CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14227 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. TT IO nato a [...] il [...] 2. RR AN nato a [...] il [...] 3. RI EN nato a [...] il [...] 4. IS SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2021 della Corte di appello di ES Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, EN Senatore, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato Giorgio Santini dell'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse delle parti civili: Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Ministero della Giustizia - Agenzia Delle Entrate, che ha insistito per il rigetto dei ricorsi e depositato conclusioni e nota spese;
udito l'avvocato OB IA, difensore -.di fiducia di IS SA, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 6 Num. 14227 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 30/11/2022 4k , , udito l'avvocato EN Nico D'Ascola, difensore di fiducia di TT IO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso;
udito l'avvocato SA Placanica, difensore di fiducia di TT IO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Pierfrancesco Continella, difensore di fiducia di RI EN, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato EN Mellia, difensore di fiducia di RI EN, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Valerio Spigarelli, difensore di fiducia di RR AN, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'avvocato Antonino Favazzo, difensore di fiducia di RR AN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ES, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 luglio 2020 dal Tribunale di ES: - ha rideterminato in anni sei e mesi otto di reclusione la pena inflitta a TT IO per i reati di concorso nel reato di corruzione in atti giudiziari (capo a), e nei reati di falso ideologico e falso materiale (capo e); -ha concesso a RI EN le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari (capo b) e falso ideologico (capo c) in anni quattro e mesi due di reclusione;
- ha concesso a IS SA le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ha rideterminato in anni due la pena in relazione ai reati di concorso in falso ideologico e falso materiale (capo e); -ha confermato la condanna di RR AN ad anni sei di reclusione in relazione al reato di concorso nella corruzione in atti giudiziari (capo a). La vicenda ha ad oggetto il concorso nella corruzione che gli avvocati AM e CA hanno posto in essere nei confronti del Sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa CA NG. In estrema sintesi, ciò che si contesta gli odierni imputati si inserisce nel sistema di mercificazione della funzione giurisdizionale che ha visto come soggetti protagonisti, da un lato, i legali siciliani IE AM e IU CA e, dall'altro, il magistrato della Procura della Repubblica di Siracusa, CA NG (sia i legali che il magistrato sono stati giudicati separatamente). In mezzo si stagliano i soggetti che, a diverso titolo, hanno partecipato, attraverso i rispettivi contributi tecnici e specialistici (i consulenti del pubblico ministero, RR, RI e il dipendente di TT, IS) alla realizzazione del disegno criminoso di 2 Y fare confluire tutti i procedimenti aventi ad oggetto reati tributari incardinati presso le Procure della Repubblica di Torino e Roma, a carico dell'imprenditore piemontese, TT IO, in un più ampio fascicolo contenitore creato ad hoc a Siracusa da NG. TT è stato, infine, ritenuto dai giudici di merito, non solo fruitore della corruzione del magistrato, ma anche consapevole partecipe della stessa, avendo fornito un contributo al perseguimento della finalità illecita, rappresentata, pur semplicisticamente, dalla definizione in suo favore di tutti i procedimenti confluiti nel procedimento penale sorto a Siracusa. Il compendio probatorio è costituito fondamentalmente dalle dichiarazioni rese dai tre imputati in procedimento connesso, AM, CA e NG. 2. La Corte di appello ha ricostruito la complessa dinamica dei fatti nei seguenti termini: 2.1.11 primo passaggio della complessa vicenda oggetto del procedimento è rappresentato dalla pendenza di un'indagine presso la Procura della Repubblica di Torino nei confronti di TT IO, nella qualità di legale rappresentante della Exitone S.p.a., avente sede legale e amministrativa a Pinerolo almeno sino al 18 febbraio 2015, data nella quale si colloca, in attuazione del disegno criminoso che sarà meglio spiegato nel prosieguo, il trasferimento in Augusta della società. A seguito di un accertamento della Agenzia delle Entrate di Torino, veniva segnalata per l'anno d'imposta 2011 la presenza di cinque fatture (del valore di oltre tre milioni di euro) emesse da parte del legale rappresentante della società Servizi alle Imprese, IU RI, in favore della Exitone S.p.a. Emergeva, quindi, che Exitone S.p.a. era coinvolta in operazioni fraudolente nella qualità di società destinataria e utilizzatrice di false fatture emesse dalla società Servizi alle Imprese. Oggetto delle fatture erano prestazioni di natura consulenziale che non trovavano riscontro in progetti, piani di intervento o relazioni. AM ha dichiarato che, nel periodo di Natale 2014, RI si era recato da lui e gli aveva confidato di avere confessato, nella immediatezza dei fatti, la commissione del reato. Solo il 29 gennaio 2015, RI era interrogato dal Pubblico ministero e riferiva di avere mentito innanzi all'Agenzia delle Entrate, sostenendo che le fatture erano state regolarmente emesse, allegando anche una relazione tecnica di IS. In tale circostanza, AM riferiva di avere pensato di fare trasferire la sede legale della Exitone S.p.a. a Siracusa, perché "lì conosceva tutti" ed era un ambiente "più sereno" per TT;
effettivamente, nel giro di un mese (18 febbraio 2015), tale trasferimento era effettuato. 2.2. Spostando l'attenzione sulla Procura della Repubblica di Siracusa, come meglio si evidenzierà nell'approfondimento della posizione di RR, NG, grazie all'intervento di quest'ultimo, che, nel rispondere al quesito formulato 3 nell'ambito di consulenza tecnica a carico della Cisma S.p.a. evidenziava la scoperta di due fatture della Exitone S.p.a. nella contabilità Cisma, iscriveva un procedimento penale a carico di Di FA AG, per violazione dell'art. 8 I. 74/2000, e a carico di TT per violazione dell'art. 2 della legge citata. In realtà, a carico di TT, doveva contestarsi la violazione dell'art. 8 I. cit. e, a carico della Di FA, la violazione dell'art. 2 I. cit. Ciò, però, non avrebbe consentito la nascita di un fascicolo "contenitore" nei confronti di TT, nel quale, secondo il disegno criminoso degli imputati, dovevano confluire tutti i procedimenti penali per reati tributari a carico di TT pendenti a Roma e a Torino. A seguito della segnalazione di incompatibilità di RR, NG, su indicazione di CA, come meglio si evidenzierà nell'esaminare la posizione di RI, conferiva a quest'ultimo, due consulenze tecniche, dai quesiti estremamente generici, con i quali si chiedeva all'imputato di accertare se le dichiarazioni annuali dei redditi 2013 e 2014 della Exitone S.p.a. rappresentassero fedelmente la situazione economica finanziaria della società, se le attività fatturate dalla Società Servizi alle Imprese alla società Exitone S.p.a. fossero state effettivamente poste in essere, se gli importi indicati in fattura fossero congrui e se fossero state rispettate le procedure di voluntary disclosure. Con il conferimento dell'incarico a RI, al quale era richiesto di esaminare tutta la contabilità della società, NG disponeva il sequestro della stessa, impedendo, così, agli organi tributari di accedervi. RI, terminati gli accertamenti, concludeva non ravvisando alcuna irregolarità e ritenendo inammissibile la procedura di voluntary disclosure - dopo avere, all'esito della prima consulenza, segnalato, invece, la regolarità della stessa - in quanto presentata dopo aver avuto conoscenza dell'accertamento tributario in corso. A giudizio della Corte d'appello, sarebbe bastata a RI, se professionista onesto e leale, una semplice lettura degli atti, e, in particolare, della erronea iscrizione del procedimento a carico di TT per violazione dell'art. 2 I. n. 74/2000, e non, invece, per violazione dell'art. 8 I. n. 74/2000„ per capire che quello che si voleva dall'esperto era avallare una operazione illecita di più vasta portata. La nomina del RI, in questo contesto, è considerata il primo e più grave indizio a suo carico di una programmata distorsione della funzione, indispensabile per leggere e decifrare poi le due imputazioni di falso, senza che possa "spacciarsi" per superficialità o negligenza il contenuto delle relazioni. In conclusione, secondo la Corte d'appello, RI, determinato a ciò da NG, AM e CA, esprimeva un falso giudizio sul tema a lui affidato - e cioè la asserita effettività delle prestazioni e dei pagamenti riportati nelle fatture analizzate - omettendo, nella realtà, tutti gli accertamenti propedeutici, che la sua 4 qualifica professionale gli imponeva di compiere;
analoga operazione conduceva rispetto ai rapporti con Servizi alle Imprese S.A. 2.3. Per quanto concerne, invece le "vicende torinesi e romane", il 22 luglio 2015 la Procura della Repubblica di Torino trasmetteva il procedimento a carico di TT e RI a Roma per competenza territoriale in relazione all'art. 2 I. 74/2000, avendo archiviato il connesso procedimento per corruzione che radicava la competenza presso la suddetta Procura. Il 21 agosto 2015 la Procura della Repubblica di Roma iscriveva un fascicolo a carico di TT per il reato di cui all'art. 8 I. 74/2000. Trattasi della vicenda che scaturiva dalla CNR della Agenzia delle entrate di Roma del 30 giugno 2015 relativa alla STI, società capogruppo, avente sempre TT quale legale rappresentante, emittente fatture per operazioni inesistenti in favore della Exitone S.p.a. Il 29 settembre 2015 la Procura di Roma iscriveva, infine, un nuovo fascicolo a carico di TT per violazione dell'art. 2 I. 74/2000, a seguito della trasmissione atti per competenza da Torino, che era riunito al primo. Su istanza dell'avvocato AM, il Pubblico ministero, erroneamente, riteneva che il proprio procedimento dovesse essere unito a quello pendente a carico di TT per violazione dell'art. 2 I. 74/2000 e trasmetteva gli atti per competenza alla Procura della Repubblica di Siracusa. Il fascicolo non veniva sottoposta al vaglio o al visto del Procuratore della Repubblica o del Procuratore aggiunto, e NG apriva un autonomo fascicolo con l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. di IO TT per il solo reato di cui all'art. 2 I. 74/2000, genericamente commesso in Augusta, nonostante il trasferimento della sede fosse avvenuta successivamente alla data del contestato reato, venendo meno ogni riferimento alla pregressa contestazione ex art. 8, I. cit.; A questo punto, tutti i procedimenti tributari a carico di TT pendevano dinnanzi alla Procura di Siracusa ed erano in carico a NG. I giudici di merito hanno, a tal proposito, rilevato che, in questo modo, si era concretizzato l'uso strumentale dello spostamento della sede di Exitone S.p.a, venendo, cioè, contestato il reato di cui all'art. 2, I. cit., come commesso in Augusta. Inoltre, con il trasferimento degli atti a Siracusa, veniva del tutto meno l'ipotesi di reato di cui all'art. 8 I. cit., già contestato a Torino e a Roma e che vedeva TT indagato come legale rappresentante della STI, società emittente in favore della Exitone S.p.a. di fatture per operazioni inesistenti per oltre 8 milioni di euro. Confermare la sussistenza dell'art. 8 I. 74/2000, avrebbe significato, secondo i giudici di merito, ribadire la competenza di Roma (luogo di emissione della fattura) e vanificare tutti gli sforzi compiuti fino a quel momento. 2.4. Quanto ai reati di falso, nella sentenza impugnata si evidenzia che, in data 11 maggio 2016, NG firmava due distinti verbali: un falso verbale di 5 interrogatorio eseguito nei confronti di IO TT, ed un verbale di assunzione di informazioni nei confronti di SA IS, atti in realtà materialmente e ideologicamente falsi, in quanto predisposti interamente da AM e siglati all'esterno dell'ufficio giudiziario, alla presenza di CA, su disposizione di AM, che li aveva materialmente formati, dai presunti soggetti sottoposti ai citati atti istruttori, inseriti nel procedimento a carico del TT, con contenuto favorevole all'indagato. All'esito di tale articolata e fraudolenta modalità attraverso cui veniva complessivamente istruito il procedimento, NG formulava il 19 settembre 2016 la richiesta di archiviazione che, sulla base degli atti ideologicamente falsi (consulenza tecnica, verbale di interrogatorio e verbale di assunzione di informazioni), sortiva, esperita l'udienza fissata dal Giudice delle indagini preliminari, ex art. 410 cod. proc. pen., il favorevole riscontro con provvedimento del 6 febbraio 2017. 2.5. I Giudici di merito, in conclusione, hanno ritenuto che, così operando, quindi anche attraverso l'attrazione di tutti i procedimenti presso la Procura della Repubblica di Siracusa, CA NG potesse illecitamente sfruttare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali con riferimento alla trattazione dei procedimenti penali di cui era titolare, per avvantaggiare gli interessi degli avvocati IE AM e IU CA - e quindi di TT, cliente di AM - i quali, a loro volta, lo retribuivano con somme di denaro in contante e il pagamento in favore del magistrato e della famiglia di vacanze di lusso. Tale ricostruzione è stata effettuata valorizzando le dichiarazioni dei legali AM e CA, oltre che la documentazione acquisita nell'ambito dei procedimenti trattati presso la Procura della Repubblica di Siracusa (ove erano confluiti gli altri atti provenienti da Torino e Roma) e complessivamente inerenti alla posizione di IO TT quale indagato. Le dichiarazioni di CA e di AM, legali che si erano resi responsabili, unitamente al sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa, del sistema idoneo a favorire soggetti vicini, sono state ritenute convergenti e, conseguentemente, tra loro riscontrate. Infine, la circostanza che AM avesse dichiarato che il NG aveva provveduto a definire favorevolmente per il TT il procedimento in quanto "già al soldo suo e di CA", e che quest'ultimo avesse affermato che, in ordine alla specifica definizione della procedura aveva ricevuto da AM la cifra complessiva di euro 20.000 che, in rate di euro 5.000 ognuna, era stata consegnata al citato magistrato, è stata ritenuta circostanza di non decisivo rilievo. 4 6 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione RR, a mezzo degli avvocati Valerio Spigarelli e Antonino Favazzo, con due distinti atti, aventi identico contenuto, deducendo i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui al capo a), quindi alla supposta consapevolezza della illecita attività altrui. La sentenza impugnata ha ritenuto provata la responsabilità di RR sulla base di una lettura travisata e incompleta delle prove acquisite, con particolare riferimento a quanto riferito dai coimputati CA, AM e NG, che, pur avendo confessato i reati contestati, mai hanno indicato una complicità del prevenuto negli stessi. La Corte di appello ha, in maniera illogica, ritenuto che coimputati non potessero essere considerati totalmente attendibili, pur a fronte di dichiarazioni assolutamente lineari precise e concordanti per quanto riguarda la posizione di RR. La Corte di appello ha omesso qualsivoglia considerazione con riferimento alle prove a discarico dell'imputato, aggrappandosi all'unica circostanza sospetta che potrebbe legare RR, quale concorrente degli altri imputati nei fatti contestati, e cioè l'avere patteggiato in precedenza per la commissione di fatti analoghi. La sentenza impugnata non si è confrontata con la versione difensiva per la quale costituiva elemento dirimente la circostanza secondo la quale, nel momento in cui RR teneva le condotte di richiesta di proroga e di dimissioni dall'incarico, ritenute espressione della sua partecipazione all'altrui accordo corruttivo, il fascicolo che NG avrebbe dovuto gestire in favore di TT era ancora radicato per competenza presso la Procura della Repubblica di Torino;
