Versione
22 dicembre 1955
22 dicembre 1955
Art. 3.
All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attivita' con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione e' ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.
All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attivita' con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' parimenti riconosciuto utile, agli effetti del conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione e' ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2005, n. 14158Provvedimento: […] Detto Giudice provvedere ad una lettura dell'art. 33, quarto comma, del CCNL di categoria, avuto riguardo al testo letterale ed ai criteri dettati agli artt. 1362 e seguenti c.c. e altresì alla disciplina dettata all'art. 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 e al carattere unitario del trattamento pensionistico risultante da differenti contribuzioni, come affermato da Cass. sez. lav., 08 agosto 1994, n. 7324.Leggi di più...
- censurabilità in cassazione·
- fattispecie relativa a interpretazione del ccnl dei giornalisti·
- necessità·
- interpretazione letterale·
- criteri·
- principio di coerenza con l'ordinamento statale·
- limiti·
- lavoro subordinato·
- contratto collettivo·
- lavoro·
- interpretazione