Sentenza 15 ottobre 2019
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora la stanza di degenza di una casa di riposo per anziani in quanto si tratta di luogo utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni di vita privata, destinato ad uno stabile utilizzo da parte dei degenti e al quale è interdetto l'accesso di terzi.
Commentari • 4
- 1. Le Sezioni Unite sull’aggravante della minorata difesaIlenia Vitobello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Età avanzata: automatica circostanza aggravante della minorata difesa?Antonio Di Santo · https://www.diritto.it/ · 6 aprile 2022
- 3. Operaio ruba nello spogliatoio del cantiere: è furto in abitazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 dicembre 2021
1. Il GM del Tribunale di Como, con sentenza del 20/6/2018, all'esito di giudizio abbreviato, condannava B.S., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e recidiva, alla pena, già così ridotta per il rito, di anni due di reclusione ed Euro quattrocento di multa per i reati:a. di cui all'art. 624 bis c.p. perché, al fine di trarne profitto, si appropriava del portafogli di proprietà di A.R. K, contenente i seguenti documenti: - permesso di soggiorno n. (OMISSIS); - carta d'identità n. (OMISSIS); - tesserino sanitario; - bancomat n. (OMISSIS) emesso da Banca Intesa San Paolo; - carta di credito n. …
Leggi di più… - 4. Minorata difesa configurabilità | FilodirittoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021
L'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, principio ribadito dalla Cassazione penale sez. II, sentenza n. 1726 depositata il 17 gennaio 2022. Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Cassazione pen. sez. VII, 8 giugno 2021, n. 32571 e Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2019, n. 47186). …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2019, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2019 |
Testo completo
0 1 555-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 3048/2019 Rosa Pezzullo Caterina Mazzitelli -PU 15/10/2019 Renata Sessa R.G.N. 4361/2019 Matilde Brancaccio Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GL ND, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/05/2018 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 15/05/2018 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato TI ND responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 4 e u.c. in riferimento all'art. 61 n. 5 cod. pen., per essersi impossessato, introducendosi all'interno dell'istituto Trincheri di Albenga spacciandosi per addetto alle pulizie, di due telefoni cellulari e di un borsello appartenenti a due persone anziane ospiti dell'istituto. if 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di TI ND, Avv. Graziano Aschero, deducendo la violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto quale furto in privata dimora, sostenendo che l'istituto Trincheri non potesse ritenersi privata dimora, essendo l'accesso all'ospedale I pubblico, e consentito senza il consenso del titolare;
contesta, inoltre, la sussistenza dell'aggravante della destrezza, in quanto l'aver finto di essere un addetto alle pulizie costituirebbe una truffa, e non un furto con destrezza, che sarebbe altresì da escludere in considerazione del grave disturbo mentale riconosciuto all'imputato; lamenta, infine, l'insussistenza dell'aggravante dell'approfittamento di circostanze di luogo e di tempo tali da diminuire la privata difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Va innanzitutto premesso che è ammissibile il ricorso in cassazione proposto, come nel caso di specie, da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627).
3. Il primo motivo, concernente la natura di privata dimora dell'Istituto presso il quale è stato commesso il furto, è infondato. Giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, che ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). Con riferimento alla fattispecie in esame, è stato affermato, che non costituisce luogo di privata dimora la stanza di degenza di un ospedale, con la conseguenza che il furto di un oggetto in danno di un paziente ivi ricoverato integra la fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. e non quella di cui all'art. 624- bis cod. pen. (Sez. 5, n. 53200 del 11/10/2018, Mignone, Rv. 274592), ma con 2 46 altro orientamento del tutto prevalente, è stato, invece, affermato che un istituto ospedaliero nel suo complesso ed ancor più le camere di degenza dei pazienti sono luoghi di privata dimora, trattandosi di ambiti entro i quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio, atti della loro vita privata (in tal senso, da ultimo Sez. 5, n. 55040 del 20/10/2016 Rv. 268409 e precedenti conformi: n. 41646 del 2013 Rv. 257228; n. 7293 del 2015 Rv. 262659; n. 18211 del 2015 Rv. 263458; n. 24763 del 2015 Rv. 264283; n. 428 del 2016 Rv. 265694; n. 6210 del 2016 Rv. 265875; n. 10747 del 2016 Rv. 267560; n. 12256 del 2016 Rv. 266701). Il principio in questione è stato affermato anche con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.1 cod. pen. in epoca precedente all'introduzione della nuova fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 3703 del 02/02/1993 Rv. 194349: "L'ospedale costituisce edificio destinato ad abitazione ai sensi dell'art. 625, n. 1 cod. pen. dal momento che, per la funzione che svolge e per l'organizzazione che lo caratterizza, esso è destinato al ricovero d'una pluralità di persone che, per molteplici ragioni, devono soggiornarvi più o meno stabilmente"), oltretutto in relazione alla nozione di "abitazione" che rappresenta un concetto più restrittivo rispetto a quello di "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora" (Sez. 5, n. 19001 del 22/02/2017, Lepore, non massimata sul punto). Di recente, la natura di privata dimora è stata affermata con riferimento al furto all'interno di una stanza di ospedale da Sez. 5, n. 25108 del 27/03/2019, Masala, non massimata, e da Sez. 5, n. 21044 del 30/11/2012, dep. 2013, Oziosi, non massimata;
