivi e in particolare: 1) che la liquidazione della somma di lire 524.000.000 contenuta nel dispositivo della sentenza d'appello era effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, cosicché vi era una giuridica impossibilità alla reformatio in peius e a "sostituire questa liquidazione a quella operata dal Tribunale"; 2) che non poteva essere interpretata restrittivamente la sentenza di primo grado nel giudizio di merito in mancanza di un espresso motivo d'appello in proposito e che la Corte d'appello "si era limitata a rigettare l'appello del Comune, senza sostituire una propria decisione a quella adottata dal giudice di primo grado" ed anzi confermandola;
3) che era impossibile "una reformatio in peius in modo surrettizio, irrazionale e cieco"; 4) che il giudice dell'opposizione non aveva tenuto conto della sentenza di primo grado, pur se la sentenza d'appello non era entrata nel merito del rapporto sostanziale.
1.2. Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, eseguita dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, costituisce interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e, pertanto, connotandosi nell'interpretazione di un giudicato esterno, e non interno, e quindi in un apprezzamento di fatto, è incensurabile in Cassazione, sempre che non siano violati i principi giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito sia immune da vizi logici e giuridici (Cass. 5 settembre 2002, n. 12901; Cass. 21 novembre 2001, n. 14727; Cass. 16 gennaio 2001, n. 552; Cass. 5.10.1999, n. 11033; Cass. 23.1.1995,n. 754). Avuto riguardo a ciò, è opportuno ulteriormente chiarire che recentemente le S.U. di questa Corte (25 maggio 2001, n. 226) hanno statuito che, "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della normale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale previsione, è rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che il giudice di legittimità, accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta interpretazione e valutazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito".
In considerazione del principio enunciato in generale dalle Sezioni Unite, si pone il problema se lo stesso sia applicabile anche all'interpretazione della sentenza posta a base dell'esecuzione o del precetto ed oggetto di opposizione.
Ritiene il Collegio, conformandosi ad un recente decisione di questa Corte (Cass. 21 novembre 2001, n. 14727) che la soluzione del quesito debba essere negativa. Come rilevato dalla decisione da ultimo citata, in tema di esecuzione la sentenza, "anche se passata in giudicato, non è che uno dei titoli, in virtù dei quali può aver luogo l'esecuzione, insieme alle cambiali, agli altri titoli di credito, agli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ed agli atti ricevuti da notaio e da altro pubblico ufficiale, relativamente alle obbligazioni di denaro (art. 474 c.p.c.). In questo caso la sentenza, passata in giudicato, non opera come decisione della lite (o di parte di essa) pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di accertare e decidere (se non fosse stata già decisa), ma come titolo esecutivo, in un procedimento, quale è quello esecutivo, che non ha la funzione di accertare e decidere su una res litigiosa, ma solo di porre in esecuzione un titolo già costituito. La lite è stata già decisa nel processo di cognizione ed. in quel processo è già stato dato il 'comando'. Non vi è quindi ne la possibilità di un contrasto di giudicati, ne di violazione del principio del ne bis in idem". In altri termini, la sentenza, quale titolo esecutivo, opera come un fatto, come in tal senso operano il titolo di credito o l'atto notarile.
Chiarito in che senso opera il giudicato esterno consistente nel titolo esecutivo, risulta evidente, con riferimento alle deduzioni del controricorrente - secondo cui era inammissibile la prospettazione di violazione del giudicato fatta valere per la prima volta in sede di legittimità -, che non ha senso parlare di preclusione da giudicato esterno, di eccezione in senso proprio e di impossibilità di eccepire il giudicato in sede di legittimità. La sentenza passata in giudicato, viene in considerazione infatti quale titolo esecutivo, mentre l'indagine sul contenuto e l'efficacia di tale titolo da parte del giudice dell'opposizione costituisce interpretazione di quel giudicato esterno: profilo questo che ha già costituito oggetto del giudizio del merito conclusosi con la sentenza impugnata.
1.3. Venendo più specificamente al contenuto del motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione del giudicato formatosi nel giudizio di merito, che sarebbe costituito, secondo quanto dedotto, da tutte le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, che era stata confermata dalla sentenza d'appello. Più precisamente sostengono che il giudice dell'opposizione doveva accertare il giudicato in applicazione del principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza 28 maggio 1992, n. 6438, secondo la quale il giudice deve tenere conto anche della sentenza di primo grado. La doglianza è priva di fondamento.
