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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11892 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 5113/2024
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
con sede in Roma, via Po, 20, in persona del legale Parte_1 ott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Parte_2
Ciullini del Foro di Firenze con renze (FI), Via della Cernaia n. 80 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Russo Raffele in Napoli (NA), Centro Direzionale Isola G/7 CAP 80143, attore E
, nata a [...] il [...], c.f. ), residente in CP_1 C.F._1 acuvio n. 25, elettivamente domicil zio n. 3 presso lo studio dell'avv. Stefano Maione da cui è rappresentata e difesa convenuta OGGETTO DEL GIUDIZIO Risarcimento danni da sinistro stradale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attrice ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue:
1. la sig.ra sottoscriveva con la Compagnia CP_1 Parte_1 polizza n. r la responsabilità civile auto dell'
[...]
HDI tg EJ253WF di sua proprietà;
2. la polizza prevedeva, in particolare, la non operatività della garanzia assicurativa, tra le altre, “se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge”;
3. in data 09.01.18, alle ore 12:30 circa, a Napoli (NA), , alla guida CP_1 dell'autovettura Citroen C4 1.6 HDI tg EJ253WF stava p Posillipo in direzione Capo Posillipo quando giunto all'altezza del civico 168, effettuava una manovra di inversione ad U senza avvedersi di un motoveicolo Piaggio Beverly tg DL43803 (assicurato polizza CL20337726), condotto da Controparte_2 sul qua sul quale era trasportato, Persona_1 Per_2 che sopraggiungeva;
4. La Porta effettuava la manovra di inversione “ad U” in un tratto di strada caratterizzato da una striscia longitudinale continua in violazione, pertanto, dell'art. 154 D.L.gs 285/1992 (CDS);
5. e cadevano al suolo riportando diverse lesioni che Persona_1 Per_2 rendev i .S. dell'Ospedale Cardarelli dal quale venivano dimessi entrambi con la diagnosi di “traumatismo sedi multiple”, rispettivamente con tre giorni e due giorni di prognosi;
6. nell'immediatezza del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia Locale del che sanzionavano ai sensi dell'art. 126 CdS in Controparte_3 Parte_3 quanto circolava con patente di guida scaduta nonché ai sensi dell'art. 154 comma 6 e 7 CdS;
7. dagli accertamenti effettuati, nonché in virtù di quanto riportato nella relazione di incidente della Polizia Municipale, emergeva che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra che non si era CP_1 attenuta al disposto di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 15 ettuava manovra di inversione a U in un tratto di strada in cui tale manovra non era consentita attesa la striscia continua, peraltro senza addirittura le necessarie cautele spostandosi dalla corsia di marcia a quella adiacente senza accertarsi della presenza del motoveicolo che sopraggiungeva;
8. in sede di indennizzo diretto, risarciva al proprio Controparte_2 assicur orrispondendo ai medesimi l'importo complessivo Per_2 di € 12.120,00;
9. secondo quanto disposto dalla Convenzione CARD (Convenzione tra ASicuratori per il risarcimento diretto), la comparente, quale compagnia dell'assicurato che ha provocato il sinistro stradale, ha poi rimborsato alla
[...]
