CASS
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 21539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21539 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU MA - Presidente - Sent. n. sez. 502/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 20/03/2025 IO AR R.G.N. 37772/2024 RT NT SE OV ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: RR AN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte d'appello di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Giovanni Mancuso, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso del proprio assistito. 1.AN AN RR ricorre per l’annullamento della sentenza del 12 luglio 2024 della Corte di appello di Catanzaro che, rigettando l’impugnazione della sentenza dell’11 luglio 2022 del Tribunale di Lamezia Terme, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 181 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21539 Anno 2025 Presidente: MA LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 20/03/2025 2 d.lgs. n. 42 del 2004 a lui ascritto perché, quale amministratore unico della società ACB Srl, in assenza della prescritta autorizzazione, aveva coltivato una cava con sbancamento e prelievo del materiale inerte che veniva trasportato presso un piazzale per essere successivamente caricato sul camion e trasportato altrove da dipendenti di altra impresa. Il tutto all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dal torrente Mentaro, zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42 del 2004. Il fatto è contestato come accertato in Martirano il 27 maggio 2020. 1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado pronunciata sulla base di una errata qualificazione giuridica del fatto e/o per un fatto diverso da quello enunciato nel capo di imputazione. Lamenta di essere stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione laddove la pena edittale del reato di cui al primo comma dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, l’unica applicabile per la condotta descritta dalla rubrica, è quella dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da euro 15.493 a euro 51.645. Aggiunge che la pena detentiva della reclusione è prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 181 per fatti, però, completamente diversi da quelli a lui attribuiti ed è comunque stabilita in una misura (da uno a quattro anni di reclusione) che rende incomprensibile quella concretamente irrogata dal Giudice di primo grado. La Corte di appello, ferma nel ritenere applicabile al caso concreto la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, non spiega le ragioni della conferma della condanna alla pena della reclusione. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione della relazione tecnica, a firma del geom. Ferraro Restagno, sul rispetto della distanza di 150 metri dal Torrente Mentaro. A fronte di una prova tecnica (la consulenza di parte, comprensiva delle misurazioni dei punti che distanziavano la cava dal torrente) la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) ha prediletto fotografie, planimetrie e descrizioni dei luoghi totalmente prive di rilevanza probatoria. I Giudici distrettuali non indicano quali accertamenti tecnici sarebbero stati effettuati in grado da inficiare quelli effettuati dal consulente di parte. Il riferimento agli accertamenti tecnici della polizia giudiziaria è insufficiente perché non spiega quali accertamenti ulteriori e diversi da fotografie e sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria siano stati effettuati. Nè rileva la circostanza dell’esercizio della cava in assenza di titolo abilitativo, trattandosi di circostanza eccentrica rispetto al fatto contestato. 3 1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e la totale assenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla confisca del terreno oggetto di scavo che, secondo la Corte territoriale, è stata disposta ai sensi del primo comma dell’art. 240 cod. pen. senza contestualmente spiegarne le ragioni, trattandosi di confisca facoltativa, laddove l’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 prevede soltanto la misura del ripristino dello stato dei luoghi e non richiama l’art. 44, secondo comma, d.P.R. n. 380 del 2001 che impone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati. 2.Con memoria del 5 marzo 2025 il difensore, Avv. Giovanni Mancuso, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità del ricorso concludendo per l’accoglimento dello stesso. 1.Il ricorso è fondato limitatamente al primo e al terzo motivo;
è inammissibile nel resto. 2.Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati. 2.1.Investita della medesima questione, la Corte di appello ha dato atto che l’imputato non era stato condannato in primo grado per un fatto diverso da quello contestato. Vero è che la Corte di appello non spiega la ragione della applicazione di una pena diversa, per specie, da quella prevista per la contravvenzione sanzionata dall’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, ma è altrettanto vero che i Giudici distrettuali si sono collocati nel solco del motivo come (irritualmente) devoluto dall’appellante. 2.2.Il punto, infatti, non riguardava la corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto di condanna, ma coinvolgeva la natura illegale della pena applicata in primo grado, questione rilevabile d’ufficio anche dalla Corte di cassazione (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). 