CASS
Sentenza 12 ottobre 2023
Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2023, n. 41546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41546 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IZ LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 02/02/2021 ELla CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità EL ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato GRAMIGNI LAPO EL foro di FIRENZE per la Parte Civile HERMES INTERNATIONAL S.P.A. È presente l'avvocato LOMBARDI SERNESI NICCOLO' EL foro di FIRENZE per il Terzo Interessato CURATELA FALL.RE M &3 REAL ESTATE SRL. L'avvocato GRAMIGNI LAPO conclude chiedendo l'inammissibilità EL ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato LOMBARDI SERNESI NICCOLO' conclude chiedendo l'accoglimente Penale Sent. Sez. 1 Num. 41546 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 01/03/2023 ELl'istanza di restituzione ELl'immobile. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze giudicando in sede di rinvio, ha disposto la confisca ELl'immobile di proprietà ZI OL OV limitatamente alla parte in uso alla società ME WE TA srl, nonché dei saldi dei conti correnti intestati al OV e a EE EN EN, nonché ELle somme di denaro sequestrate e depositate sul libretto. Tale pronuncia è stata emessa a seguito ELl'annullamento ELla sentenza ELla Corte territoriale disposto da questa Corte, Sez. 5, n. 7334 EL 16/11/2018, dep. 2019, limitatamente alla confisca. La pronuncia d'appello era stata invece confermata in relazione alla condanna EL OV e ELla moglie EE EN EN per i reati di associazione a ELinquere finalizzata alla contraffazione di marchi di prodotti industriali e di contraffazione e produzione di borse con marchio "Hermès Paris", costituenti riproduzione feELe dei moELli originari, in esso assorbito il reato di ricettazione. La sentenza rescindente aveva ritenuto che il giudice di merito, nel disporre la confisca EL denaro (saldi attivi conti correnti), non aveva determinato l'ammontare EL profitto EL reato conseguito nel corso degli anni, e dunque confiscabile in via diretta in relazione alle somme di denaro. Quanto all'immobile e alle quote societarie, questa Corte aveva ritenuto che dalla motivazione ELla sentenza impugnata non si evincesse, in assenza di uno specifico accertamento, che il loro acquisto, con i connessi incrementi patrimoniali, fossero causalmente collegabili ai reati accertati, ed alle somme di denaro illecitamente conseguite nel corso degli anni quale profitto ELla commercializzazione ELle borse con marchio contraffatto. Con specifico riguardo all'immobile, la Corte di Cassazione aveva rilevato che ne è stata disposta la confisca anche in qualità di "cosa" utilizzata per la commissione EL reato di contraffazione, ai sensi ELl'art. 474 bis, comma 1, cod. pen. Tuttavia, la confisca era stata disposta per l'intero immobile, e dunque anche oltre la parte in cui esso era destinato a laboratorio e/o magazzino per le attività illecite. Pertanto, la pronuncia ELla Corte territoriale era stata annullata con rinvio per nuovo esame ed approfondimento in ordine alle carenze argomentative così evidenziate: determinazione EL quantum EL profitto, in relazione alla ELimitazione ELla confisca ELle somme di denaro;
diretta derivazione causale degli incrementi patrimoniali e societari dall'originario profitto 2 dei reati;
pertinenza ELla parte di immobile non destinata alla commissione dei reati ai fini ELla confisca ELle cose attinenti al reato. La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, disposta perizia su tutti tali punti, ha limitato la confisca ELl'immobile alla sola parte in cui esso è stato utilizzato per lo svolgimento ELl'attività illecita e, quanto ai saldi attivi dei conti correnti, ha limitato il vincolo alla misura indicata dal perito. 2. Avverso tale sentenza il OV ha proposto ricorso, a mezzo EL difensore di fiducia, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 240 e 474-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione EL profitto. Sostiene il ricorrente che nel calcolo EL profitto la Corte d'appello non avrebbe rispettato le indicazioni ELla sentenza rescindente, utilizzando un metodo arbitrario. Essa, inoltre, avrebbe travisato le indicazioni EL perito, in quanto il profitto sarebbe stato determinato verificando non i conti ELla ME WE TA srl, cioè ELla società che produceva le borse false, ma solo quelli personali dei due imputati, OV e EN, individuandolo in tutte le entrate provenienti dall'estero senza giustificazione contabile, senza considerare che la EN è originaria di Taiwan e che ben avrebbe potuto avere fonti lecite di guadagno in quel Paese. Inoltre, nel quantificare il profitto, il perito