unicamente per un fatto imprevedibile, dopo la definitiva uscita di scena di RR, veniva trasferito a Roma. Da qui, solo molti mesi più avanti, a seguito di un'imprevista e opinabile decisione del Pubblico ministero romano, il fascicolo veniva trasmesso per competenza a Siracusa e NG se lo auto-assegnava. 3.2. Nullità della sentenza ex art. 125 cod. proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione TT, con un unico atto, a mezzo degli avvocati EN Nico D'Ascola e SA Placanica, deducendo i seguenti motivi: 7 4.1 Violazione di legge in relazione al reato di concorso nella corruzione in atti giudiziari e ai criteri di valutazione della prova, carenza motivazionale rispetto all'esame delle doglianze difensive. Non vi è stato alcun arricchimento del quadro probatorio in relazione alla responsabilità, a titolo di concorso del TT, rispetto al momento in cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, in punto di carenza di gravità indiziarla, l'ordinanza del Tribunale del riesame, che confermava la misura cautelare a carico del ricorrente. Sia AM che CA, hanno escluso di avere informato TT del rapporto con NG. Come affermato nella sentenza di annullamento, il trasferimento della sede sociale della Exitone S.p.a. nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Siracusa, la firma di un verbale di interrogatorio chiaramente falso in quanto siglato all'esterno dell'ufficio giudiziario e senza la presenza del pubblico ufficiale redigente, la confessione del soggetto che ebbe ad emettere le fatture false utilizzate dal TT, non colmano la lacuna probatoria. Difetta, in sostanza, la prova della partecipazione psichica, sotto forma di istigazione. Esaminando il secondo profilo indiziario, e cioè quello della sottoscrizione del falso verbale di interrogatorio, non è stata acquisita con certezza la prova in ordine alla sicura presenza, al momento della apposizione della sottoscrizione, della intestazione della Procura della Repubblica e della compilazione del contenuto del verbale. E ciò perché TT, IS e AM avevano fatto riferimento esclusivamente a fogli firmati in bianco e funzionali a predisporre verbali di indagine difensiva. A tutto volere concedere, deve rilevarsi come tale dato indiziario sia già stato ritenuto insufficiente, in punto di gravità dimostrativa rispetto al tema della prova. Per quanto concerne, poi, la creazione di una provvista di denaro, destinata a NG, che non si esaurirebbe nella presunta consegna degli ultimi 20.000 euro, ma comprenderebbe una serie di elargizioni destinate a foraggiare il "lavoro sporco" dei due legali, deve rimarcarsi l'evidenza del dato che la Corte di appello era consapevole che la consegna dei 20.000 euro, pur riportata nella imputazione, era solo presunta e che la seconda parte della affermazione non era confortata da alcuna emergenza processuale Inoltre, la circostanza che, otto mesi dopo la conclusione del procedimento, a TT venne chiesto da CA, alla presenza di AM, il saldo delle proprie competenze professionali è stata erroneamente interpretata dal Collegio di appello come indicativa di un "gioco delle parti" per ottenere da TT ulteriori somme di denaro. 8 La sentenza impugnata non fa buon governo dei principi in materia di concorso anche nella parte in cui afferma che la firma di un verbale di interrogatorio, reso apparentemente davanti a NG e confezionato da AM e CA fuori dagli uffici giudiziari, è rafforzativa della prova dell'elemento soggettivo del concorso in corruzione. In definitiva, se manca la prova del mandato, TT non può essere ritenuto concorrente morale, ma la alternativa supposizione secondo la quale TT potrebbe essere concorrente materiale, involge la sola fattispecie di falso, non lambendo il retrostante fatto di corruzione. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo e), avente ad oggetto la predisposizione del falso verbale di interrogatorio, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa. La sottoscrizione dei verbali, già completi nel loro contenuto, da parte del ricorrente e del coimputato IS veniva ritenuta, dai giudici di merito, esclusivamente sulla scorta del propalato di CA. Di contro, una versione diametralmente opposta circa la formazione di simili atti processuali, si riscontrava nel narrato di AM, nonché nelle dichiarazioni degli imputati. Inoltre, si poneva in luce che il dichiarato di CA, imputato in reato connesso, doveva potersi suffragare da riscontri oggettivi tesi a confermarne la attendibilità. Proprio a tale fine, veniva richiesto dalla difesa di rinnovare l'istruttoria dibattimentale esperendo una perizia tecnica al fine di accertare se la sottoscrizione del verbale da parte del ricorrente fosse stata effettuata prima della stampa "Procura della Repubblica". La motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata è inidonea e in contrasto con le risultanze probatorie poiché sottolinea che ad eventuali esiti favorevoli si contrapporrebbe in ogni caso la confessione di CA e di NG. NG si è, invece, limitato a riferire di avere ricevuto i verbali da CA. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di falso (capo e) e travisamento dei risultati probatori. La Corte di appello ha offerto una motivazione del tutto inidonea, sottolineando che la prova del reato emergerebbe dalle dichiarazioni di NG e di CA. Eppure, NG non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla realizzazione dei verbali falsi, essendosi limitato ad affermare di averli ricevuti da CA. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., stante il minimo contributo fornito da TT alla commissione dei reati. 9 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della incensuratezza dell'imputato e del ruolo marginale rivestito. 5. Avverso la sentenza ricorre per cassazione RI, con un unico atto, a mezzo degli avvocati EN Mellia e Pierfrancesco Continella, deducendo i seguenti motivi: 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 319-ter cod. pen. (capo b) e 479 cod. pen. (capo c). Per quanto concerne la contestazione di falso ideologico, i giudici danno per scontato che RI dovesse conoscere quel che accadeva "a monte", trascurando che il commercialista altro non era che l'ultimo terminale e inconsapevole strumento dell'intreccio, prima dell'archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari. Il consulente tecnico del Pubblico ministero, escusso a dibattimento nel procedimento a carico dell'imputato, si è limitato a rilevare unicamente un approccio superficiale nella consulenza dell'imputato, ma non la falsità della stessa. La Corte di appello, in merito alla emissione del decreto di liquidazione dell'onorario di RI da parte di NG, ha attestato l'assenza di rilievi difensivi. La difesa, invece, aveva evidenziato l'assenza di prova dell'intervenuto pactum scelleris tra corruttore pubblico e consulente d'ufficio corrotto, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità. La corruzione in atti giudiziari del consulente del Pubblico ministero può sussistere all'unica condizione che risulti provato che l'attività sia frutto di un accordo corruttivo e ciò non è avvenuto. 5.2. Violazione di legge, anche processuale, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione ai reati contestati. Nullità della sentenza per mancata correlazione tra accusa e sentenza. Dalla sentenza impugnata emerge che RI "prima del Natale 2014" avrebbe reso noto alla Exitone S.p.a. gli accertamenti in corso nei suoi confronti, così innescando le condotte oggetto di contestazione. In realtà, le dichiarazioni accusatorie di RI non potevano essere note ai responsabili di Exitone S.p.a. prima del Natale 2014; il predetto, infatti, in tale periodo aveva riferito della effettività delle operazioni e le sue ammissioni si collocano temporalmente al 29 gennaio 2015. A fronte di ciò, la Corte di appello ha reputato che la richiesta di proroga avanzata il 7 gennaio 2015 - e quindi in epoca significativamente antecedente alle dichiarazioni rese da RI alla Guardia di Finanza il 29 gennaio 2015 - dal consulente RR (nominato il 27 maggio 2014 da NG nell'ambito 10 del procedimento penale iscritto a carico dei legali rappresentanti della società Cisma S.p.a. per ipotetiche violazioni alla normativa urbanistica ambientale e tributaria), fosse teleologicamente preordinata a ricondurre alla competenza del Pubblico ministero NG le fattispecie penali tributarie che avrebbero potuto investire TT. Sempre secondo la Corte d'appello, il provvedimento in data 8 gennaio 2015, con il quale NG autorizzava la proroga e ampliava la verifica demandata al consulente RR pure all'anno 2014, avrebbe avuto la medesima ratio. Al contrario la Procura della Repubblica di Torino, soltanto a seguito delle dichiarazioni rese da RI il 29 gennaio 2015 iscriveva il procedimento penale a carico del TT e ne disponeva la riunione con altro procedimento penale già pendente nei confronti dello stesso indagato per violazione degli artt. 319 e 321 cod. pen. Oggettivamente, nulla, in quel momento, lasciava immaginare e prefigurare che tutti i procedimenti penali per violazioni tributarie a carico di TT potessero confluire nel "procedimento contenitore" che NG, CA e AM avevano ideato. Deve sottolinearsi, poi, che RI non aveva mai ricevuto incarichi dal Pubblico ministero NG e che la consulenza del predetto venne valutata dal Giudice delle indagini preliminari, che aveva specifiche competenze in materia e che avallò la richiesta di archiviazione. Non vi è evidenza di sorta del pactum sceleris tra NG e RI. 5.3. Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'epoca di commissione del reato di corruzione in atti giudiziari è il 27 luglio 2017. Le modifiche introdotte dalla legge 3/2019 relative all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, essendo norme che aggravano il trattamento sanzionatorio, ampliando i casi in cui se ne deve o può disporre l'applicazione, non possono che applicarsi ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge, in base al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. 5.4. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta della difesa di riqualificare il fatto ascritto a RI al capo c) in violazione dell'art. 380 cod. pen. 5.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle circostanze aggravanti e all'applicazione dell'aumento per la continuazione. RI è incensurato e svolge regolare attività lavorativa. Ha restituito il compenso ricevuto per la consulenza tecnica e si è attivato per la cancellazione dall'albo dei periti e consulenti tecnici. 11 La riduzione della pena consentirebbe la concessione dei doppi benefici di legge. 5.6. In data 26 settembre la difesa ha depositato una memoria difensiva nella quale ribadisce di non avere in alcun modo, con il proprio elaborato, mascherato o contraffatto la realtà. L'approccio superficiale contestato all'imputato non è indice di falsità. Né il Pubblico ministero, né il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale, né la Corte d'appello hanno ritenuto essenziale disporre l'acquisizione della documentazione bancaria. Quanto al reato di corruzione, manca la prova dell'accordo corruttivo. 6. Avverso la sentenza ricorre per cassazione IS, a mezzo dell'avvocato OB IA, deducendo i seguenti motivi: 6.1. Vizio di motivazione in ordine alla asserita sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per il reato di falso a lui ascritto, anche in relazione al mancato esperimento, rilevante anche ai sensi del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. d), di perizia finalizzata ad accertare che le firme apposte sul verbale di s.i.t. contestato all'imputato quale oggetto di falso a lui riconducibile, siano effettivamente riferibili alla sua mano e, in caso affermativo, ad accertare se siano state apposte successivamente alla dattilo scrittura del documento stesso, ovvero in momento anteriore alla stessa. La sentenza ha trascurato di considerare che l'unico dato probatorio in ordine alla formazione del documento falso, secondo le modalità descritte nella imputazione, è rappresentato dalla chiamata di correo di CA, non suffragata da quelle degli altri coimputati, e si è, invece, limitata, per un verso ad affermare la insostenibilità della tesi secondo la quale il documento falso avrebbe potuto essere stato confezionato utilizzando fogli previamente firmati in bianco da IS e, per altro verso, che le prospettazioni difensive secondo le quali la versione dei fatti declinata da CA sarebbe illogica e inverosimile e tale da minare l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni sul punto verrebbero smentite da regole di comune esperienza. Né la lacuna motivazionale può ritenersi colmata dalle critiche sviluppate dalla Corte d'appello, laddove ha sottolineato la gravità del contenuto della dichiarazione scritta di IS, depositata all'udienza del 9 luglio 2020 avanti il Tribunale, nella parte in cui ha rappresentato la possibilità che il verbale di s.i.t. - verbale che l'imputato ha fermamente negato di avere sottoscritto - potesse essere stato confezionato a sua insaputa utilizzando fogli da lui firmati in bianco e lasciati presso lo studio dell'avvocato AM, che, all'epoca, era legale di riferimento del gruppo di società delle quali l'imputato era dirigente. La Corte ha travisato il significato delle dichiarazioni di IS, che aveva dichiarato di avere 12 fiduciariamente lasciato le proprie firme ad AM, non perché fossero utilizzate per confezionare documenti dal contenuto arbitrariamente scelto da quest'ultimo, ma, ovviamente, perché il professionista potesse eventualmente confezionare documenti dal contenuto ovviamente concordato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AN RR e EN RI per non aver commesso i fatti loro contestati, e con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di ES nei confronti di IO TT e SA IS. 2. Ricorso di AN RR 2.1.11 primo e assorbente motivo di ricorso di RR è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2.1.1.La sentenza impugnata ha ricostruito il concorso di RR con TT, CA e AM nella corruzione di NG nei seguenti termini: - nell'ambito del procedimento penale pendente a carico della legale rappresentante di Cisma S.p.a., di FA AG, difesa da IU CA, per reati ambientali ed edilizi, assegnato a NG, il 27 maggio veniva nominato il consulente RR AN;