l'importo complessivo di € 11.990,00 di cui € 3.770,00 a titolo di Controparte_2
quale rimborso per il danno al trasportato;
10. inoltre, ha corrisposto direttamente alla Parte_1 [...] pulitura del manto stradale dai de Controparte_4 derivanti dal sinistro, l'importo di € 575,00;
11. la società attrice, dopo aver rimborsato ad il danno Controparte_2 liquidato, ha proposto l'azione di rivalsa nei c sicurato, sull'assunto che alla data del sinistro la patente risultava scaduta in violazione di quanto contrattualmente stabilito in polizza;
12. con racc. a.r. del 12.09.19, 02.04.21 e del 24.02.23, la in qualità di CP_5 società incaricata dalla SA AS.ni spa alla gestione dell rovvedeva a invitare a rimborsare l'importo di Euro 12.565,00; CP_1
13. l'istante attivava la regolare procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014, con verbale negativo del 17.10.2023. La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. In data 13.12.2024 Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 9.12.2025. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta e la CTU depositata, rileva quanto segue:
- la domanda attorea deve essere accolta, posto che non sussiste alcun dubbio circa la circostanza che la convenuta, al momento del sinistro, fosse sprovvista di licenza di guida in stato di validità;
- nell'immediatezza del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia Locale del che sanzionavano ai sensi dell'art. 126 CdS in Controparte_3 Parte_3
patente di guida s é ai sensi dell'art. 154 comma 6 e 7 CdS;
- inoltre, come accertato dalla Polizia Locale, che sanzionava la per l'art. 154 CP_1
CDS, la stessa aveva praticato una manovra stradale (inversio ) in tratto di strada con linea continua;
- non è discutibile, quindi, che la sua condotta alla guida fosse vietata;
- egualmente, il contratto assicurativo sottoscritto, come emerge dalla documentazione depositata, (polizza n. 0119190XP per la responsabilità civile auto dell'autovettura Citroen C4 1.6 HDI tg EJ253WF) prevede, in particolare, la non operatività della garanzia assicurativa, tra le altre, “se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge”;
- la circostanza che la si fosse messa alla guida con patente non in corso di CP_1 validità integra, di cer peratività della clausola contrattuale sopra descritta;
- egualmente, non può operare alcuna prescrizione dell'azione di rivalsa, come eccepito dalla parte convenuta. Già in data 04.05.18 la società assicurativa, dopo aver corrisposto la somma di € 3.770,00, diffidava la Porta rappresentando chiaramente la volontà di agire per il rimborso delle somme pagate in conseguenza del sinistro del 09.02.18 e precisando che la missiva doveva essere interpretata come
“messa in mora ad ogni effetto di legge”; allo stesso modo vengono meno le eccezioni di parte convenuta circa l'an e il quantum debeatur, che sono assorbite dalla circostanza che la Porta ha violato la clausola contrattuale de qua;
Per tali motivi la domanda dell'attore deve essere accolta. Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con sede in Roma, via Po, 20, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Parte_2
Ciullini del Foro di Firenze con renze (FI), Via della Cernaia n. 80 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Russo Raffele in Napoli (NA), Centro Direzionale Isola G/7 CAP 80143,
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna CP_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Stefano Maione da cui è rappresentata e difesa, a pagare la somma di € 12.565,00 quale somma già anticipata dalla SA AS.ni
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2540,00 per compensi (considerato il valore del procedimento), oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025. Il Giudice Dott. Mirko MONTI
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 5113/2024
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA
con sede in Roma, via Po, 20, in persona del legale Parte_1 ott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Parte_2
Ciullini del Foro di Firenze con renze (FI), Via della Cernaia n. 80 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Russo Raffele in Napoli (NA), Centro Direzionale Isola G/7 CAP 80143, attore E
, nata a [...] il [...], c.f. ), residente in CP_1 C.F._1 acuvio n. 25, elettivamente domicil zio n. 3 presso lo studio dell'avv. Stefano Maione da cui è rappresentata e difesa convenuta OGGETTO DEL GIUDIZIO Risarcimento danni da sinistro stradale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attrice ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue:
1. la sig.ra sottoscriveva con la Compagnia CP_1 Parte_1 polizza n. r la responsabilità civile auto dell'
[...]
HDI tg EJ253WF di sua proprietà;
2. la polizza prevedeva, in particolare, la non operatività della garanzia assicurativa, tra le altre, “se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge”;
3. in data 09.01.18, alle ore 12:30 circa, a Napoli (NA), , alla guida CP_1 dell'autovettura Citroen C4 1.6 HDI tg EJ253WF stava p Posillipo in direzione Capo Posillipo quando giunto all'altezza del civico 168, effettuava una manovra di inversione ad U senza avvedersi di un motoveicolo Piaggio Beverly tg DL43803 (assicurato polizza CL20337726), condotto da Controparte_2 sul qua sul quale era trasportato, Persona_1 Per_2 che sopraggiungeva;
4. La Porta effettuava la manovra di inversione “ad U” in un tratto di strada caratterizzato da una striscia longitudinale continua in violazione, pertanto, dell'art. 154 D.L.gs 285/1992 (CDS);
5. e cadevano al suolo riportando diverse lesioni che Persona_1 Per_2 rendev i .S. dell'Ospedale Cardarelli dal quale venivano dimessi entrambi con la diagnosi di “traumatismo sedi multiple”, rispettivamente con tre giorni e due giorni di prognosi;
6. nell'immediatezza del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia Locale del che sanzionavano ai sensi dell'art. 126 CdS in Controparte_3 Parte_3 quanto circolava con patente di guida scaduta nonché ai sensi dell'art. 154 comma 6 e 7 CdS;
7. dagli accertamenti effettuati, nonché in virtù di quanto riportato nella relazione di incidente della Polizia Municipale, emergeva che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra che non si era CP_1 attenuta al disposto di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 15 ettuava manovra di inversione a U in un tratto di strada in cui tale manovra non era consentita attesa la striscia continua, peraltro senza addirittura le necessarie cautele spostandosi dalla corsia di marcia a quella adiacente senza accertarsi della presenza del motoveicolo che sopraggiungeva;
8. in sede di indennizzo diretto, risarciva al proprio Controparte_2 assicur orrispondendo ai medesimi l'importo complessivo Per_2 di € 12.120,00;
9. secondo quanto disposto dalla Convenzione CARD (Convenzione tra ASicuratori per il risarcimento diretto), la comparente, quale compagnia dell'assicurato che ha provocato il sinistro stradale, ha poi rimborsato alla
[...]
