Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12358
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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Nel rito del lavoro, ove l'appellante non compaia all'udienza di discussione della causa, si applica l'art. 348 cod. proc. civ. che impone la fissazione di nuova udienza, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità' dell'appello. Per contro, nella diversa ipotesi di diserzione dall'udienza da parte di entrambi i contraddittori si deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41733 del 28
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12358
Data del deposito : 22 agosto 2003

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