CASS
Sentenza 22 agosto 2023
Sentenza 22 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2023, n. 35282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35282 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il PG LUCA TAMPIERI, che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35282 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 7 marzo 2017, con cui GL VI era stato condan- nato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (in LA BE il 28 aprile 2013). 2. Il GL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e del difensore. 3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (28 aprile 2013), della mancanza di periodi di sospensione della prescrizione e del titolo di reato (artt. 110, 56, 624 bis e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., per effetto del decorso di anni otto e mesi quattro alla data odierna (prescrizione così calcolata: pena massima di anni sei e mesi otto;
aumentata di un quarto ad anni otto e mesi quattro). La doglianza prospettata in ordine al presunto omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non può essere considerata prima facie infondata, emergendo che effettivamente il decreto di citazione a giudizio in appello già nell'in- testazione era diretto all'avv. Giulio Liberti e non al difensore di fiducia Giulia Liberti, per cui essa si appalesa, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inam- missibilità dell'impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legitti- mato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constata- zione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, k n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3 4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annul- lata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma il 31 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il PG LUCA TAMPIERI, che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35282 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 7 marzo 2017, con cui GL VI era stato condan- nato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (in LA BE il 28 aprile 2013). 2. Il GL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato e del difensore. 3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (28 aprile 2013), della mancanza di periodi di sospensione della prescrizione e del titolo di reato (artt. 110, 56, 624 bis e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., per effetto del decorso di anni otto e mesi quattro alla data odierna (prescrizione così calcolata: pena massima di anni sei e mesi otto;
aumentata di un quarto ad anni otto e mesi quattro). La doglianza prospettata in ordine al presunto omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non può essere considerata prima facie infondata, emergendo che effettivamente il decreto di citazione a giudizio in appello già nell'in- testazione era diretto all'avv. Giulio Liberti e non al difensore di fiducia Giulia Liberti, per cui essa si appalesa, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inam- missibilità dell'impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legitti- mato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constata- zione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, k n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 3 4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annul- lata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma il 31 maggio 2023.