i quesiti formulati erano otto, dei quali, i primi sette attinenti alla materia ambientale edilizia, mentre l'ottavo ineriva a materia totalmente estranea alle incolpazioni e cioè "accertare se le dichiarazioni annuali dei redditi dal 2010 al 2013, presentate dalla legale rappresentante della Cisma S.p.a., rappresentassero fedelmente la situazione economica finanziaria della società, rilevando eventuali reati tributari". - RR chiedeva, in data 7 gennaio 2015, un'ulteriore proroga per approfondire il capitolo consulenze;
il giorno successivo NG accordava la proroga ed estendeva l'incarico anche all'anno 2014. - L'11 marzo 2015 RR comunicava a NG la scoperta di due fatture della Exitone S.p.a. nella contabilità Cisma S.p.a. e di dovere astenersi perché la prima società era sua cliente. Le fatture erano la n. 844 e 855 del 31 dicembre 2014 (data successiva al momento in cui AM aveva parlato con RI). Mentre la fattura n. 844 - per consulenze tecniche di euro 4.000 - si ritrovava nel registro IVA Exitone S.p.a., ciò non valeva per la n. 855; questo perché il registro terminava proprio con la fattura n. 854. Nessuna traccia vi era, invece, di entrambe in contabilità. 13 -Il 12 marzo 2015 NG iscriveva un procedimento penale, a carico di Di FA AG, per violazione dell'art. 8 I. 74/2000, e, a carico di TT, per violazione dell'art. 2 della legge citata. Entrambi i giudici di merito hanno sottolineato che l'iscrizione era effettuata troppo presto perché il reato si sarebbe consumato solo nel settembre 2015 e che, in realtà, il legale rappresentante della Exitone S.p.a., quindi TT, avrebbe dovuto rispondere del reato di cui all'art 8, I. 74/2000, in relazione alla emissione di fatture inesistenti, e non del reato di utilizzazione di fatture inesistenti, ma questo, secondo la prospettazione accusatoria accolta dai giudici di merito, era, evidentemente, considerato l'unico modo per incardinare il procedimento penale a Siracusa, sede della Cisma S.p.a., società asseritamente emittente. Se, invece, la società emittente fosse stata correttamente considerata la Exitone S.p.a., la competenza per territorio non poteva che radicarsi a Torino. 2.1.2. Deve premettersi che, in dibattimento, nessuno dei correi ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di RR. E, in particolare: -AM ha spiegato che lo spostamento della sede della società Exitone S.p.a. a Siracusa nel 2015 era legato alle questioni tributarie e giammai al procedimento penale pendente dinnanzi alla Procura della Repubblica di Torino, che sarebbe rimasto a Torino se non fosse intervenuto, molto tempo dopo le condotte ascritte a RR, l'evento imprevisto e imprevedibile dell'archiviazione del reato di corruzione che ne radicava la competenza. AM, inoltre, ha sottolineato che l'apertura del procedimento presso la Procura della Repubblica di Siracusa non era stata preordinata per i fatti successivi. -Anche le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale da NG, escludono la responsabilità di RR nei fatti contestati, ammettendo egli stesso di essere stato informato del fascicolo riguardante TT solo quando lo stesso era stato trasmesso per competenza a Roma, ignorandone completamente l'esistenza nel gennaio 2015, epoca in cui RR collaborava con NG nella consulenza sulla società Cisma S.p.a.; NG ha, anche, escluso di avere mai parlato con RR della vicenda relativa a TT. -CA, infine, ha parlato di RR solo con riferimento alla nomina dello stesso quale consulente per presentare la voluntary disclosure e ha confermato l'imprevedibile e inaspettato trasferimento del processo di TT dalla Procura di Torino a quella di Roma, prima, e di Siracusa, poi. 2.1.3. La Corte di appello fonda, in conclusione, il giudizio di penale responsabilità di RR, in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari, sul presupposto che RR fosse consapevole, per averne beneficiato egli stesso, della corruzione sistematica di NG ad opera di AM e CA, e, infatti, 14 aveva già riportato condanna a pena patteggiata per la falsificazione dì una consulenza nell'ambito di altro procedimento a carico della Cisma S.p.a. La Corte territoriale ha, in altre parole, ritenuto che RR, così come aveva agito illecitamente in altre circostanze, anche nel caso in esame era intervenuto per creare le condizioni perché NG potesse iscrivere un procedimento a carico di TT a Siracusa. La strana richiesta di proroga, volta ad approfondire genericamente il capitolo consulenze, non motivata da problemi personali, costituiva la prova che il meccanismo ideato da AM - che prevedeva anche l'intervento del ricorrente - era pienamente avviato. La sentenza impugnata ha stigmatizzato, infine, la circostanza che RR, pur avendo dichiarato la propria condizione di incompatibilità, avesse effettuato tutti gli ulteriori accertamenti necessari per pervenire alla segnalazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.1.4. Ritiene il Collegio che gli elementi indicati dalla Corte territoriale non possiedano, in alcun modo, il valore di prova: la richiesta di proroga del termine di deposito della consulenza tecnica non dimostra nulla, al pari della dichiarazione di incompatibilità, che era, anzi, dovuta e l'acquisizione delle fatture doveva, comunque, essere effettuata per giungere alle conclusioni della consulenza tecnica. Seppure nel delitto di corruzione è ben possibile il concorso eventuale di terzi il cui contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361), nel caso di specie tutti gli elementi che sono stati enunciati non risultano essere idonei a fondare la consapevolezza da parte del ricorrente che il risultato illecito, collegato all'archiviazione del procedimento, che avverrà a distanza di anni, fosse diretta conseguenza anche della sua condotta. In realtà, la sentenza impugnata non si fa carico neppure di spiegare quale sia stato il nesso causale tra la condotta del RR e quelle ascritte al NG, ad AM, e a CA, posto che, all'epoca in cui venne redatta la consulenza tecnica da parte dell'imputato, doveva ancora verificarsi l'evento imprevedibile della archiviazione da parte del Giudice delle indagini preliminari di Torino del procedimento per corruzione a carico di TT, il conseguente trasferimento per competenza a Roma per i restanti reati tributari e l'erroneo e, quindi, ancora più imprevedibile, trasferimento per competenza a Siracusa dei procedimenti iscritti a Roma. In conclusione, si ritiene che quella formulata dalla Corte di appello di ES sia una pura congettura, sfornita di alcuna prova certa. 15 2.2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo. 2.3. La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 3.Ricorso di EN RI. 3.1.11 primo e assorbente motivo del ricorso è fondato. 3.1.1. La Corte di appello ha ricostruito i reati di corruzione in atti giudiziari e di concorso in falso ideologico nei seguenti termini: -Il 12 marzo 2015 NG conferiva incarico a RI, nominato a seguito della segnalazione di incompatibilità di RR nell'ambito dell'indagine "Cisnna Exitone" - formulando il seguente quesito: "Dopo avere esaminato tutta la documentazione contabile da acquisire (fatture acquisti, fatture vendite, libro giornale, registro acquisti, registro vendite, dichiarazione redditi, bilanci, libro inventari) afferente alla società Exitone S.p.a, accerti il CTU: o se le dichiarazioni annuali dei redditi 2013 e 2014, valutate in comparazione con le scritture contabili, rappresentino fedelmente la situazione economica finanziaria della società, rilevando eventuali fattispecie penali;
o se, oltre alla fattura acquisita in atti avente data 31/12/2014, vi siano altre fatture emesse dalla società Exitone S.p.a in favore della Cisma S.p.a. e se le stesse siano giustificate da rapporti contrattuali;
o quali siano le modalità di pagamento nell'ambito dei rapporti tra la Exitone S.p.a e la Cisma S.p.a.; o accerti ogni altra circostanza utile alle indagini". -Il giorno successivo, e cioè il 13 marzo 2015, NG disponeva il sequestro di tutta la contabilità della Exitone S.p.a., impedendo, così, agli organi tributari di accedervi. -Successivamente il magistrato autorizzava la proroga dei termini di consegna della consulenza ed estendeva l'incarico anche "agli accertamenti necessari alla verifica della documentazione afferente la riferita voluntary disclosure". Queste le conclusioni del consulente: "Le operazioni intercorse tra i due soggetti societari sono limitate alle fatture n. 844 e n. 855. Il riscontro alle registrazioni contabili è stato effettuato anche mediante approfondimento sulle movimentazioni finanziarie che sono derivate dalle operazioni in questione. La descrizione delle prestazioni intercorse rientra nel perimetro delle attività effettivamente svolte dalla società. In relazione all'analisi della documentazione societaria, la Exitone S.p.a. ha approvato e depositato i bilanci per gli esercizi indicati. Le dichiarazioni fiscali risultano regolarmente presentate e i dati in esse contenute risultano congruenti con le movimentazioni contabili. La Exitone S.p.a. ha determinato le proprie imposte nell'ambito del 16 cosiddetto consolidato fiscale, mentre l'imposta sul valore aggiunto è stata determinata nell'ambito dell' IVA di gruppo. La società è stata oggetto di controllo da parte del collegio sindacale e/o di revisione, al quale è stato demandato il controllo legale dei conti. Dall'esame delle relazioni rese dagli organi di controllo, non emergono rilievi o censure e la cosiddetta opinion è stata rilasciata senza alcuna eccezione. Si attesta il corretto rispetto formale delle procedure di voluntary disclosure, anche se ciò non esclude l'ipotesi e la punibilità per il reato di falso in bilancio, che potrebbe ritenersi sussistente, indipendentemente, qualora si accertasse la effettiva falsità delle fatture emesse dalla società Servizi alle Imprese." -Il 20 marzo 2016 NG conferiva a RI un nuovo incarico avente il seguente oggetto: "accerti il CTU se le attività fatturate dalla società Servizi alle imprese alla società Exitone S.p.a. siano attività reali;
se gli importi indicati in fattura siano congrui;
quanto altro utile ai fini delle indagini". -Il 15 settembre 2016 era depositata la nuova consulenza, che riteneva effettive le attività fatturate dalla società servizi alle imprese alla società Exitone S.p.a. e inammissibile la procedura di voluntary disclosure, in quanto presentata dopo aver avuto conoscenza dell'accertamento tributario in corso nei confronti di RI. - Infine, i consulenti tecnici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ES (competenti per i reati commessi da RI e dai coimputati) hanno così concluso: "RI, pur affermando di avere verificato la registrazione contabile delle fatture e le movimentazioni bancarie senza rilevare criticità, non avrebbe mai potuto giungere a tali conclusioni non avendo a disposizione la documentazione bancaria di supporto, ossia gli estratti conto, elemento essenziale per pervenire all'accertamento della effettività e delle modalità, né ha esaminato i relativi contratti sottostanti alle fatture che permettessero di affermare la effettività dei servizi resi". 3.1.2. Ciò che emerge dalla sentenza impugnata è che la nomina di RI venne concordata da AM e CA e che NG "ebbe la sensazione", che RI, ancora prima che lui conferisse formalmente l'incarico, sapesse quale fosse l'oggetto dello stesso. Le dichiarazioni di AM e CA non costituiscono, quindi, chiamata in correità dell'imputato e altrettanto deve dirsi per le dichiarazioni di NG, il quale non risulta che abbia: -richiesto a RI una consulenza tecnica orientata ad avvantaggiare TT;
-rappresentato a RI che avrebbe provveduto a liquidare il compenso della sua prestazione solo se le conclusioni del suo elaborato fossero state dirette a favorire TT. 17 Solo il ricorrere di prova certa di tali evenienze avrebbe potuto integrare la contestata fattispecie. Inoltre, come si è già detto con riferimento alla posizione di RR, allorché venne conferito l'incarico peritale, nulla lasciava intendere che: -il procedimento torinese potesse approdare altrove, tanto è vero che non vi era alcuna iscrizione a carico di TT presso la Procura della Repubblica di Siracusa;
-venisse disposta dai magistrati torinesi la parziale archiviazione nei confronti di TT in relazione ai reati di corruzione;
-gli atti investigativi scaturiti dalle dichiarazioni di RI venissero trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma accogliesse la questione di competenza territoriale sollevata dalla difesa del TT trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. 3.1.3. Nessuna prova viene indicata in sentenza circa l'intervenuto pactum sceleris tra soggetto corruttore pubblico e consulente d'ufficio corrotto, considerata la insussistenza della conferma che il compimento dell'atto, definito contrario ai doveri d'ufficio, sia stato la causa della prestazione (più precisamente il fine dell'incarico), dell'utilità o dell'accettazione di essa da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente, a tali fini, la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità (o, meglio, della retribuzione per l'attività lavorativa consistente nel predisporre la consulenza). indubitabile che il delitto di corruzione debba essere provato e individuato nel suo collegamento con la promessa di denaro o di altra utilità e con lo specifico elemento intenzionale volto a favorire la parte di un processo. Il sinallagma ricostruito dalla Corte è, invece, del tutto evanescente: in ogni incarico, in qualsivoglia processo, il professionista riceve una retribuzione commisurata al valore dell'attività prestata;