2.3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la determinazione della pena. 3.Il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità 3.1.La Corte di appello indica le prove a sostegno della conclusione che i lavori di estrazione della cava e di deposito del materiale venivano effettuati nella fascia di 150 metri dal torrente Mentano e dunque in zona sottoposta a vincolo 4 paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004. I Giudici distrettuali confutano espressamente la consulenza di parte prodotta dalla difesa, ritenuta non convincente con argomenti del tutto negletti dal ricorrente il quale non deduce nemmeno il travisamento delle prove indicate dalla Corte territoriale (documentazione fotografica e accertamenti tecnici della polizia giudiziaria). È perciò del tutto infondata la dedotta violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Che le fotografie, le planimetrie e le descrizioni dei luoghi siano totalmente privi di rilevanza probatoria perché carenti di accertamenti sulla effettiva distanza dal torrente, costituisce postulazione difensiva che non può essere scrutinata in questa sede per la semplice ragione che la Corte di cassazione non può esaminare le prove (e il loro contenuto) delle quali, come detto, non viene dedotto il travisamento. E ciò vale anche per la consulenza tecnica di parte che, si afferma, contiene detti accertamenti. 3.2.L’argomento speso dalla Corte di appello circa la natura totalmente abusiva dell’attività di cava è certamente irrilevante ai fini della integrazione del reato per il quale si procede ma non lo è a fini sanzionatori (il primo Giudice sembra averne tenuto conto, quand’anche ai fini della applicazione di una pena illegale) e proprio per questo è argomento neutro che destina ad altrettanta irrilevanza la deduzione difensiva che non incide in alcun modo sulla 4.La Corte di appello ha confermato la confisca osservando che: a) si tratta di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen.; b) la misura riguarda beni che hanno un vincolo funzionale con il reato commesso siccome utilizzati proprio per lo svolgimento delle attività illecite. 4.1.Il ricorrente se ne duole, fondatamente. 4.2.Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia edilizia non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa ai sensi dell'art. 240 cod. pen. del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito (Sez.3, n.18166 del 18/03/2021, Bucarelli, Rv.281295 - 01; con riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui alla lett. b) dell'art. 44 del T.U. dell'edilizia, Sez. 3, n. 9170 del 28/10/2009„dep. 2010, Vulpio, Rv. 246200; Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti, Rv. 238781; Sez. 3, n. 4089 del 07/12/2001, dep. 2002, Siniscalco, Rv. 220854 ed altre prec. conf.). 4.3.La condanna per il reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 comporta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato che deve essere ordinata con la sentenza (art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004) il che 5 osta alla confisca dell’area interessata per le stesse ragioni che impediscono la confisca dei manufatti abusivi. 4.4.In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio e senza rinvio limitatamente alla confisca, misura che deve essere eliminata. 4.5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto con conseguente irrevocabilità dell’accertamento della penale responsabilità del ricorrente. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro limitatamente alla pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, il 20/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE LU CC
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Giovanni Mancuso, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso del proprio assistito. 1.AN AN RR ricorre per l’annullamento della sentenza del 12 luglio 2024 della Corte di appello di Catanzaro che, rigettando l’impugnazione della sentenza dell’11 luglio 2022 del Tribunale di Lamezia Terme, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 181 Penale Sent. Sez. 3 Num. 21539 Anno 2025 Presidente: MA LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 20/03/2025 2 d.lgs. n. 42 del 2004 a lui ascritto perché, quale amministratore unico della società ACB Srl, in assenza della prescritta autorizzazione, aveva coltivato una cava con sbancamento e prelievo del materiale inerte che veniva trasportato presso un piazzale per essere successivamente caricato sul camion e trasportato altrove da dipendenti di altra impresa. Il tutto all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dal torrente Mentaro, zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42 del 2004. Il fatto è contestato come accertato in Martirano il 27 maggio 2020. 1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado pronunciata sulla base di una errata qualificazione giuridica del fatto e/o per un fatto diverso da quello enunciato nel capo di imputazione. Lamenta di essere stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione laddove la pena edittale del reato di cui al primo comma dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, l’unica applicabile per la condotta descritta dalla rubrica, è quella dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da euro 15.493 a euro 51.645. Aggiunge che la pena detentiva della reclusione è prevista dal comma 1-bis del medesimo art. 181 per fatti, però, completamente diversi da quelli a lui attribuiti ed è comunque stabilita in una misura (da uno a quattro anni di reclusione) che rende incomprensibile quella concretamente irrogata dal Giudice di primo grado. La Corte di appello, ferma nel ritenere applicabile al caso concreto la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, non spiega le ragioni della conferma della condanna alla pena della reclusione. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione della relazione tecnica, a firma del geom. Ferraro Restagno, sul rispetto della distanza di 150 metri dal Torrente Mentaro. A fronte di una prova tecnica (la consulenza di parte, comprensiva delle misurazioni dei punti che distanziavano la cava dal torrente) la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) ha prediletto fotografie, planimetrie e descrizioni dei luoghi totalmente prive di rilevanza probatoria. I Giudici distrettuali non indicano quali accertamenti tecnici sarebbero stati effettuati in grado da inficiare quelli effettuati dal consulente di parte. Il riferimento agli accertamenti tecnici della polizia giudiziaria è insufficiente perché non spiega quali accertamenti ulteriori e diversi da fotografie e sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria siano stati effettuati. Nè rileva la circostanza dell’esercizio della cava in assenza di titolo abilitativo, trattandosi di circostanza eccentrica rispetto al fatto contestato. 