afferma di aver scomputato i costi di produzione, senza tuttavia indicarne l'importo né le modalità con cui li ha calcolati. In ogni caso avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese dal perito in sede di esame allorché ha affermato che la provenienza illecita di tutte le somme non dichiarate era frutto di una presunzione semplice, in forza ELla quale era plausibile ritenere che tutto ciò che non era transitato dalla società e non era stato dichiarato fosse di provenienza illecita perché relativa a merce contraffatta. Incomprensibili sarebbero inoltre le ragioni per cui la somma di 600.000 euro di cui si parla nella conversazione intercettata intercorsa tra il OV e LU RI sarebbe stata considerata come profitto illecito. Infine, secondo la difesa, il profitto avrebbe dovuto essere calcolato determinando il numero ELle borse che potevano essere prodotte al mese, moltiplicandolo per i mesi in cui era provata la produzione di borse con marchio contraffatto, moltiplicato per il prezzo a borsa individuato dalla Guardia di finanza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha calcolato il profitto anche con riguardo ad anni precedenti al 2011, e specificamente a partire dal 2002, nonostante che le indagini, consistite in sequestri, acquisizione di documentazione contabile e intercettazioni, si siano svolte nel 2011, e andando anche oltre quanto 3 accertato dalla sentenza di primo grado, la quale aveva collocato l'inizio ELla produzione di borse contraffatte nel 2004, sia pure non in forma associata. Avrebbe altresì omesso di considerare che il perito, richiesto sul punto, aveva affermato che l'individuazione ELla data EL 2002 costituiva frutto di una presunzione operata sulla base ELla cospicua documentazione esaminata. In ogni caso, poiché il reato associativo partiva dal 2009, pur ammettendo che la contraffazione fosse iniziata nel 2002, per i reati commessi da tale anno fino al 2004, sarebbe maturata la prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità EL ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è in parte fondato. 2. Il primo motivo è infondato. Giova preliminarmente evidenziare che la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio a seguito ELla pronuncia di annullamento, da parte di questa Corte, ELla sentenza d'appello limitatamente alla confisca, ha disposto perizia al fine di accertare l'entità EL profitto derivante dall'attività illecita di contraffazione di borse con il marchio "Hermès". Facendo proprie le conclusioni EL perito, ha quindi individuato il profitto nei proventi ELl'attività illecita di produzione e commercializzazione ELle borse contraffatte, determinandone l'ammontare con riguardo alle somme entrate nei conti correnti ELla società ME e in quelli personali EL OV e ELla EN, che non avevano riscontro nella contabilità ELla società e nelle dichiarazioni dei redditi, al netto dei costi di produzioni imputati alla ME in bilancio. Tale criterio risulta coerente con la nozione di profitto cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve farsi riferimento e che va individuata nel vantaggio derivante in via diretta e immediata dalla commissione EL reato (Sez. U, n. 31617 EL 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata ha dato specificamente conto EL fatto che era stato accertato che il OV, tramite la società ME WE TA srl, produceva borse contraffatte EL marchio "Hermès"; che tali borse era riprodotte con notevole maestria e venivano vendute ad un prezzo sostanzialmente analogo a quello dei prodotti originali;
che esse erano prevalentemente destinate al mercato estero, ed inoltre che l'uso EL denaro contante era il mezzo abitualmente utilizzato nelle transazioni di tali prodotti. È stato altresì accertato che la produzione lecita ELla ME era 4 limitata al 15-20 per cento ELla produzione totale. Coerente con tali emergenze risulta essere il criterio di quantificazione EL profitto utilizzato dalla sentenza impugnata la quale ha tenuto conto ELle somme di denaro rinvenute sui conti correnti ELla ME e EL OV (oltre che ELla EN) che non trovavano giustificazione nella contabilità ELla società e nelle dichiarazioni rese ai fini fiscali dagli imputati. In coerenza con i suddetti elementi e con motivazione logica e adeguata, la Corte territoriale ha inoltre dato conto ELle ragioni per cui ha valutato in termini di profitto l'ulteriore somma di 600.000 euro, spiegando che essa era stata individuata in base alla intercettazione ELla conversazione telefonica intercorsa tra il OV e LU RI il 23.5.2011, nella quale si faceva riferimento a 300.000 euro in contanti che si trovavano a casa ELl'imputato e ad ulteriori 300.000 euro depositati dalla moglie sul conto