l'importo complessivo di € 11.990,00 di cui € 3.770,00 a titolo di Controparte_2
quale rimborso per il danno al trasportato;
10. inoltre, ha corrisposto direttamente alla Parte_1 [...] pulitura del manto stradale dai de Controparte_4 derivanti dal sinistro, l'importo di € 575,00;
11. la società attrice, dopo aver rimborsato ad il danno Controparte_2 liquidato, ha proposto l'azione di rivalsa nei c sicurato, sull'assunto che alla data del sinistro la patente risultava scaduta in violazione di quanto contrattualmente stabilito in polizza;
12. con racc. a.r. del 12.09.19, 02.04.21 e del 24.02.23, la in qualità di CP_5 società incaricata dalla SA AS.ni spa alla gestione dell rovvedeva a invitare a rimborsare l'importo di Euro 12.565,00; CP_1
13. l'istante attivava la regolare procedura di negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014, con verbale negativo del 17.10.2023. La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda. In data 13.12.2024 Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 9.12.2025. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta e la CTU depositata, rileva quanto segue:
- la domanda attorea deve essere accolta, posto che non sussiste alcun dubbio circa la circostanza che la convenuta, al momento del sinistro, fosse sprovvista di licenza di guida in stato di validità;
- nell'immediatezza del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia Locale del che sanzionavano ai sensi dell'art. 126 CdS in Controparte_3 Parte_3
patente di guida s é ai sensi dell'art. 154 comma 6 e 7 CdS;
- inoltre, come accertato dalla Polizia Locale, che sanzionava la per l'art. 154 CP_1
CDS, la stessa aveva praticato una manovra stradale (inversio ) in tratto di strada con linea continua;
- non è discutibile, quindi, che la sua condotta alla guida fosse vietata;
- egualmente, il contratto assicurativo sottoscritto, come emerge dalla documentazione depositata, (polizza n. 0119190XP per la responsabilità civile auto dell'autovettura Citroen C4 1.6 HDI tg EJ253WF) prevede, in particolare, la non operatività della garanzia assicurativa, tra le altre, “se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge”;
- la circostanza che la si fosse messa alla guida con patente non in corso di CP_1 validità integra, di cer peratività della clausola contrattuale sopra descritta;
- egualmente, non può operare alcuna prescrizione dell'azione di rivalsa, come eccepito dalla parte convenuta. Già in data 04.05.18 la società assicurativa, dopo aver corrisposto la somma di € 3.770,00, diffidava la Porta rappresentando chiaramente la volontà di agire per il rimborso delle somme pagate in conseguenza del sinistro del 09.02.18 e precisando che la missiva doveva essere interpretata come
“messa in mora ad ogni effetto di legge”; allo stesso modo vengono meno le eccezioni di parte convenuta circa l'an e il quantum debeatur, che sono assorbite dalla circostanza che la Porta ha violato la clausola contrattuale de qua;
Per tali motivi la domanda dell'attore deve essere accolta. Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con sede in Roma, via Po, 20, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Parte_2
Ciullini del Foro di Firenze con renze (FI), Via della Cernaia n. 80 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Russo Raffele in Napoli (NA), Centro Direzionale Isola G/7 CAP 80143,
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna CP_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Stefano Maione da cui è rappresentata e difesa, a pagare la somma di € 12.565,00 quale somma già anticipata dalla SA AS.ni
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2540,00 per compensi (considerato il valore del procedimento), oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025. Il Giudice Dott. Mirko MONTI