Con la decisione n. 6438 del 1992, questa Corte ha affermato che "La sentenza di appello si sostituisce alla sentenza impugnata nei casi di conferma o di riforma, in cui ha per oggetto il contenuto della pretesa e non l'operato del primo giudice, ma non nei casi in cui dichiari l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità del gravame, in cui da essa non scaturisce alcun giudicato sulla pretesa sostanziale;
conseguentemente, mentre in caso di conferma o di riforma della sentenza di primo grado, il titolo esecutivo da notificare per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla sentenza di appello, nel caso in cui questa sentenza dichiari solo l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità del gravame, il provvedimento da notificare come titolo esecutivo è quello del giudice di primo grado".
Il problema sotteso alla decisione sopra riportata (ma v. pure Cass. 22 gennaio 1999, n. 586; Cass. 6 novembre 1973, n. 2885) è quello dell'individuazione del titolo esecutivo (sentenza di primo grado o d'appello) da porre a base dell'esecuzione. Appare dunque evidente che il richiamo non è in termini ed, anzi, è del tutto ininfluente.
Nel caso di specie infatti l'esecuzione è stata iniziata proprio sulla base della sentenza d'appello. E la sentenza d'appello resa nel giudizio di merito non ha dichiarato inammissibile, improponibile o improcedibile l'impugnazione, ma, interpretando la sentenza di primo grado, ha giudicato nel merito dando essa luogo al giudicato sulla pretesa sostanziale.
Non si riscontra dunque alcuna violazione da parte della sentenza impugnata dei limiti del giudicato esterno costituente il titolo esecutivo, in quanto la stessa ha correttamente considerato il giudicato costituito dalla sentenza d'appello, procedendo alla sua interpretazione.
Neppure è dato riscontrare violazione del giudicato in relazione alle altre doglianze svolte nel primo motivo e riassunte nei numeri da 1 a 4, considerando che la sentenza d'appello, sia pur confermando la sentenza di primo grado, costituiva essa il titolo esecutivo da porre a base della decisione. E neppure è esatto dire che la sentenza impugnata non avrebbe considerato le circostanze indicate, in quanto la decisione necessariamente presuppone la considerazione di quegli elementi, pur se perviene espressamente alla conclusione, contraria alla tesi dei ricorrenti, che il titolo esecutivo da prendere a base dell'esecuzione era costituito dalla sentenza di secondo grado, che aveva confermato (rigettando l'appello principale) ed in parte di riformato (accogliendo l'appello incidentale) la sentenza del Tribunale, con una statuizione che, per effetto dell'interpretazione data alla sentenza di primo grado, si era concretamente risolta a danno degli appellanti incidentali.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica in tema di interpretazione del titolo esecutivo e l'omesso esame di punti decisivi. Premettono innanzi tutto che la sentenza impugnata, nell'interpretare il titolo esecutivo costituito dalla sentenza, aveva violato le regole ermeneutiche da ricercarsi analogicamente in quelle relative all'interpretazione dei contratti e del testamento. La sentenza impugnata aveva ritenuto che nel giudizio vi erano stati un errore e un'omissione da parte del tribunale, che avevano innescato l'equivoco da parte della Corte d'appello. L'errore sarebbe consistito nell'avere recepito una stima peritale dei danni non alla data dell'evento, ma a quella della redazione della consulenza tecnica, l'omissione era relativa alla non quantificazione della rivalutazione monetaria. L'equivoco della Corte d'appello sarebbe consistito in ciò, che le somme capitali indicate in dispositivo dai primi giudici erano riferite all'attualità e, dunque, comprensive della rivalutazione. Questa impostazione era errata in diritto perché non aveva considerato il giudicato già formatasi. Incorreva inoltre in vizi in procedendo, perché non aveva "minimamente esaminato i molteplici punti evidenziati dagli appellanti e che adeguatamente approfonditi avrebbero dovuto indurre il giudice ad una diversa interpretazione del titolo esecutivo". In particolare la sentenza impugnata non aveva considerato che non era vero che il CTU avesse operato una rivalutazione all'attualità del danno a partire dal giorno dell'evento e che era erroneo ritenere che le somme liquidate dal Tribunale fossero comprensive della rivalutazione, tanto che per ottenere la somma depurata dalla rivalutazione, il Comune aveva applicato ex post