corrente ad essa intestato, acceso presso una banca di Taiwan, emergenze non smentite da dati contrari. In definitiva il criterio utilizzato dai giudici d'appello ai fini ELla determinazione EL profitto risulta coerente con le disposizioni normative e la motivazione resa sul punto appare adeguata e puntuale, risolvendosi le censure svolte dal ricorrente nella richiesta di un'inammissibile revisione degli elementi materiali e fattuali la cui valutazione costituisce compito esclusivo EL giudice di merito (ex plurimis Sez. 3, n. 17395 EL 24/01/2023, EN, Rv. 284556 - 01), ed essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione impugnata, l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice EL merito (Sez. 6, n. 5465 EL 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 EL 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). È comunque affetta da genericità la deduzione concernente fonti di reddito lecite nella disponibilità ELla moglie EL ricorrente rimaste imprecisate nella loro natura e negli importi prodotti, e quindi non verificate né verificabili. Inoltre, con riguardo al criterio di computo prospettato in ricorso se ne rileva la genericità, posto che non solo manca qualsiasi deduzione sul risultato conseguibile, ma difettano altresì i dati basilari sulla produzione e sulla protrazione ELl'attività. 3. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la quantificazione EL profitto in relazione all'arco temporale considerato. La Corte territoriale, nel recepire le risultanze ELla perizia, ha determinato il profitto illecito facendo riferimento ai proventi derivanti dalla commercializzazione ELle borse contraffatte, calcolati nel periodo dal 2002 al 2011. Tuttavia, come correttamente rilevato dal ricorrente, la sentenza impugnata non dà in alcun modo 5 conto ELle ragioni per cui ha preso in considerazione anche gli anni antecedenti al 2004, benché la sentenza di primo grado avesse accertato lo svolgimento ELl'attività illecita a partire da tale data, facendo riferimento alla intercettazione di una conversazione EL 2011 in cui il OV affermava che erano sette anni che produceva borsette. Si impone pertanto l'annullamento ELla sentenza impugnata limitatamente a tale punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione ELla Corte d'appello di Firenze.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca EL profitto dei reati relativo agli esercizi 2002-2003 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio EL 10 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità EL ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato GRAMIGNI LAPO EL foro di FIRENZE per la Parte Civile HERMES INTERNATIONAL S.P.A. È presente l'avvocato LOMBARDI SERNESI NICCOLO' EL foro di FIRENZE per il Terzo Interessato CURATELA FALL.RE M &3 REAL ESTATE SRL. L'avvocato GRAMIGNI LAPO conclude chiedendo l'inammissibilità EL ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato LOMBARDI SERNESI NICCOLO' conclude chiedendo l'accoglimente Penale Sent. Sez. 1 Num. 41546 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 01/03/2023 ELl'istanza di restituzione ELl'immobile. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze giudicando in sede di rinvio, ha disposto la confisca ELl'immobile di proprietà ZI OL OV limitatamente alla parte in uso alla società ME WE TA srl, nonché dei saldi dei conti correnti intestati al OV e a EE EN EN, nonché ELle somme di denaro sequestrate e depositate sul libretto. Tale pronuncia è stata emessa a seguito ELl'annullamento ELla sentenza ELla Corte territoriale disposto da questa Corte, Sez. 5, n. 7334 EL 16/11/2018, dep. 2019, limitatamente alla confisca. La pronuncia d'appello era stata invece confermata in relazione alla condanna EL OV e ELla moglie EE EN EN per i reati di associazione a ELinquere finalizzata alla contraffazione di marchi di prodotti industriali e di contraffazione e produzione di borse con marchio "Hermès Paris", costituenti riproduzione feELe dei moELli originari, in esso assorbito il reato di ricettazione. La sentenza rescindente aveva ritenuto che il giudice di merito, nel disporre la confisca EL denaro (saldi attivi conti correnti), non aveva determinato l'ammontare EL profitto EL reato conseguito nel corso degli anni, e dunque confiscabile in via diretta in relazione alle somme di denaro. Quanto all'immobile e alle quote societarie, questa Corte aveva ritenuto che dalla motivazione ELla sentenza impugnata non si evincesse, in assenza di uno specifico accertamento, che il loro acquisto, con i connessi incrementi patrimoniali, fossero causalmente collegabili ai reati accertati, ed alle somme di denaro illecitamente conseguite nel corso degli anni quale profitto ELla