la corruzione in atti giudiziari del consulente del Pubblico ministero può sussistere all'unica condizione che risulti provato che l'attività sia frutto di un accordo corruttivo, nel senso che la parte pubblica pubblico svende la sua esperienza per il proprio tornaconto economico, così da cagionare un danno allo Stato. La Corte di appello di ES finisce, invece, per tramutare l'altro pubblico ufficiale (e cioè il Sostituto Procuratore NG) in privato corruttore. Un privato, che, però, attinge alle casse pubbliche per avviare il mandato di pagamento onde realizzare l'indebito pagamento. Deve ricordarsi che la corruzione è un reato plurisoggettivo a concorso necessario e che, pertanto, la presenza del corruttore è obbligatoria;
quest'ultimo, inoltre, non può che essere un soggetto estraneo all'esercizio della funzione o del 18 servizio oggetto dell'illecito baratto. La corruzione consiste, quindi, in un incontro delle volontà tra un soggetto qualificato intraneus e un soggetto privato, extraneus, relativo ad un atto dell'ufficio del primo, in forza del quale il secondo "acquista" l'atto del soggetto pubblico. Questa concordante sovrapposizione diviene il collegamento tra la prornessa/dazione dell'indebito compenso finalizzato al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Elemento non rinvenibile nel caso di specie. Ai fini della prova della corruzione, in sostanza, ciò che deve essere processualmente accertato è: -se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità; -se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione;
- al compimento di quale atto quella utilità sia collegata;
-se quell'atto sia o meno conforme ai doveri d'ufficio. In particolare, deve essere appurato con certezza il nesso teleologico tra l'utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, ovvero se il compimento dell'atto sia stato la causa della promessa o della ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (ex multis Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020 -dep. 01/02/2021, Mazzarella, Rv. 281144- 01). La Corte di appello non si è conformata a tale principio di diritto allorché, in maniera assertiva, ha reputato che gli elaborati a firma di RI e la successiva liquidazione del compenso per l'attività espletata, fossero bastevoli a ritenere siglato l'accordo corruttivo e che, quindi, la corresponsione della parcella professionale (costituente l'inevitabile conseguenza del conferimento e dell'espletamento dell'incarico), trovasse esclusivamente origine nell'avere RI accondisceso a redigere un testo accomodato, così da essere l'uno finalisticarnente orientato all'ottenimento dell'altra. A tale conclusione non può pervenirsi, in presenza di ulteriori elementi rappresentativi, erroneamente pretermessi dalla Corte territoriale, e cioè: -la sicura estraneità dell'imputato ad accordi illeciti e di corruttela intercorsi tra altri e definiti fronti;
-l'assenza di qualsivoglia aggiuntivo incasso;
-l'inesistenza di elementi dai quali potere inferire che le due denunciate azioni (le consulenze asseritannente false e la liquidazione disposta da NG) si siano vicendevolmente saldate, così da potere affermare che quel compenso costituì la contropartita e l'utilità, dapprima promessa, e poi corrisposta al pubblico ufficiale, a fronte, e in conseguenza, non dell'attività di consulenza sic et sempliciter, ma di una consulenza "addomesticata". 19 In tale siffatta costruzione, manca la prova del legame sinallagmatico tra l'erogato compenso e l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Né è sufficiente la liquidazione del compenso a integrare la fattispecie di cui all'art. 319-ter cod. pen., dovendosi dimostrare che proprio la falsità dell'elaborato sia stata la causa di quel pagamento, che, diversamente, non avrebbe avuto luogo ove il consulente avesse reso conclusioni di natura diversa. Del resto, va anche considerato che RI rassegnò conclusioni che non favorivano completamente TT, posto che divennero il presupposto fattuale per l'ampliamento della contestazione e l'estensione degli addebiti, e che non può essere sminuito il vaglio compiuto da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, estraneo a qualsivoglia logica corruttiva, che ebbe a validare l'operato del consulente medesimo dopo approfondito esame. 3.2. Quanto al delitto di falso ideologico, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale tale reato è configurabile nella valutazione tecnica del consulente del Pubblico ministero, formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni;
il giudice, in tal caso, ha, però, l'onere di rendere adeguata motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ritenere che, alla luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chiamato ad esprimere una valutazione, pur connotata da un margine elastico di discrezionalità, abbia formulato consapevolmente una valutazione falsa (Sez. 5, n. 18521 del 13/01/2020, Primerano, Rv. 279046 - 02). E', quindi, configurabile il reato di falso ideologico in capo al consulente del Pubblico ministero, nel caso in cui la falsità non verta esclusivamente sul momento "valutativo" della sua attività, ancorato a parametri "opinabili", ma sia frutto di consapevole rappresentazione falsa del processo descrittivo dei presupposti fattuali ai quali consegue la valutazione;
con l'ovvia precisazione che "falso" non può mai essere un "fatto" (perché il fatto o esiste o non esiste nella realtà), ma solo la rappresentazione che di esso è data (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 890 del 12/11/2015, Giovagnoli, Rv. 265691-01). 3.2.1. Nel caso in esame, quanto alle due fatture emesse dalla Exitone S.p.a. a favore della Cisma S.p.a. emerge, con tutta evidenza, la estrema genericità del quesito, al quale ha fatto seguito un elaborato, sicuramente altrettanto generico, ma certamente non falso, posto che si è limitato a dare atto del fatto che la descrizione delle prestazioni intercorse rientrava nel perimetro delle attività effettivamente svolte dalla società e che la società era stata oggetto di controllo da parte del collegio sindacale e/o di revisione al quale era stato demandato il controllo legale dei conti, e che si era espresso positivamente. 20 3.2.2. Si contesta a RI anche il fatto che, pur affermando di avere verificato la registrazione contabile delle fatture e le movimentazioni bancarie senza rilevare criticità, non sarebbe mai potuto giungere a tali conclusioni non avendo a disposizione la documentazione bancaria di supporto, ossia gli estratti conto, elemento essenziale per pervenire all'accertamento della effettività e delle modalità, nè avendo esaminato i relativi contratti sottostanti alle fatture che permettessero di affermare la effettività dei servizi resi. Rileva il Collegio che la circostanza di non avere accertato un fatto che sarebbe stato importante ai fine di fornire risposta ai quesiti posti, non può in alcun modo configurare un falso ideologico perché non è provata la consapevole rappresentazione falsa del processo descrittivo dei presupposti fattuali a cui consegue la valutazione. E' ravvisabile, piuttosto, una condotta riconducibile nell'alveo della colpa del consulente, come, del resto, hanno concluso i consulenti del Pubblico ministero nell'ambito del presente procedimento, i quali hanno addebitato a RI esclusivamente un "approccio superficiale" e hanno evidenziato di non avere mai ritenuto falsa la consulenza, anche in ragione del fatto di non avere "rifatto la perizia". Non è, pertanto, configurabile neppure il reato di cui all'art. 380 cod. pen., punito a titolo di dolo, che, in base ai principi generali, richiede la volizione del comportamento contrario ai doveri professionali, accompagnata dalla consapevolezza di tale contrarietà (Sez. 6, n. 42913 del 19/11/2010, Sperandii, Rv. 248826 - 01). 3.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono. 3.4. I restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo. 4. Ricorso di IO TT 4.1. Risultano fondate le doglianze in ordine alla carenza motivazionale circa il concorso del ricorrente nel reato di corruzione in atti giudiziari e, più precisamente, circa la rilevanza del ruolo (determinante o meno) svolto da TT nella consumazione del reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. 4.1.1. Questa Corte ha chiarito come sia configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale - nell'ipotesi in cui quella del terzo, lungi dal concretizzarsi in una mera opera esecutiva, si sia risolta in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615 - 01). È, in altre parole, necessario che l'inserimento di un terzo nel progetto corruttivo, ideato e realizzato formalmente da altri, sia rigorosamente dimostrato 21 sotto il profilo della sua rilevanza causale, che può estrinsecarsi nelle più varie forme: quella dell'apporto diretto del terzo nella materialità del fatto, della quale realizza una frazione (concorso materiale); quella della determinazione a delinquere, quella del rafforzamento o consolidamento dell'intento criminoso dì chi ha già operato la scelta delinquenziale, quella di ampliare o modificare i termini dell'accordo corruttivo già raggiunto (ipotesi queste, tutte, di concorso morale). 4.1.2. Occorre, inoltre, rammentare che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato è necessario che la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo illecito perseguito dagli altri correi sussista nel momento in cui la condotta di agevolazione viene posta in essere, essendo evidentemente irrilevante una consapevolezza postuma, sopravvenuta dopo la consumazione del reato. La individuazione del momento preciso della acquisita consapevolezza della destinazione del denaro al pagamento del prezzo della corruzione assume rilevanza decisiva, atteso che, ove sopravvenuta rispetto al momento della consegna, non assumere rilevanza ai fini del concorso nella corruzione (Sez. 6, n. 29673 del 31/05/2022, Foglia, Rv. 283716 — 01). 4.1.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata polarizza il suo apparato argomentativo nell'analisi dettagliata ed approfondita della posizione di NG (soggetto corrotto) e di AM e CA (soggetti corruttori), per dimostrarne il coinvolgimento nel reato di corruzione in atti giudiziari e per inferire da ciò che negli stessi illeciti avrebbe concorso anche TT (quale beneficiario della corruzione), sul quale - secondo i Giudici di merito - non possono non riverberarsi le medesime valutazioni espresse sui primi tre, dato lo stretto collegamento, essendo AM il difensore di TT e CA, comunque, a lui legato da rapporti professionali, nonché intimo di NG. Tale semplicistica considerazione non può essere condivisa, perché, come incisivamente si è rilevato in ricorso, ha il limite di dare suggestivamente rilievo agli eventi illeciti, sicuramente verificatisi, dai quali induttivamente risale agli autori, individuando tra questi anche TT, avendo AM e CA agito nel suo interesse, e trascura completamente di analizzare e ricostruire la condotta dell'imputato, onde verificare se la stessa, sulla base di corrette e rigorose considerazioni logico-giuridiche, possa essere inquadrata nel paradigma concorsuale del reato che ci occupa. La Corte di appello, infatti, ha fornito adeguata motivazione sull'accordo corruttivo esistente tra AM e CA, errando nel ritenere che la responsabilità del TT potesse, automaticamente e senza approfondita analisi, discendere dal semplice vantaggio conseguito nella vicenda processuale, ovvero che determinante fosse la circostanza che TT potesse rendersi conto delle 22 illiceità che erano state realizzate per conseguire detto esito positivo, tenuto, invece, conto che il concorso del ricorrente nella corruzione posta in essere dai due professionisti doveva necessariamente passare dal suo causalmente determinante e consapevole apporto. Nello specifico, tale apporto non risulta essere stato adeguatamente valutato. 4.1.4. La partecipazione psichica, sotto forma di istigazione, richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso, ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato. La sentenza impugnata parla di una "delega in bianco ad azioni corruttive", ma non fornisce la prova di un reale mandato conferito dal TT ad AM. Quest'ultimo, assecondato da CA, ha affermato che nessun doppio fine era insito nella proposta di trasferimento della sede societaria di Exitone S.p.a. nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Siracusa, se non quello di sfuggire al rigido controllo della Agenzia delle Entrate. E, invece, ad avviso della Corte territoriale, l'iniziativa fittizia serviva a fare lavorare sulle carte con comodità NG;
e ciò implicava il totale affidamento dell'imprenditore alle promesse del legale, e questa promessa non poteva avere altra giustificazione se non quella che i due avessero a Siracusa carte occulte e potenti da spendere. Il suindicato passaggio argomentativo è in contrasto con la logica perché omette di considerare che -nel momento in cui era trasferita la sede della società, non era prevedibile che la Procura di Torino avrebbe richiesto una parziale archiviazione e che, da questo dato, sarebbe scaturito il trasferimento degli atti per competenza territoriale a Roma;
-solo a quel punto l'avvocato AM avrebbe potuto rivolgere istanza alla Procura di Roma, rappresentando un profilo di connessione con il procedimento siracusano, istanza in esito al quale il Pubblico ministero, errando, (e, infatti, oggi il procedimento penale pende a Roma), quindi con un provvedimento non ipotizzabile, decideva di trasferire il procedimento a Siracusa. Il ruolo di istigatore che avrebbe assunto TT non emerge dalle dichiarazioni dei due legali, nessuno dei quali, facendo riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, ha mai affermato di aver reso edotto il ricorrente delle modalità attraverso le quali avrebbero conseguito il risultato di pervenire all'archiviazione del procedimento, ovvero che per tale opera avessero ricevuto la somma di denaro da parte del TT, tenuto conto che non è dato neppure comprendere se i legali fossero stati retribuiti e in che termini, in epoca antecedente o coeva alla realizzazione degli atti contrari ai doveri di ufficio da parte del magistrato, in tal modo contribuendo, se del caso, alla determinazione dell'opera corruttiva portata a compimento da parte di AM e CA. 23 Seppure nel delitto di corruzione è ben possibile il concorso eventuale di terzi il cui contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361), nel caso di specie tutti gli elementi che sono stati enunciati non risultano essere idonei a fondare la consapevolezza del ricorrente che il risultato illecito collegato all'archiviazione del procedimento fosse diretta conseguenza dell'opera di corruzione di AM e CA 4.1.5. Occorre, a questo proposito, evidenziare che i giudici di merito nulla hanno aggiunto al quadro indiziario, che si era formato e che veniva ritenuto da questa Corte, con sentenza, Sez.