un indice di rivalutazione monetaria. Infine, se la sentenza impugnata avesse considerato in modo coordinato dispositivo e motivazione della sentenza resa dalla Corte d'appello nel giudizio di merito, sarebbe dovuta necessariamente pervenire alla conclusione che la sentenza del Tribunale era passata in giudicato. Non si era poi ancora considerato: che le somme liquidate dalla Corte d'appello erano quelle già liquidate dal Tribunale con la rivalutazione monetaria aggiunta dalla Corte d'appello per il periodo relativo al giudizio d'appello (con l'indice del 1,0384); che applicando l'indice 1,692 erano state rivalutate le ulteriori somme riconosciute in accoglimento dell'appello incidentale;
che la Corte d'appello avrebbe dovuto condannare il Comune al pagamento degli originari capitali, maggiorati dalla svalutazione intervenuta dopo l'ordinanza di assegnazione del Pretore, che aveva liquidato rivalutazione e interessi ed era passata in cosa giudicata.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Già si è detto, richiamando la conforme giurisprudenza di questa Corte, che l'interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione, consiste in un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, sempre che non siano violati i principi giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo seguito dal giudice del merito sia immune da vizi logici e giuridici.
La Corte territoriale, nell'interpretare il titolo esecutivo rappresentato, come si è detto, dalla sentenza d'appello del giudizio di merito, ha specificato: a) che nel giudizio di merito il Tribunale aveva recepito una stima dei danni riferita, non alla data dell'evento (1990), ma a quella della consulenza tecnica (1992), facendo però decorrere la rivalutazione dalla data dell'evento, invece che da quella della data di deposito della relazione peritale;
b) che la Corte d'appello aveva ritenuto di escludere la violazione prospettata dal Comune appellante della duplicazione di rivalutazione relativamente al periodo 1990/1992, ritenendo (erroneamente) che le somme capitali indicate nel dispositivo dai primi giudici fossero (come avrebbero dovuto essere) riferite all'attualità e, dunque, comprensive della rivalutazione dal 1992 al 1995, senza avvedersi che il Tribunale aveva stabilito che tutte le somme capitali dovessero essere rivalutate secondo gli indici Istat;
c) che in tal modo maggiorando le somme capitali della sola rivalutazione intervenuta dalla data della sentenza di primo grado fino a quella d'appello (mentre avrebbero dovuto essere rivalutate dal dicembre 1992 alla data della decisione di secondo grado), aveva privato gli attori della rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, risulta evidente dalla lettura del motivo che non si censura in questa sede la logica del procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito ne' si offrono argomenti che convincano di lacune logiche o metodologiche nell'interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice di merito, quanto si censura - inammissibilmente in questa sede l'interpretazione data dalla sentenza, in modo difforme dalle aspettative, contrapponendo ad essa la propria interpretazione.
Sempre secondo quanto dedotto nel motivo la decisione della Corte d'appello del 1996 esibiva "una motivazione certamente abnorme dal punto di vista della logica". Il "giudice dell'opposizione all'esecuzione aveva l'obbligo di tentare una spiegazione razionale di questa decisione. Ed in mancanza di questa spiegazione avrebbe dovuto disattendere questa decisione irrazionale". Era infatti singolare che il giudice d'appello avesse confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'appello principale, riformando poi in senso peggiorativo per la parte appellata la decisione di primo grado.
Anche queste argomentazioni evidenziano che la doglianza è rivolta direttamente al convincimento espresso dalla Corte di merito che, nell'interpretare il titolo esecutivo, ha tenuto conto dei profili evidenziati dal ricorrente, pervenendo però alla conclusione che quello da essa indicato era il contenuto precettivo del titolo esecutivo risultante dal dispositivo della sentenza e dalla motivazione che ne costituiva il fondamento logico-giuridico. E non ha mancato la sentenza impugnata di rilevare che l'erronea interpretazione contenuta nella sentenza di merito doveva essere fatta valere con le ordinarie impugnazioni e non con l'opposizione all'esecuzione.
Per quanto detto, il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003