commercializzazione ELle borse con marchio contraffatto. Con specifico riguardo all'immobile, la Corte di Cassazione aveva rilevato che ne è stata disposta la confisca anche in qualità di "cosa" utilizzata per la commissione EL reato di contraffazione, ai sensi ELl'art. 474 bis, comma 1, cod. pen. Tuttavia, la confisca era stata disposta per l'intero immobile, e dunque anche oltre la parte in cui esso era destinato a laboratorio e/o magazzino per le attività illecite. Pertanto, la pronuncia ELla Corte territoriale era stata annullata con rinvio per nuovo esame ed approfondimento in ordine alle carenze argomentative così evidenziate: determinazione EL quantum EL profitto, in relazione alla ELimitazione ELla confisca ELle somme di denaro;
diretta derivazione causale degli incrementi patrimoniali e societari dall'originario profitto 2 dei reati;
pertinenza ELla parte di immobile non destinata alla commissione dei reati ai fini ELla confisca ELle cose attinenti al reato. La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, disposta perizia su tutti tali punti, ha limitato la confisca ELl'immobile alla sola parte in cui esso è stato utilizzato per lo svolgimento ELl'attività illecita e, quanto ai saldi attivi dei conti correnti, ha limitato il vincolo alla misura indicata dal perito. 2. Avverso tale sentenza il OV ha proposto ricorso, a mezzo EL difensore di fiducia, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 240 e 474-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione EL profitto. Sostiene il ricorrente che nel calcolo EL profitto la Corte d'appello non avrebbe rispettato le indicazioni ELla sentenza rescindente, utilizzando un metodo arbitrario. Essa, inoltre, avrebbe travisato le indicazioni EL perito, in quanto il profitto sarebbe stato determinato verificando non i conti ELla ME WE TA srl, cioè ELla società che produceva le borse false, ma solo quelli personali dei due imputati, OV e EN, individuandolo in tutte le entrate provenienti dall'estero senza giustificazione contabile, senza considerare che la EN è originaria di Taiwan e che ben avrebbe potuto avere fonti lecite di guadagno in quel Paese. Inoltre, nel quantificare il profitto, il perito afferma di aver scomputato i costi di produzione, senza tuttavia indicarne l'importo né le modalità con cui li ha calcolati. In ogni caso avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese dal perito in sede di esame allorché ha affermato che la provenienza illecita di tutte le somme non dichiarate era frutto di una presunzione semplice, in forza ELla quale era plausibile ritenere che tutto ciò che non era transitato dalla società e non era stato dichiarato fosse di provenienza illecita perché relativa a merce contraffatta. Incomprensibili sarebbero inoltre le ragioni per cui la somma di 600.000 euro di cui si parla nella conversazione intercettata intercorsa tra il OV e LU RI sarebbe stata considerata come profitto illecito. Infine, secondo la difesa, il profitto avrebbe dovuto essere calcolato determinando il numero ELle borse che potevano essere prodotte al mese, moltiplicandolo per i mesi in cui era provata la produzione di borse con marchio contraffatto, moltiplicato per il prezzo a borsa individuato dalla Guardia di finanza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha calcolato il profitto anche con riguardo ad anni precedenti al 2011, e specificamente a partire dal 2002, nonostante che le indagini, consistite in sequestri, acquisizione di documentazione contabile e intercettazioni, si siano svolte nel 2011, e andando anche oltre quanto 3 accertato dalla sentenza di primo grado, la quale aveva collocato l'inizio ELla produzione di borse contraffatte nel 2004, sia pure non in forma associata. Avrebbe altresì omesso di considerare che il perito, richiesto sul punto, aveva affermato che l'individuazione ELla data EL 2002 costituiva frutto di una presunzione operata sulla base ELla cospicua documentazione esaminata. In ogni caso, poiché il reato associativo partiva dal 2009, pur ammettendo che la contraffazione fosse iniziata nel 2002, per i reati commessi da tale anno fino al 2004, sarebbe maturata la prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità EL ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è in parte fondato. 