6. n. 38694 del 26/06/2019, insufficiente in sede cautelare, se non le dichiarazioni di AM e CA in dibattimento. 4.1.6. A questo proposito, la sentenza impugnata omette di esaminare quanto le era stato devoluto nell'atto d'appello, in ordine alla considerazione per cui le dichiarazioni di AM e CA avevano consegnato un quadro, nell'ambito del quale, rispetto all'interesse personale di TT, era del tutto preminente l'interesse della retrostante associazione per delinquere, per la quale TT non è mai stato nemmeno soltanto indagato. Peraltro, la sentenza risulta contraddittoria anche in punto di motivazione offerta con riferimento alla credibilità delle dichiarazioni rese da AM e CA: nella parte iniziale, la sentenza sottolinea la ambiguità e scarsa credibilità di AM, ritenendo provato che costui "protegge in modo chiarissimo l'affermato imprenditore TT", e sostiene, invece, quanto a CA, che costui "è a tratti più genuino e scarsamente interessato a difendere TT". Ciò nonostante, la sentenza, ove si dedica alla trattazione specifica della posizione di TT, afferma, con riferimento a passaggi delle dichiarazioni del CA che escludono la responsabilità penale di TT, che l'intento mininnizzatore del ruolo di TT è proprio anche del CA. Così facendo, la Corte d'appello valuta le dichiarazioni dei coimputati in modo frazionato, ossia qualificando CA come inattendibile, solo rispetto a talune circostanze e non ad altre. 4.1.7. I giudici d'appello hanno, poi, affermato che la responsabilità del TT, in termine di creazione di una provvista di denaro destinata a NG, non si esaurisce nella presunta consegna degli ultimi 20.000 euro, ma comprende una serie di elargizioni, destinate a foraggiare il "lavoro sporco" dei due legali, comprese nel capo di imputazione. In realtà, tale affermazione risulta smentita: -dalle dichiarazioni di AM, il quale ha affermato che, rispetto a questa vicenda, non ha mai corrisposto personalmente a NG delle somme di denaro, nè ha dato indicazioni al riguardo all'avvocato CA;
24 -dalle dichiarazioni di NG, il quale ha affermato che era stata solo una sua supposizione ritenere che il denaro consegnatogli da CA provenisse da TT;
-dalle dichiarazioni di CA, il quale ha chiarito che, quando aveva ricevuto il denaro da AM, TT era assente e ha aggiunto che non parlò mai con TT di denaro. La mancata considerazione di queste emergenze processuali, si riflette, inevitabilmente, anche sulla motivazione della sussistenza della consapevolezza in capo a TT della corruzione in atti giudiziari. 4.1.8. Merita poi di essere evidenziato un ulteriore passaggio della motivazione di estrema apodiecità: il riferimento è alla valutazione offerta dalla Corte di merito circa l'episodio riferito da AM e CA, svoltosi a distanza di molti mesi (circa otto) dalla conclusione del procedimento. E' emerso che, in tale occasione, a TT venne richiesto da CA, alla presenza di AM, il saldo delle proprie competenze professionali;
in particolare, AM ha dichiarato che, nel corso di tale incontro, CA aveva chiesto a TT di essere pagato, dicendogli che "le cose non erano avvenute per via dello Spirito Santo" e che aveva "NG sul collo"; AM ha aggiunto, inoltre, che, in quel contesto, si fece sicuramente riferimento al fatto che NG era un magistrato "a loro disposizione". Stando al racconto di AM, TT, non disse nulla e chiese di emettere la fattura, che avrebbe pagato immediatamente. AM ha precisato, infine, che TT gli comunicò che non voleva più avere nulla a che fare con CA. L'episodio sopra riportato è stato ritenuto importante dalla Corte di appello, sia in considerazione del fatto che chi chiedeva i soldi a TT non era il suo legale, il quale aveva ovviamente il diritto a ottenere i propri compensi professionali, ma un terzo, che TT sapeva essere molto legato a NG, sia perchè sarebbe stato lecito e logico attendersi una dura e netta reazione dell'imprenditore di fronte a una dirompente rivelazione. In realtà, l'episodio sopra indicato non ha significato univoco, posto che, altrettanto logica appare l'interpretazione tornita dalla difesa, secondo la quale TT sarebbe rimasto attonito, una volta venuto a conoscenza di una vicenda illecita della quale era totalmente ignaro. Ed, in effetti, come da lui richiesto ad AM, tutti i rapporti professionali con CA vennero da quel momento interrotti. 4.1.9. Risulta, in conclusione, fondato il denunciato vizio di motivazione per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la conferma di una sentenza di condanna senza una valutazione approfondita del ruolo svolto dall'imputato a titolo di concorso nel reato di corruzione e dell'elemento psicologico del reato. I giudici di secondo grado non hanno preso adeguatamente in esame 25 tutte le deduzioni difensive, ma sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un itinerario logico-giuridico basato su apprezzamenti di fatto connotati da una forte valenza congetturale e senza una esauriente analisi delle risultanze agli atti, in particolare di una attenta e precisa disamina delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti coinvolti e della valutazione della loro attendibilità. 4.2. La Corte di appello ha ritenuto rafforzativa della prova dell'elemento soggettivo del concorso in corruzione, la firma di un verbale di interrogatorio reso apparentemente davanti a NG, ma confezionato, in realtà, dagli avvocati AM e CA fuori dagli uffici giudiziari, e poi portato al magistrato per essere inserito agli atti, a sostegno della richiesta di archiviazione. CA, nel corso del proprio esame, ha affermato che il verbale (al pari di quello di s.i.t. di IS) era stato predisposto da AM, grazie alla disponibilità di una pen drive, che conteneva in formato word l'intestazione della Procura della Repubblica, data da NG a CA e da quest'ultimo consegnata ad AM per l'occasione. Il verbale era stato, poi, consegnato da AM a CA con l'indicazione di farlo urgentemente sottoscrivere da TT (analoga indicazione era stata data per quello di IS), che aveva incontrato a Siracusa e che, dopo averlo letto, lo avevano firmato appoggiandosi al cofano di una autovettura. AM, invece, ha dichiarato di avere formato dei verbali di indagini difensive. TT ha reso spontanee dichiarazioni affermando di essersi completamente affidato alle scelte difensive di AM e che, in considerazione di ciò, era possibile avesse sottoscritto verbali contenenti sue dichiarazioni, escludendo, però, nella maniera più assoluta, che sui fogli vi fosse l'intestazione della Procura della Repubblica di Siracusa. NG dichiarava, infine, di avere ricevuto il verbale di interrogatorio di TT (oltre al verbale di s.i.t. di IS) da CA, senza alcuna indicazione sul fatto che l'apposizione della firma fosse avvenuta poco prima, all'esterno della Procura. A quel punto aveva apposto la propria firma e lo aveva inserito all'interno nel fascicolo. NG precisava che CA aveva agito in tal modo per "questioni di comodità". 4.2.1. Nei motivi di appello, evidenziato il contrasto di versioni tra AM e CA su una circostanza essenziale ai fini del decidere, se ne chiedeva la risoluzione per il tramite di una rinnovazione istruttoria, esperendo il mezzo del confronto tra i due coimputati di reato connesso e la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione di tale richiesta difensiva, offrendo una motivazione carente in ordine al rigetto dell'istanza. Occorre, a questo proposito, osservare che alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., può ricorrersi 26 solo quando il giudice ritenga «di non poter decidere allo stato degli atti», sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410). La discrezionalità dell'accertamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina la incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998, Masone, Rv. 210217 - 01). La valutazione del giudicante (in ordine alla necessità, o meno, della rinnovazione) può, quindi, essere sindacata solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali. In sostanza, "può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto Rv. 258236). Ciò che conta, quindi, è la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale. Così impostata la questione, le censure difensive risultano fondate, per quanto verrà detto nel prosieguo, poggiando il giudizio di responsabilità su prove insufficienti e contraddittorie. La sottoscrizione dei verbali già completi del loro contenuto da parte di TT (e anche di IS) veniva, infatti, ritenuta dai giudici di merito esclusivamente sulla scorta del propalato di IU CA all'udienza dell'Il giugno 2020. Di contro, la difesa valorizzava una versione diametralmente opposta circa la formazione di tali atti processuali riscontrata dal narrato di AM nonché dalle dichiarazioni rese al riguardo dagli imputati stessi. Sempre nei motivi di appello, si poneva in luce come, al fine di potere fare corretta applicazione dei canoni che regolano la valutazione della prova, le dichiarazioni accusatorie rese da CA, imputato di reato connesso, dovevano essere suffragate da riscontri oggettivi, tesi a confermarne l'attendibilità. Proprio 27 a tal fine veniva richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche esperendo una perizia al fine di comprendere la possibilità di una formazione progressiva del documento firmato da TT (al pari di quello di IS). 4.2.2. La motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello risulta insufficiente e in contrasto con le risultanze probatorie, allorché si sostiene che "priva di conducenza appare la prospettazione di una complessa e incerta perizia tecnica sul riempimento dei verbali che dovrebbe portare in via esplorativa a smentire una solidissima prova storico rappresentativa, quale quella promanante dalla confessione di NG e CA". Il passaggio riportato è censurabile: la Corte territoriale dubita aprioristicamente della capacità probatoria del mezzo di prova richiesto ed afferma che agli eventuali esiti favorevoli dell'approfondimento istruttorio si contrapporrebbe, in ogni caso, la confessione di CA e NG. Senonché la deposizione di NG, sul punto, rimane ininfluente, atteso che, come riportato nei motivi d'appello, egli si limitava a riferire di avere ricevuto i verbali in questione da CA, senza alcuna altra informazione sulla loro formazione e, dunque, la prova a discarico richiesta, potendo contrastare il propalato di CA, imputato di reato connesso, le dichiarazioni del quale devono essere riscontrate, avrebbe certamente avuto peso dirimente. 4.2.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di ES che dovrà colmare i vuoti motivazionali sopra evidenziati e procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 4.3. I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti. 5. Ricorso di SA IS 5.1.1 motivi di ricorso di IS (dipendente della società di TT) sono fondati. La chiamata di correo posta in essere da CA nel riferire della sottoscrizione del verbale di s.i.t. in contestazione da parte dell'imputato a Siracusa, risulta, come si è già detto con riferimento al verbale di interrogatorio di TT al paragrafo 4.2.1. del Considerato in diritto al quale si fa integrale riferimento, non solo non confortata da altri elementi di prova, che ne confermino la attendibilità, ma anche smentita dalle versioni di altro coimputato giudicato separatamente - e cioè AM - che ha negato di avergli consegnato un verbale di s.i.t. prestampato (contenente dichiarazioni confermative di quelle di RI) affinché lo portasse a Siracusa per farlo firmare a IS e poi a NG. AM, in particolare, ha riferito, di avere trasmesso via e-mail a CA il "verbale di 28 indagini difensive" e non mai di "sommarie informazioni testimoniali", che avrebbero dovuto essere assunte dal Pubblico ministero. IS, ha depositato, all'udienza del 9 luglio 2020, avanti il Tribunale, uno scritto nel quale rappresentava la possibilità che il verbale di s.i.t. -verbale che l'imputato ha fermamente negato di avere sottoscritto - potesse essere stato confezionato a sua insaputa utilizzando fogli da lui firmati in bianco e lasciati presso lo studio dell'avvocato AM, che, all'epoca, era legale di riferimento del gruppo di società delle quali l'imputato era dirigente, perché il professionista potesse eventualmente confezionare documenti dal contenuto, ovviamente, concordato. La chiamata di correo di CA risulta, allora, non solo non confortata da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, ma, come si è visto, smentita dalla versione di altro coimputato giudicato separatamente, il quale ha reso dichiarazioni contrastanti alle sue. Né tale denunciata lacuna motivazionale può ritenersi colmata dalle critiche sviluppate dalla Corte d'appello, laddove ha sottolineato la gravità del contenuto della dichiarazione scritta dell'imputato IS, nella parte in cui ha rappresentato la possibilità che il verbale di s.i.t. in questione potesse essere stato confezionato a sua insaputa, utilizzando qualche foglio da lui firmato in bianco e lasciato presso lo studio dell'avvocato AM. Tale censura ad opera della Corte territoriale è del tutto inidonea a confortare la chiamata di correo del CA. Neppure l'ulteriore argomento speso dalla decisione impugnata, ove si evidenzia che, essendo il falso verbale di s.i.t. documento articolato e complesso, non avrebbe potuto essere stampato su fogli preformati in bianco, vale a offrire una idonea motivazione a supporto dell'asserita insufficienza della chiamata di correo di CA a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sottoscrizione dell'alto falso sia effettivamente intervenuta ad opera di IS e con le modalità descritte in imputazione. Inoltre, come si è già detto con riferimento alla posizione di TT, la confessione di NG, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte di appello di ES, non integra alcuna prova storico rappresentativa sulle modalità di confezionamento del verbale di s.i.t., che gli fu portato da CA e, tantomeno, sulla riconducibilità a IS della firma ivi apposta. La Corte d'appello, infine, nulla dice delle ragioni per le quali, a fronte della negazione da parte del ricorrente della apposizione della propria firma sul falso documento oggetto di contestazione, dovesse ritenersi superfluo l'espletamento di una perizia grafologica pur in assenza, come si è visto, di altri elementi di prova che potessero confrontare la chiamata di correo di CA. Tale assoluta carenza di motivazione, anche in ordine al richiesto espletamento di perizia grafologica 29 Y\1 sulla riconducibilità a IS delle firme apposte in calce a falso verbale di cui alla contestazione, concorre ulteriormente a viziare il percorso argomentativo della decisione impugnata e vale a rendere l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato lui ha scritto motivata in modo manifestamente illogico e contraddittorio. 5.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di ES che dovrà colmare i vuoti motivazionali sopra evidenziati e procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN RR e EN RI per non avere commesso i fatti loro contestati. Annulla, altresì, la medesima sentenza nei confronti di IO TT e SA IS e rinvia per nuovo giudizio nei loro confronti ad altra Sezione della Corte di appello di ES. Così deciso il 30 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, EN Senatore, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato Giorgio Santini dell'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse delle parti civili: Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Ministero della Giustizia - Agenzia Delle Entrate, che ha insistito per il rigetto dei ricorsi e depositato conclusioni e nota spese;