3 1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e la totale assenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla confisca del terreno oggetto di scavo che, secondo la Corte territoriale, è stata disposta ai sensi del primo comma dell’art. 240 cod. pen. senza contestualmente spiegarne le ragioni, trattandosi di confisca facoltativa, laddove l’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 prevede soltanto la misura del ripristino dello stato dei luoghi e non richiama l’art. 44, secondo comma, d.P.R. n. 380 del 2001 che impone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati. 2.Con memoria del 5 marzo 2025 il difensore, Avv. Giovanni Mancuso, ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di inammissibilità del ricorso concludendo per l’accoglimento dello stesso. 1.Il ricorso è fondato limitatamente al primo e al terzo motivo;
è inammissibile nel resto. 2.Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati. 2.1.Investita della medesima questione, la Corte di appello ha dato atto che l’imputato non era stato condannato in primo grado per un fatto diverso da quello contestato. Vero è che la Corte di appello non spiega la ragione della applicazione di una pena diversa, per specie, da quella prevista per la contravvenzione sanzionata dall’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, ma è altrettanto vero che i Giudici distrettuali si sono collocati nel solco del motivo come (irritualmente) devoluto dall’appellante. 2.2.Il punto, infatti, non riguardava la corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto di condanna, ma coinvolgeva la natura illegale della pena applicata in primo grado, questione rilevabile d’ufficio anche dalla Corte di cassazione (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). 2.3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per la determinazione della pena. 3.Il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità 3.1.La Corte di appello indica le prove a sostegno della conclusione che i lavori di estrazione della cava e di deposito del materiale venivano effettuati nella fascia di 150 metri dal torrente Mentano e dunque in zona sottoposta a vincolo 4 paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004. I Giudici distrettuali confutano espressamente la consulenza di parte prodotta dalla difesa, ritenuta non convincente con argomenti del tutto negletti dal ricorrente il quale non deduce nemmeno il travisamento delle prove indicate dalla Corte territoriale (documentazione fotografica e accertamenti tecnici della polizia giudiziaria). È perciò del tutto infondata la dedotta violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Che le fotografie, le planimetrie e le descrizioni dei luoghi siano totalmente privi di rilevanza probatoria perché carenti di accertamenti sulla effettiva distanza dal torrente, costituisce postulazione difensiva che non può essere scrutinata in questa sede per la semplice ragione che la Corte di cassazione non può esaminare le prove (e il loro contenuto) delle quali, come detto, non viene dedotto il travisamento. E ciò vale anche per la consulenza tecnica di parte che, si afferma, contiene detti accertamenti. 3.2.L’argomento speso dalla Corte di appello circa la natura totalmente abusiva dell’attività di cava è certamente irrilevante ai fini della integrazione del reato per il quale si procede ma non lo è a fini sanzionatori (il primo Giudice sembra averne tenuto conto, quand’anche ai fini della applicazione di una pena illegale) e proprio per questo è argomento neutro che destina ad altrettanta irrilevanza la deduzione difensiva che non incide in alcun modo sulla 4.La Corte di appello ha confermato la confisca osservando che: a) si tratta di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen.; b) la misura riguarda beni che hanno un vincolo funzionale con il reato commesso siccome utilizzati proprio per lo svolgimento delle attività illecite. 4.1.Il ricorrente se ne duole, fondatamente. 4.2.Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia edilizia non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa ai sensi dell'art. 240 cod. pen. del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito (Sez.3, n.18166 del 18/03/2021, Bucarelli, Rv.281295 - 01; con riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui alla lett. b) dell'art. 44 del T.U. dell'edilizia, Sez. 3, n. 9170 del 28/10/2009„dep. 2010, Vulpio, Rv. 246200; Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti, Rv. 238781; Sez. 3, n. 4089 del 07/12/2001, dep. 2002, Siniscalco, Rv. 220854 ed altre prec. conf.). 4.3.La condanna per il reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 comporta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato che deve essere ordinata con la sentenza (art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004) il che 5 osta alla confisca dell’area interessata per le stesse ragioni che impediscono la confisca dei manufatti abusivi. 4.4.In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio e senza rinvio limitatamente alla confisca, misura che deve essere eliminata. 4.5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto con conseguente irrevocabilità dell’accertamento della penale responsabilità del ricorrente. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro limitatamente alla pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, il 20/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE LU CC