analogo principio è stato affermato ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. da Sez. 3, n. 47123 del 24/05/2018, C, Rv. 274419: "l'ambulatorio di un ospedale deve qualificarsi come luogo di privata dimora, essendo il suo uso riservato al personale e ai singoli pazienti che vi sono ammessi ed essendo irrilevante la circostanza che ad usare il locale sia anche l'autore dell'indebita interferenza (Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 615 bis cod. pen. nel caso di videoriprese effettuate da un dipendente ospedaliero ai danni dei pazienti o di colleghi di lavoro all'interno di una stanza adibita momentaneamente a spogliatoio per ragioni servizio)". Nel caso in esame, tuttavia, al di là dei diversi orientamenti sopra illustrati, vi è il dato dirimente secondo cui il furto risulta essere stato commesso non già in un ospedale, bensì in un Istituto per la degenza delle persone anziane, il cui accesso non può ritenersi indistintamente consentito a chiunque, sicchè il 3 CR principio di diritto secondo cui la stanza di degenza è un luogo di privata dimora, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., condiviso da questo Collegio, va ribadito anche alla luce dei criteri valorizzati dalle Sezioni Unite nel 2017. Al riguardo, infatti, al fine di assegnare ad un luogo la qualifica di privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare la sussistenza dei seguenti indefettibili elementi: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, cit., in motivazione). Nella specie risultano accertati i connotati della privata dimora: a) la stanza di degenza, essendo adibita anche a "spogliatoio" ed essendo funzionale al riposo, era luogo utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) la destinazione connota il luogo e quindi deve ritenersi stabile il rapporto tra le pazienti ospiti dell'Istituto e la stanza di degenza dalle medesime occupata in via non occasionale: le due anziane donne erano ricoverate stabilmente presso la casa di riposo, che, pertanto, costituiva a tutti gli effetti la loro abitazione;
c) il luogo era interdetto all'accesso di terzi. Sussiste, del resto, il nesso finalistico e non un mero collegamento occasionale fra l'ingresso nel luogo di privata dimora e l'impossessamento - della cosa mobile e ciò in quanto l'art. 624 bis, come già in precedenza l'art. 625, comma 1, cod. pen., richiede la strumentalità dell'introduzione nell'edificio come mezzo per commettere il reato (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014 Rv. 260225): peraltro, tale nesso sussiste non soltanto quando, come nel caso di specie, l'agente sia un estraneo e non abbia altra ragione di introdursi nel luogo di privata dimora se non quella di impossessarsi di beni, ma anche quando vi si rechi o sia presente non già per i motivi che ne legittimerebbero l'accesso, quali l'esercizio di un'attività lavorativa, ma al fine di commettere il furto. Nel caso in esame, il TI non aveva alcun motivo di recarsi nelle camere dei pazienti ove venne perpetrato il furto, tanto è vero che si spacciò per addetto alle pulizie delle stanze. I fatti sono stati, quindi, correttamente sussunti nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen. . 48 4 3. La doglianza con cui si contesta l'aggravante della destrezza, sostenendo trattarsi di una truffa, è manifestamente infondata. Invero, la truffa è esclusa dal rilievo assorbente che la condotta dell'agente non è stata funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale della vittima, ma è consistita in un impossessamento delle cose mobili altrui, caratterizzato da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088), consistita nell'essersi presentato, all'anziana signora che si era accorta della indebita presenza dell'autore, come un addetto alle pulizie, per attenuare la sua sorveglianza.
4. Il motivo con cui si contesta l'aggravante della c.d. minorata difesa è manifestamente infondato. La circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, Genovese, Rv. 262564); di recente, è stato altresì affermato che, nei reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (nella specie, furto con strappo), ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è "in re ipsa", senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa (Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019, De Paola, Rv. 275305). Nel caso in esame, l'aggravante della minorata difesa è stata affermata sulla base dell'avanzata età senile (una signora ultracentenaria, ed una ultraottantenne) e delle condizioni fisiche delle due persone offese (una delle quali dormiva).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
CR 5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 15/10/2019 Vitake Pezullo Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Rosa Pezzullo Sinteppe Read addi 16 GEN 2020 IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ам 6