udito l'avvocato OB IA, difensore -.di fiducia di IS SA, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 6 Num. 14227 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 30/11/2022 4k , , udito l'avvocato EN Nico D'Ascola, difensore di fiducia di TT IO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso;
udito l'avvocato SA Placanica, difensore di fiducia di TT IO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Pierfrancesco Continella, difensore di fiducia di RI EN, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato EN Mellia, difensore di fiducia di RI EN, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Valerio Spigarelli, difensore di fiducia di RR AN, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito l'avvocato Antonino Favazzo, difensore di fiducia di RR AN, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ES, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 luglio 2020 dal Tribunale di ES: - ha rideterminato in anni sei e mesi otto di reclusione la pena inflitta a TT IO per i reati di concorso nel reato di corruzione in atti giudiziari (capo a), e nei reati di falso ideologico e falso materiale (capo e); -ha concesso a RI EN le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari (capo b) e falso ideologico (capo c) in anni quattro e mesi due di reclusione;
- ha concesso a IS SA le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e ha rideterminato in anni due la pena in relazione ai reati di concorso in falso ideologico e falso materiale (capo e); -ha confermato la condanna di RR AN ad anni sei di reclusione in relazione al reato di concorso nella corruzione in atti giudiziari (capo a). La vicenda ha ad oggetto il concorso nella corruzione che gli avvocati AM e CA hanno posto in essere nei confronti del Sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa CA NG. In estrema sintesi, ciò che si contesta gli odierni imputati si inserisce nel sistema di mercificazione della funzione giurisdizionale che ha visto come soggetti protagonisti, da un lato, i legali siciliani IE AM e IU CA e, dall'altro, il magistrato della Procura della Repubblica di Siracusa, CA NG (sia i legali che il magistrato sono stati giudicati separatamente). In mezzo si stagliano i soggetti che, a diverso titolo, hanno partecipato, attraverso i rispettivi contributi tecnici e specialistici (i consulenti del pubblico ministero, RR, RI e il dipendente di TT, IS) alla realizzazione del disegno criminoso di 2 Y fare confluire tutti i procedimenti aventi ad oggetto reati tributari incardinati presso le Procure della Repubblica di Torino e Roma, a carico dell'imprenditore piemontese, TT IO, in un più ampio fascicolo contenitore creato ad hoc a Siracusa da NG. TT è stato, infine, ritenuto dai giudici di merito, non solo fruitore della corruzione del magistrato, ma anche consapevole partecipe della stessa, avendo fornito un contributo al perseguimento della finalità illecita, rappresentata, pur semplicisticamente, dalla definizione in suo favore di tutti i procedimenti confluiti nel procedimento penale sorto a Siracusa. Il compendio probatorio è costituito fondamentalmente dalle dichiarazioni rese dai tre imputati in procedimento connesso, AM, CA e NG. 2. La Corte di appello ha ricostruito la complessa dinamica dei fatti nei seguenti termini: 2.1.11 primo passaggio della complessa vicenda oggetto del procedimento è rappresentato dalla pendenza di un'indagine presso la Procura della Repubblica di Torino nei confronti di TT IO, nella qualità di legale rappresentante della Exitone S.p.a., avente sede legale e amministrativa a Pinerolo almeno sino al 18 febbraio 2015, data nella quale si colloca, in attuazione del disegno criminoso che sarà meglio spiegato nel prosieguo, il trasferimento in Augusta della società. A seguito di un accertamento della Agenzia delle Entrate di Torino, veniva segnalata per l'anno d'imposta 2011 la presenza di cinque fatture (del valore di oltre tre milioni di euro) emesse da parte del legale rappresentante della società Servizi alle Imprese, IU RI, in favore della Exitone S.p.a. Emergeva, quindi, che Exitone S.p.a. era coinvolta in operazioni fraudolente nella qualità di società destinataria e utilizzatrice di false fatture emesse dalla società Servizi alle Imprese. Oggetto delle fatture erano prestazioni di natura consulenziale che non trovavano riscontro in progetti, piani di intervento o relazioni. AM ha dichiarato che, nel periodo di Natale 2014, RI si era recato da lui e gli aveva confidato di avere confessato, nella immediatezza dei fatti, la commissione del reato. Solo il 29 gennaio 2015, RI era interrogato dal Pubblico ministero e riferiva di avere mentito innanzi all'Agenzia delle Entrate, sostenendo che le fatture erano state regolarmente emesse, allegando anche una relazione tecnica di IS. In tale circostanza, AM riferiva di avere pensato di fare trasferire la sede legale della Exitone S.p.a. a Siracusa, perché "lì conosceva tutti" ed era un ambiente "più sereno" per TT;
effettivamente, nel giro di un mese (18 febbraio 2015), tale trasferimento era effettuato. 2.2. Spostando l'attenzione sulla Procura della Repubblica di Siracusa, come meglio si evidenzierà nell'approfondimento della posizione di RR, NG, grazie all'intervento di quest'ultimo, che, nel rispondere al quesito formulato 3 nell'ambito di consulenza tecnica a carico della Cisma S.p.a. evidenziava la scoperta di due fatture della Exitone S.p.a. nella contabilità Cisma, iscriveva un procedimento penale a carico di Di FA AG, per violazione dell'art. 8 I. 74/2000, e a carico di TT per violazione dell'art. 2 della legge citata. In realtà, a carico di TT, doveva contestarsi la violazione dell'art. 8 I. cit. e, a carico della Di FA, la violazione dell'art. 2 I. cit. Ciò, però, non avrebbe consentito la nascita di un fascicolo "contenitore" nei confronti di TT, nel quale, secondo il disegno criminoso degli imputati, dovevano confluire tutti i procedimenti penali per reati tributari a carico di TT pendenti a Roma e a Torino. A seguito della segnalazione di incompatibilità di RR, NG, su indicazione di CA, come meglio si evidenzierà nell'esaminare la posizione di RI, conferiva a quest'ultimo, due consulenze tecniche, dai quesiti estremamente generici, con i quali si chiedeva all'imputato di accertare se le dichiarazioni annuali dei redditi 2013 e 2014 della Exitone S.p.a. rappresentassero fedelmente la situazione economica finanziaria della società, se le attività fatturate dalla Società Servizi alle Imprese alla società Exitone S.p.a. fossero state effettivamente poste in essere, se gli importi indicati in fattura fossero congrui e se fossero state rispettate le procedure di voluntary disclosure. Con il conferimento dell'incarico a RI, al quale era richiesto di esaminare tutta la contabilità della società, NG disponeva il sequestro della stessa, impedendo, così, agli organi tributari di accedervi. RI, terminati gli accertamenti, concludeva non ravvisando alcuna irregolarità e ritenendo inammissibile la procedura di voluntary disclosure - dopo avere, all'esito della prima consulenza, segnalato, invece, la regolarità della stessa - in quanto presentata dopo aver avuto conoscenza dell'accertamento tributario in corso. A giudizio della Corte d'appello, sarebbe bastata a RI, se professionista onesto e leale, una semplice lettura degli atti, e, in particolare, della erronea iscrizione del procedimento a carico di TT per violazione dell'art. 2 I. n. 74/2000, e non, invece, per violazione dell'art. 8 I. n. 74/2000„ per capire che quello che si voleva dall'esperto era avallare una operazione illecita di più vasta portata. La nomina del RI, in questo contesto, è considerata il primo e più grave indizio a suo carico di una programmata distorsione della funzione, indispensabile per leggere e decifrare poi le due imputazioni di falso, senza che possa "spacciarsi" per superficialità o negligenza il contenuto delle relazioni. In conclusione, secondo la Corte d'appello, RI, determinato a ciò da NG, AM e CA, esprimeva un falso giudizio sul tema a lui affidato - e cioè la asserita effettività delle prestazioni e dei pagamenti riportati nelle fatture analizzate - omettendo, nella realtà, tutti gli accertamenti propedeutici, che la sua 4 qualifica professionale gli imponeva di compiere;
analoga operazione conduceva rispetto ai rapporti con Servizi alle Imprese S.A. 2.3. Per quanto concerne, invece le "vicende torinesi e romane", il 22 luglio 2015 la Procura della Repubblica di Torino trasmetteva il procedimento a carico di TT e RI a Roma per competenza territoriale in relazione all'art. 2 I. 74/2000, avendo archiviato il connesso procedimento per corruzione che radicava la competenza presso la suddetta Procura. Il 21 agosto 2015 la Procura della Repubblica di Roma iscriveva un fascicolo a carico di TT per il reato di cui all'art. 8 I. 74/2000. Trattasi della vicenda che scaturiva dalla CNR della Agenzia delle entrate di Roma del 30 giugno 2015 relativa alla STI, società capogruppo, avente sempre TT quale legale rappresentante, emittente fatture per operazioni inesistenti in favore della Exitone S.p.a. Il 29 settembre 2015 la Procura di Roma iscriveva, infine, un nuovo fascicolo a carico di TT per violazione dell'art. 2 I. 74/2000, a seguito della trasmissione atti per competenza da Torino, che era riunito al primo. Su istanza dell'avvocato AM, il Pubblico ministero, erroneamente, riteneva che il proprio procedimento dovesse essere unito a quello pendente a carico di TT per violazione dell'art. 2 I. 74/2000 e trasmetteva gli atti per competenza alla Procura della Repubblica di Siracusa. Il fascicolo non veniva sottoposta al vaglio o al visto del Procuratore della Repubblica o del Procuratore aggiunto, e NG apriva un autonomo fascicolo con l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. di IO TT per il solo reato di cui all'art. 2 I. 74/2000, genericamente commesso in Augusta, nonostante il trasferimento della sede fosse avvenuta successivamente alla data del contestato reato, venendo meno ogni riferimento alla pregressa contestazione ex art. 8, I. cit.; A questo punto, tutti i procedimenti tributari a carico di TT pendevano dinnanzi alla Procura di Siracusa ed erano in carico a NG. I giudici di merito hanno, a tal proposito, rilevato che, in questo modo, si era concretizzato l'uso strumentale dello spostamento della sede di Exitone S.p.a, venendo, cioè, contestato il reato di cui all'art. 2, I. cit., come commesso in Augusta. Inoltre, con il trasferimento degli atti a Siracusa, veniva del tutto meno l'ipotesi di reato di cui all'art. 8 I. cit., già contestato a Torino e a Roma e che vedeva TT indagato come legale rappresentante della STI, società emittente in favore della Exitone S.p.a. di fatture per operazioni inesistenti per oltre 8 milioni di euro. Confermare la sussistenza dell'art. 8 I. 74/2000, avrebbe significato, secondo i giudici di merito, ribadire la competenza di Roma (luogo di emissione della fattura) e vanificare tutti gli sforzi compiuti fino a quel momento. 2.4. Quanto ai reati di falso, nella sentenza impugnata si evidenzia che, in data 11 maggio 2016, NG firmava due distinti verbali: un falso verbale di 5 interrogatorio eseguito nei confronti di IO TT, ed un verbale di assunzione di informazioni nei confronti di SA IS, atti in realtà materialmente e ideologicamente falsi, in quanto predisposti interamente da AM e siglati all'esterno dell'ufficio giudiziario, alla presenza di CA, su disposizione di AM, che li aveva materialmente formati, dai presunti soggetti sottoposti ai citati atti istruttori, inseriti nel procedimento a carico del TT, con contenuto favorevole all'indagato. All'esito di tale articolata e fraudolenta modalità attraverso cui veniva complessivamente istruito il procedimento, NG formulava il 19 settembre 2016 la richiesta di archiviazione che, sulla base degli atti ideologicamente falsi (consulenza tecnica, verbale di interrogatorio e verbale di assunzione di informazioni), sortiva, esperita l'udienza fissata dal Giudice delle indagini preliminari, ex art. 410 cod. proc. pen., il favorevole riscontro con provvedimento del 6 febbraio 2017. 