TAR
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02358/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/02/2026
N. 00411 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02358/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2025, proposto da
GI ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore NN e
DR NN, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell' Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 401/2025 del 8-5-2025 resa dal Tribunale di Venezia, Sezione
Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 455/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02358/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IP LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 401/2025, depositata in data 8-5-2025, il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell' as 2022/2023, la somma di euro 2.059,03 oltre a interessi legali dal dovuto al saldo.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
La ricorrente agisce per l'ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il pagamento delle somme suindicate.
Va precisato che l'ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Venezia, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita l'azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l'Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il credito non risulta contestato nell'an e nel quantum. N. 02358/2025 REG.RIC.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l'inottemperanza del
Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente, per effettuare integralmente il pagamento dovuto.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ministero, il quale, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00, oltre accessori
(cfr. Cons. St. n. 3897/2025; id, n. 4431/2025; id, n. 7269/2025; id., n. 7316/2025), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. N. 02358/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IP LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP LA DO SI N. 02358/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/02/2026
N. 00411 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02358/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2025, proposto da
GI ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore NN e
DR NN, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell' Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 401/2025 del 8-5-2025 resa dal Tribunale di Venezia, Sezione
Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 455/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02358/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IP LA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 401/2025, depositata in data 8-5-2025, il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nell' as 2022/2023, la somma di euro 2.059,03 oltre a interessi legali dal dovuto al saldo.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
La ricorrente agisce per l'ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il pagamento delle somme suindicate.
Va precisato che l'ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Venezia, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita l'azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l'Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il credito non risulta contestato nell'an e nel quantum. N. 02358/2025 REG.RIC.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l'inottemperanza del
Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente, per effettuare integralmente il pagamento dovuto.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ministero, il quale, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00, oltre accessori
(cfr. Cons. St. n. 3897/2025; id, n. 4431/2025; id, n. 7269/2025; id., n. 7316/2025), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. N. 02358/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IP LA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP LA DO SI N. 02358/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO