Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Nel rito del lavoro, ove l'appellante non compaia all'udienza di discussione della causa, si applica l'art. 348 cod. proc. civ. che impone la fissazione di nuova udienza, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità' dell'appello. Per contro, nella diversa ipotesi di diserzione dall'udienza da parte di entrambi i contraddittori si deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41733 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12358 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC NI, EL IO e CI VA, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Federici n. 2, presso l'avv. Maria C.
Alessandrini che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro società Ferrovie dello Stato S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 195, presso l'avv. Silvano Berti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9601/1999, decisa il giorno 20 dicembre 1999 e pubblicata il giorno 11 marzo 2000, resa dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 851/96 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Maria C. Alessandrini nell'interesse dei ricorrenti;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 28 novembre 1995, RC NI, EL IO e CI VA convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Torino in funzione di Giudice del Lavoro la datrice di lavoro società Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrati, a far data dal 7 febbraio 1995, nel profilo di 1^ tecnico, area 3^, livello 6^. Ciò in relazione all'avvenuto espletamento delle relative mansioni malgrado il mancato superamento della selezione per l'idoneità al passaggio al profilo superiore.
Con sentenza in data 8 luglio 1976, il Giudice adito accoglieva la domanda.
Interponeva appello la società FFSS e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 9601/99 emessa in data 20 dicembre 1999-11 marzo 2000, con la quale il Tribunale di Torino rigettava le domande proposte dagli attori.
La decisione veniva così motivata.
Osservava il Collegio di merito che gli attori, pur non avendo superato le prove selettive, avevano continuato a svolgere sempre gli stessi compiti, peraltro in sottordine e sotto la responsabilità del capo turno, al quale solamente competeva l'ordine per l'erogazione o la sospensione della corrente. Poneva ancor in rilievo che i lavoratori non avevano dimostrato di aver espletato le reali mansioni di capo tecnico (con firma dei registri di tolta tensione) per il previsto periodo trimestrale, posto che la circostanza si era verificata solo in alcune occasioni per il solo CI VA.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propongono ricorso per Cassazione RC NI, EL IO e CI VA con atto notificato in data 9 marzo 2001, sulla base di due motivi. La società FFSS resiste con controricorso notificato in data 18 aprile 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 348, 181 e
309 c.p.c.. Si osserva che, a seguito di assenza delle parti all'udienza di prima comparizione e a quella successiva, fissata ai sensi dell'art. 181 epe, era stata ordinata la mera cancellazione della causa dal ruolo e quindi consentita la, riassunzione della stessa, mentre si doveva applicare l'art. 348 c.p.c. e dichiarare improcedibile l'appello.
La censura non appare fondata.
Invero si impone la declaratoria d'improcedibilità nel caso di assenza all'udienza di rinvio del solo appellante, mentre nella diversa ipotesi di diserzione dall'udienza di entrambe le parti si deve appunto disporre la cancellazione della causa dal ruolo (Cass., sez. un., 25-05-1993, n. 5839, conforme ex pluribus Cass., sez. lav., 05-05-2001, n. 6334). Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione dell'accordo 20 gennaio 1994. Si denuncia altresì la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e il difetto di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, sotto il profilo dell'interpretazione della domanda. La censura non appare fondata.
In ordine all'interpretazione della domanda, si osserva che è stato chiesto, sotto il profilo dello svolgimento di mansioni superiori o della valorizzazione di quelle svolte, un diverso inquadramento professionale con riferimento ad un accordo aziendale in data 20 gennaio 1994 e pertanto la censura si inserisce nell'ambito della lettura di detto accordo.
A tal proposito si osserva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez., lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346). Il Tribunale ha, con argomentazione corretta e coerente, interpretato tale accordo valorizzando la deposizione resa dal legale rappresentante della convenuta;
ha quindi posto in rilievo che i ricorrenti, anche dopo aver partecipato alla selezione per la ricerca di soggetti idonei a rivestire per il futuro la qualifica di primo tecnico, hanno continuato a svolgere le stesse mansioni in sottordine rispetto al capo turno e in regime d'irresponsabilità per il proprio operato pur essendo in grado di sostituire il capoturno in caso di assenza del medesimo. Ha ancora evidenziato che i lavoratori non hanno mai affermato di aver avuto le responsabilità del capoturno per l'erogazione di energia elettrica. Ha richiamato le deposizioni testimoniali acquisite da cui emerge appunto che la differenza di mansioni fra il tecnico e il capo tecnico va ricercata non già nella differenza fra i compiti espletati ma nell'assunzione di responsabilità in ordine alle stesse. Ha rilevato che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori presuppone che queste siano svolte con completezza e quindi anche con l'assunzione delle responsabilità connesse. Ha infine osservato che il solo CI VA ha in qualche occasione sostituito il capo turno, firmando i relativi registri, ma non vi è prova che ciò sia avvenuto per il periodo di tre mesi oltre i quali l'assegnazione a mansioni superiori diviene definitivo. Tale valutazione, effettuata anche in relazione al criterio dettato all'art. 1363 codice civile, mediante interpretazione complessiva delle varie clausole del verbale di accordo 20 gennaio 1994, appare conforme al dettato normativo. Al riguardo i ricorrenti si limitano a contrapporre una diversa lettura di detto accordo e a richiamare la differente soluzione accolta dal primo giudice, senza considerare che l'interpretazione accolta dal giudice di appello è una valutazione di fatto censurabile esclusivamente sotto il profilo della corretta motivazione, purché venga indicato il canone logico che si assume violato, non anche con la mera contrapposizione di altro giudizio di fatto, pur se già formulato dal giudice di primo grado. Le stesse considerazioni vanno svolte per quanto attiene alla lettura delle dichiarazioni rese dai ricorrenti e delle deposizioni testimoniali, posto che non viene indicato alcun errore argomentativo ma solamente evidenziata la possibilità di una diversa valutazione in senso difforme rispetto a quello accolto nella denunciata sentenza. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003