2. Il primo motivo è infondato. Giova preliminarmente evidenziare che la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio a seguito ELla pronuncia di annullamento, da parte di questa Corte, ELla sentenza d'appello limitatamente alla confisca, ha disposto perizia al fine di accertare l'entità EL profitto derivante dall'attività illecita di contraffazione di borse con il marchio "Hermès". Facendo proprie le conclusioni EL perito, ha quindi individuato il profitto nei proventi ELl'attività illecita di produzione e commercializzazione ELle borse contraffatte, determinandone l'ammontare con riguardo alle somme entrate nei conti correnti ELla società ME e in quelli personali EL OV e ELla EN, che non avevano riscontro nella contabilità ELla società e nelle dichiarazioni dei redditi, al netto dei costi di produzioni imputati alla ME in bilancio. Tale criterio risulta coerente con la nozione di profitto cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve farsi riferimento e che va individuata nel vantaggio derivante in via diretta e immediata dalla commissione EL reato (Sez. U, n. 31617 EL 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata ha dato specificamente conto EL fatto che era stato accertato che il OV, tramite la società ME WE TA srl, produceva borse contraffatte EL marchio "Hermès"; che tali borse era riprodotte con notevole maestria e venivano vendute ad un prezzo sostanzialmente analogo a quello dei prodotti originali;
che esse erano prevalentemente destinate al mercato estero, ed inoltre che l'uso EL denaro contante era il mezzo abitualmente utilizzato nelle transazioni di tali prodotti. È stato altresì accertato che la produzione lecita ELla ME era 4 limitata al 15-20 per cento ELla produzione totale. Coerente con tali emergenze risulta essere il criterio di quantificazione EL profitto utilizzato dalla sentenza impugnata la quale ha tenuto conto ELle somme di denaro rinvenute sui conti correnti ELla ME e EL OV (oltre che ELla EN) che non trovavano giustificazione nella contabilità ELla società e nelle dichiarazioni rese ai fini fiscali dagli imputati. In coerenza con i suddetti elementi e con motivazione logica e adeguata, la Corte territoriale ha inoltre dato conto ELle ragioni per cui ha valutato in termini di profitto l'ulteriore somma di 600.000 euro, spiegando che essa era stata individuata in base alla intercettazione ELla conversazione telefonica intercorsa tra il OV e LU RI il 23.5.2011, nella quale si faceva riferimento a 300.000 euro in contanti che si trovavano a casa ELl'imputato e ad ulteriori 300.000 euro depositati dalla moglie sul conto corrente ad essa intestato, acceso presso una banca di Taiwan, emergenze non smentite da dati contrari. In definitiva il criterio utilizzato dai giudici d'appello ai fini ELla determinazione EL profitto risulta coerente con le disposizioni normative e la motivazione resa sul punto appare adeguata e puntuale, risolvendosi le censure svolte dal ricorrente nella richiesta di un'inammissibile revisione degli elementi materiali e fattuali la cui valutazione costituisce compito esclusivo EL giudice di merito (ex plurimis Sez. 3, n. 17395 EL 24/01/2023, EN, Rv. 284556 - 01), ed essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento ELla decisione impugnata, l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice EL merito (Sez. 6, n. 5465 EL 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 EL 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). È comunque affetta da genericità la deduzione concernente fonti di reddito lecite nella disponibilità ELla moglie EL ricorrente rimaste imprecisate nella loro natura e negli importi prodotti, e quindi non verificate né verificabili. Inoltre, con riguardo al criterio di computo prospettato in ricorso se ne rileva la genericità, posto che non solo manca qualsiasi deduzione sul risultato conseguibile, ma difettano altresì i dati basilari sulla produzione e sulla protrazione ELl'attività. 3. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la quantificazione EL profitto in relazione all'arco temporale considerato. La Corte territoriale, nel recepire le risultanze ELla perizia, ha determinato il profitto illecito facendo riferimento ai proventi derivanti dalla commercializzazione ELle borse contraffatte, calcolati nel periodo dal 2002 al 2011. Tuttavia, come correttamente rilevato dal ricorrente, la sentenza impugnata non dà in alcun modo 5 conto ELle ragioni per cui ha preso in considerazione anche gli anni antecedenti al 2004, benché la sentenza di primo grado avesse accertato lo svolgimento ELl'attività illecita a partire da tale data, facendo riferimento alla intercettazione di una conversazione EL 2011 in cui il OV affermava che erano sette anni che produceva borsette. Si impone pertanto l'annullamento ELla sentenza impugnata limitatamente a tale punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione ELla Corte d'appello di Firenze.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca EL profitto dei reati relativo agli esercizi 2002-2003 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio EL 10 marzo 2023.