2.5. I Giudici di merito, in conclusione, hanno ritenuto che, così operando, quindi anche attraverso l'attrazione di tutti i procedimenti presso la Procura della Repubblica di Siracusa, CA NG potesse illecitamente sfruttare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali con riferimento alla trattazione dei procedimenti penali di cui era titolare, per avvantaggiare gli interessi degli avvocati IE AM e IU CA - e quindi di TT, cliente di AM - i quali, a loro volta, lo retribuivano con somme di denaro in contante e il pagamento in favore del magistrato e della famiglia di vacanze di lusso. Tale ricostruzione è stata effettuata valorizzando le dichiarazioni dei legali AM e CA, oltre che la documentazione acquisita nell'ambito dei procedimenti trattati presso la Procura della Repubblica di Siracusa (ove erano confluiti gli altri atti provenienti da Torino e Roma) e complessivamente inerenti alla posizione di IO TT quale indagato. Le dichiarazioni di CA e di AM, legali che si erano resi responsabili, unitamente al sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa, del sistema idoneo a favorire soggetti vicini, sono state ritenute convergenti e, conseguentemente, tra loro riscontrate. Infine, la circostanza che AM avesse dichiarato che il NG aveva provveduto a definire favorevolmente per il TT il procedimento in quanto "già al soldo suo e di CA", e che quest'ultimo avesse affermato che, in ordine alla specifica definizione della procedura aveva ricevuto da AM la cifra complessiva di euro 20.000 che, in rate di euro 5.000 ognuna, era stata consegnata al citato magistrato, è stata ritenuta circostanza di non decisivo rilievo. 4 6 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione RR, a mezzo degli avvocati Valerio Spigarelli e Antonino Favazzo, con due distinti atti, aventi identico contenuto, deducendo i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui al capo a), quindi alla supposta consapevolezza della illecita attività altrui. La sentenza impugnata ha ritenuto provata la responsabilità di RR sulla base di una lettura travisata e incompleta delle prove acquisite, con particolare riferimento a quanto riferito dai coimputati CA, AM e NG, che, pur avendo confessato i reati contestati, mai hanno indicato una complicità del prevenuto negli stessi. La Corte di appello ha, in maniera illogica, ritenuto che coimputati non potessero essere considerati totalmente attendibili, pur a fronte di dichiarazioni assolutamente lineari precise e concordanti per quanto riguarda la posizione di RR. La Corte di appello ha omesso qualsivoglia considerazione con riferimento alle prove a discarico dell'imputato, aggrappandosi all'unica circostanza sospetta che potrebbe legare RR, quale concorrente degli altri imputati nei fatti contestati, e cioè l'avere patteggiato in precedenza per la commissione di fatti analoghi. La sentenza impugnata non si è confrontata con la versione difensiva per la quale costituiva elemento dirimente la circostanza secondo la quale, nel momento in cui RR teneva le condotte di richiesta di proroga e di dimissioni dall'incarico, ritenute espressione della sua partecipazione all'altrui accordo corruttivo, il fascicolo che NG avrebbe dovuto gestire in favore di TT era ancora radicato per competenza presso la Procura della Repubblica di Torino;
unicamente per un fatto imprevedibile, dopo la definitiva uscita di scena di RR, veniva trasferito a Roma. Da qui, solo molti mesi più avanti, a seguito di un'imprevista e opinabile decisione del Pubblico ministero romano, il fascicolo veniva trasmesso per competenza a Siracusa e NG se lo auto-assegnava. 3.2. Nullità della sentenza ex art. 125 cod. proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione TT, con un unico atto, a mezzo degli avvocati EN Nico D'Ascola e SA Placanica, deducendo i seguenti motivi: 7 4.1 Violazione di legge in relazione al reato di concorso nella corruzione in atti giudiziari e ai criteri di valutazione della prova, carenza motivazionale rispetto all'esame delle doglianze difensive. Non vi è stato alcun arricchimento del quadro probatorio in relazione alla responsabilità, a titolo di concorso del TT, rispetto al momento in cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, in punto di carenza di gravità indiziarla, l'ordinanza del Tribunale del riesame, che confermava la misura cautelare a carico del ricorrente. Sia AM che CA, hanno escluso di avere informato TT del rapporto con NG. Come affermato nella sentenza di annullamento, il trasferimento della sede sociale della Exitone S.p.a. nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Siracusa, la firma di un verbale di interrogatorio chiaramente falso in quanto siglato all'esterno dell'ufficio giudiziario e senza la presenza del pubblico ufficiale redigente, la confessione del soggetto che ebbe ad emettere le fatture false utilizzate dal TT, non colmano la lacuna probatoria. Difetta, in sostanza, la prova della partecipazione psichica, sotto forma di istigazione. Esaminando il secondo profilo indiziario, e cioè quello della sottoscrizione del falso verbale di interrogatorio, non è stata acquisita con certezza la prova in ordine alla sicura presenza, al momento della apposizione della sottoscrizione, della intestazione della Procura della Repubblica e della compilazione del contenuto del verbale. E ciò perché TT, IS e AM avevano fatto riferimento esclusivamente a fogli firmati in bianco e funzionali a predisporre verbali di indagine difensiva. A tutto volere concedere, deve rilevarsi come tale dato indiziario sia già stato ritenuto insufficiente, in punto di gravità dimostrativa rispetto al tema della prova. Per quanto concerne, poi, la creazione di una provvista di denaro, destinata a NG, che non si esaurirebbe nella presunta consegna degli ultimi 20.000 euro, ma comprenderebbe una serie di elargizioni destinate a foraggiare il "lavoro sporco" dei due legali, deve rimarcarsi l'evidenza del dato che la Corte di appello era consapevole che la consegna dei 20.000 euro, pur riportata nella imputazione, era solo presunta e che la seconda parte della affermazione non era confortata da alcuna emergenza processuale Inoltre, la circostanza che, otto mesi dopo la conclusione del procedimento, a TT venne chiesto da CA, alla presenza di AM, il saldo delle proprie competenze professionali è stata erroneamente interpretata dal Collegio di appello come indicativa di un "gioco delle parti" per ottenere da TT ulteriori somme di denaro. 8 La sentenza impugnata non fa buon governo dei principi in materia di concorso anche nella parte in cui afferma che la firma di un verbale di interrogatorio, reso apparentemente davanti a NG e confezionato da AM e CA fuori dagli uffici giudiziari, è rafforzativa della prova dell'elemento soggettivo del concorso in corruzione. In definitiva, se manca la prova del mandato, TT non può essere ritenuto concorrente morale, ma la alternativa supposizione secondo la quale TT potrebbe essere concorrente materiale, involge la sola fattispecie di falso, non lambendo il retrostante fatto di corruzione. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo e), avente ad oggetto la predisposizione del falso verbale di interrogatorio, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa. La sottoscrizione dei verbali, già completi nel loro contenuto, da parte del ricorrente e del coimputato IS veniva ritenuta, dai giudici di merito, esclusivamente sulla scorta del propalato di CA. Di contro, una versione diametralmente opposta circa la formazione di simili atti processuali, si riscontrava nel narrato di AM, nonché nelle dichiarazioni degli imputati. Inoltre, si poneva in luce che il dichiarato di CA, imputato in reato connesso, doveva potersi suffragare da riscontri oggettivi tesi a confermarne la attendibilità. Proprio a tale fine, veniva richiesto dalla difesa di rinnovare l'istruttoria dibattimentale esperendo una perizia tecnica al fine di accertare se la sottoscrizione del verbale da parte del ricorrente fosse stata effettuata prima della stampa "Procura della Repubblica". La motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata è inidonea e in contrasto con le risultanze probatorie poiché sottolinea che ad eventuali esiti favorevoli si contrapporrebbe in ogni caso la confessione di CA e di NG. NG si è, invece, limitato a riferire di avere ricevuto i verbali da CA. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di falso (capo e) e travisamento dei risultati probatori. La Corte di appello ha offerto una motivazione del tutto inidonea, sottolineando che la prova del reato emergerebbe dalle dichiarazioni di NG e di CA. Eppure, NG non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla realizzazione dei verbali falsi, essendosi limitato ad affermare di averli ricevuti da CA. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., stante il minimo contributo fornito da TT alla commissione dei reati. 9 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della incensuratezza dell'imputato e del ruolo marginale rivestito. 5. Avverso la sentenza ricorre per cassazione RI, con un unico atto, a mezzo degli avvocati EN Mellia e Pierfrancesco Continella, deducendo i seguenti motivi: 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 319-ter cod. pen. (capo b) e 479 cod. pen. (capo c). Per quanto concerne la contestazione di falso ideologico, i giudici danno per scontato che RI dovesse conoscere quel che accadeva "a monte", trascurando che il commercialista altro non era che l'ultimo terminale e inconsapevole strumento dell'intreccio, prima dell'archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari. Il consulente tecnico del Pubblico ministero, escusso a dibattimento nel procedimento a carico dell'imputato, si è limitato a rilevare unicamente un approccio superficiale nella consulenza dell'imputato, ma non la falsità della stessa. La Corte di appello, in merito alla emissione del decreto di liquidazione dell'onorario di RI da parte di NG, ha attestato l'assenza di rilievi difensivi. La difesa, invece, aveva evidenziato l'assenza di prova dell'intervenuto pactum scelleris tra corruttore pubblico e consulente d'ufficio corrotto, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità. La corruzione in atti giudiziari del consulente del Pubblico ministero può sussistere all'unica condizione che risulti provato che l'attività sia frutto di un accordo corruttivo e ciò non è avvenuto. 5.2. Violazione di legge, anche processuale, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione ai reati contestati. Nullità della sentenza per mancata correlazione tra accusa e sentenza. Dalla sentenza impugnata emerge che RI "prima del Natale 2014" avrebbe reso noto alla Exitone S.p.a. gli accertamenti in corso nei suoi confronti, così innescando le condotte oggetto di contestazione. In realtà, le dichiarazioni accusatorie di RI non potevano essere note ai responsabili di Exitone S.p.a. prima del Natale 2014; il predetto, infatti, in tale periodo aveva riferito della effettività delle operazioni e le sue ammissioni si collocano temporalmente al 29 gennaio 2015. A fronte di ciò, la Corte di appello ha reputato che la richiesta di proroga avanzata il 7 gennaio 2015 - e quindi in epoca significativamente antecedente alle dichiarazioni rese da RI alla Guardia di Finanza il 29 gennaio 2015 - dal consulente RR (nominato il 27 maggio 2014 da NG nell'ambito 10 del procedimento penale iscritto a carico dei legali rappresentanti della società Cisma S.p.a. per ipotetiche violazioni alla normativa urbanistica ambientale e tributaria), fosse teleologicamente preordinata a ricondurre alla competenza del Pubblico ministero NG le fattispecie penali tributarie che avrebbero potuto investire TT. Sempre secondo la Corte d'appello, il provvedimento in data 8 gennaio 2015, con il quale NG autorizzava la proroga e ampliava la verifica demandata al consulente RR pure all'anno 2014, avrebbe avuto la medesima ratio. Al contrario la Procura della Repubblica di Torino, soltanto a seguito delle dichiarazioni rese da RI il 29 gennaio 2015 iscriveva il procedimento penale a carico del TT e ne disponeva la riunione con altro procedimento penale già pendente nei confronti dello stesso indagato per violazione degli artt. 319 e 321 cod. pen. Oggettivamente, nulla, in quel momento, lasciava immaginare e prefigurare che tutti i procedimenti penali per violazioni tributarie a carico di TT potessero confluire nel "procedimento contenitore" che NG, CA e AM avevano ideato. Deve sottolinearsi, poi, che RI non aveva mai ricevuto incarichi dal Pubblico ministero NG e che la consulenza del predetto venne valutata dal Giudice delle indagini preliminari, che aveva specifiche competenze in materia e che avallò la richiesta di archiviazione. Non vi è evidenza di sorta del pactum sceleris tra NG e RI. 5.3. Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'epoca di commissione del reato di corruzione in atti giudiziari è il 27 luglio 2017. Le modifiche introdotte dalla legge 3/2019 relative all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, essendo norme che aggravano il trattamento sanzionatorio, ampliando i casi in cui se ne deve o può disporre l'applicazione, non possono che applicarsi ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge, in base al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. 5.4. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta della difesa di riqualificare il fatto ascritto a RI al capo c) in violazione dell'art. 380 cod. pen. 5.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle circostanze aggravanti e all'applicazione dell'aumento per la continuazione. RI è incensurato e svolge regolare attività lavorativa. Ha restituito il compenso ricevuto per la consulenza tecnica e si è attivato per la cancellazione dall'albo dei periti e consulenti tecnici. 11 La riduzione della pena consentirebbe la concessione dei doppi benefici di legge. 5.6. In data 26 settembre la difesa ha depositato una memoria difensiva nella quale ribadisce di non avere in alcun modo, con il proprio elaborato, mascherato o contraffatto la realtà. L'approccio superficiale contestato all'imputato non è indice di falsità. Né il Pubblico ministero, né il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale, né la Corte d'appello hanno ritenuto essenziale disporre l'acquisizione della documentazione bancaria. Quanto al reato di corruzione, manca la prova dell'accordo corruttivo. 6. Avverso la sentenza ricorre per cassazione IS, a mezzo dell'avvocato OB IA, deducendo i seguenti motivi: 6.1. Vizio di motivazione in ordine alla asserita sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per il reato di falso a lui ascritto, anche in relazione al mancato esperimento, rilevante anche ai sensi del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. d), di perizia finalizzata ad accertare che le firme apposte sul verbale di s.i.t. contestato all'imputato quale oggetto di falso a lui riconducibile, siano effettivamente riferibili alla sua mano e, in caso affermativo, ad accertare se siano state apposte successivamente alla dattilo scrittura del documento stesso, ovvero in momento anteriore alla stessa. La sentenza ha trascurato di considerare che l'unico dato probatorio in ordine alla formazione del documento falso, secondo le modalità descritte nella imputazione, è rappresentato dalla chiamata di correo di CA, non suffragata da quelle degli altri coimputati, e si è, invece, limitata, per un verso ad affermare la insostenibilità della tesi secondo la quale il documento falso avrebbe potuto essere stato confezionato utilizzando fogli previamente firmati in bianco da IS e, per altro verso, che le prospettazioni difensive secondo le quali la versione dei fatti declinata da CA sarebbe illogica e inverosimile e tale da minare l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni sul punto verrebbero smentite da regole di comune esperienza. Né la lacuna motivazionale può ritenersi colmata dalle critiche sviluppate dalla Corte d'appello, laddove ha sottolineato la gravità del contenuto della dichiarazione scritta di IS, depositata all'udienza del 9 luglio 2020 avanti il Tribunale, nella parte in cui ha rappresentato la possibilità che il verbale di s.i.t. - verbale che l'imputato ha fermamente negato di avere sottoscritto - potesse essere stato confezionato a sua insaputa utilizzando fogli da lui firmati in bianco e lasciati presso lo studio dell'avvocato AM, che, all'epoca, era legale di riferimento del gruppo di società delle quali l'imputato era dirigente. La Corte ha travisato il significato delle dichiarazioni di IS, che aveva dichiarato di avere 12 fiduciariamente lasciato le proprie firme ad AM, non perché fossero utilizzate per confezionare documenti dal contenuto arbitrariamente scelto da quest'ultimo, ma, ovviamente, perché il professionista potesse eventualmente confezionare documenti dal contenuto ovviamente concordato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di AN RR e EN RI per non aver commesso i fatti loro contestati, e con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di ES nei confronti di IO TT e SA IS. 2. Ricorso di AN RR 2.1.11 primo e assorbente motivo di ricorso di RR è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2.1.1.La sentenza impugnata ha ricostruito il concorso di RR con TT, CA e AM nella corruzione di NG nei seguenti termini: - nell'ambito del procedimento penale pendente a carico della legale rappresentante di Cisma S.p.a., di FA AG, difesa da IU CA, per reati ambientali ed edilizi, assegnato a NG, il 27 maggio veniva nominato il consulente RR AN;
i quesiti formulati erano otto, dei quali, i primi sette attinenti alla materia ambientale edilizia, mentre l'ottavo ineriva a materia totalmente estranea alle incolpazioni e cioè "accertare se le dichiarazioni annuali dei redditi dal 2010 al 2013, presentate dalla legale rappresentante della Cisma S.p.a., rappresentassero fedelmente la situazione economica finanziaria della società, rilevando eventuali reati tributari". - RR chiedeva, in data 7 gennaio 2015, un'ulteriore proroga per approfondire il capitolo consulenze;
il giorno successivo NG accordava la proroga ed estendeva l'incarico anche all'anno 2014. - L'11 marzo 2015 RR comunicava a NG la scoperta di due fatture della Exitone S.p.a. nella contabilità Cisma S.p.a. e di dovere astenersi perché la prima società era sua cliente. Le fatture erano la n. 844 e 855 del 31 dicembre 2014 (data successiva al momento in cui AM aveva parlato con RI). Mentre la fattura n. 844 - per consulenze tecniche di euro 4.000 - si ritrovava nel registro IVA Exitone S.p.a., ciò non valeva per la n. 855; questo perché il registro terminava proprio con la fattura n. 854. Nessuna traccia vi era, invece, di entrambe in contabilità. 13 -Il 12 marzo 2015 NG iscriveva un procedimento penale, a carico di Di FA AG, per violazione dell'art. 8 I. 74/2000, e, a carico di TT, per violazione dell'art. 2 della legge citata. Entrambi i giudici di merito hanno sottolineato che l'iscrizione era effettuata troppo presto perché il reato si sarebbe consumato solo nel settembre 2015 e che, in realtà, il legale rappresentante della Exitone S.p.a., quindi TT, avrebbe dovuto rispondere del reato di cui all'art 8, I. 74/2000, in relazione alla emissione di fatture inesistenti, e non del reato di utilizzazione di fatture inesistenti, ma questo, secondo la prospettazione accusatoria accolta dai giudici di merito, era, evidentemente, considerato l'unico modo per incardinare il procedimento penale a Siracusa, sede della Cisma S.p.a., società asseritamente emittente. Se, invece, la società emittente fosse stata correttamente considerata la Exitone S.p.a., la competenza per territorio non poteva che radicarsi a Torino. 2.1.2. Deve premettersi che, in dibattimento, nessuno dei correi ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di RR. E, in particolare: -AM ha spiegato che lo spostamento della sede della società Exitone S.p.a. a Siracusa nel 2015 era legato alle questioni tributarie e giammai al procedimento penale pendente dinnanzi alla Procura della Repubblica di Torino, che sarebbe rimasto a Torino se non fosse intervenuto, molto tempo dopo le condotte ascritte a RR, l'evento imprevisto e imprevedibile dell'archiviazione del reato di corruzione che ne radicava la competenza. AM, inoltre, ha sottolineato che l'apertura del procedimento presso la Procura della Repubblica di Siracusa non era stata preordinata per i fatti successivi. -Anche le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale da NG, escludono la responsabilità di RR nei fatti contestati, ammettendo egli stesso di essere stato informato del fascicolo riguardante TT solo quando lo stesso era stato trasmesso per competenza a Roma, ignorandone completamente l'esistenza nel gennaio 2015, epoca in cui RR collaborava con NG nella consulenza sulla società Cisma S.p.a.; NG ha, anche, escluso di avere mai parlato con RR della vicenda relativa a TT. -CA, infine, ha parlato di RR solo con riferimento alla nomina dello stesso quale consulente per presentare la voluntary disclosure e ha confermato l'imprevedibile e inaspettato trasferimento del processo di TT dalla Procura di Torino a quella di Roma, prima, e di Siracusa, poi. 2.1.3. La Corte di appello fonda, in conclusione, il giudizio di penale responsabilità di RR, in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari, sul presupposto che RR fosse consapevole, per averne beneficiato egli stesso, della corruzione sistematica di NG ad opera di AM e CA, e, infatti, 14 aveva già riportato condanna a pena patteggiata per la falsificazione dì una consulenza nell'ambito di altro procedimento a carico della Cisma S.p.a. La Corte territoriale ha, in altre parole, ritenuto che RR, così come aveva agito illecitamente in altre circostanze, anche nel caso in esame era intervenuto per creare le condizioni perché NG potesse iscrivere un procedimento a carico di TT a Siracusa. La strana richiesta di proroga, volta ad approfondire genericamente il capitolo consulenze, non motivata da problemi personali, costituiva la prova che il meccanismo ideato da AM - che prevedeva anche l'intervento del ricorrente - era pienamente avviato. La sentenza impugnata ha stigmatizzato, infine, la circostanza che RR, pur avendo dichiarato la propria condizione di incompatibilità, avesse effettuato tutti gli ulteriori accertamenti necessari per pervenire alla segnalazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.1.4. Ritiene il Collegio che gli elementi indicati dalla Corte territoriale non possiedano, in alcun modo, il valore di prova: la richiesta di proroga del termine di deposito della consulenza tecnica non dimostra nulla, al pari della dichiarazione di incompatibilità, che era, anzi, dovuta e l'acquisizione delle fatture doveva, comunque, essere effettuata per giungere alle conclusioni della consulenza tecnica. Seppure nel delitto di corruzione è ben possibile il concorso eventuale di terzi il cui contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361), nel caso di specie tutti gli elementi che sono stati enunciati non risultano essere idonei a fondare la consapevolezza da parte del ricorrente che il risultato illecito, collegato all'archiviazione del procedimento, che avverrà a distanza di anni, fosse diretta conseguenza anche della sua condotta. In realtà, la sentenza impugnata non si fa carico neppure di spiegare quale sia stato il nesso causale tra la condotta del RR e quelle ascritte al NG, ad AM, e a CA, posto che, all'epoca in cui venne redatta la consulenza tecnica da parte dell'imputato, doveva ancora verificarsi l'evento imprevedibile della archiviazione da parte del Giudice delle indagini preliminari di Torino del procedimento per corruzione a carico di TT, il conseguente trasferimento per competenza a Roma per i restanti reati tributari e l'erroneo e, quindi, ancora più imprevedibile, trasferimento per competenza a Siracusa dei procedimenti iscritti a Roma. In conclusione, si ritiene che quella formulata dalla Corte di appello di ES sia una pura congettura, sfornita di alcuna prova certa. 15 2.2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo. 2.3. La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 3.Ricorso di EN RI. 3.1.11 primo e assorbente motivo del ricorso è fondato. 3.1.1. La Corte di appello ha ricostruito i reati di corruzione in atti giudiziari e di concorso in falso ideologico nei seguenti termini: -Il 12 marzo 2015 NG conferiva incarico a RI, nominato a seguito della segnalazione di incompatibilità di RR nell'ambito dell'indagine "Cisnna Exitone" - formulando il seguente quesito: "Dopo avere esaminato tutta la documentazione contabile da acquisire (fatture acquisti, fatture vendite, libro giornale, registro acquisti, registro vendite, dichiarazione redditi, bilanci, libro inventari) afferente alla società Exitone S.p.a, accerti il CTU: o se le dichiarazioni annuali dei redditi 2013 e 2014, valutate in comparazione con le scritture contabili, rappresentino fedelmente la situazione economica finanziaria della società, rilevando eventuali fattispecie penali;
o se, oltre alla fattura acquisita in atti avente data 31/12/2014, vi siano altre fatture emesse dalla società Exitone S.p.a in favore della Cisma S.p.a. e se le stesse siano giustificate da rapporti contrattuali;
o quali siano le modalità di pagamento nell'ambito dei rapporti tra la Exitone S.p.a e la Cisma S.p.a.; o accerti ogni altra circostanza utile alle indagini". -Il giorno successivo, e cioè il 13 marzo 2015, NG disponeva il sequestro di tutta la contabilità della Exitone S.p.a., impedendo, così, agli organi tributari di accedervi. -Successivamente il magistrato autorizzava la proroga dei termini di consegna della consulenza ed estendeva l'incarico anche "agli accertamenti necessari alla verifica della documentazione afferente la riferita voluntary disclosure". Queste le conclusioni del consulente: "Le operazioni intercorse tra i due soggetti societari sono limitate alle fatture n. 844 e n. 855. Il riscontro alle registrazioni contabili è stato effettuato anche mediante approfondimento sulle movimentazioni finanziarie che sono derivate dalle operazioni in questione. La descrizione delle prestazioni intercorse rientra nel perimetro delle attività effettivamente svolte dalla società. In relazione all'analisi della documentazione societaria, la Exitone S.p.a. ha approvato e depositato i bilanci per gli esercizi indicati. Le dichiarazioni fiscali risultano regolarmente presentate e i dati in esse contenute risultano congruenti con le movimentazioni contabili. La Exitone S.p.a. ha determinato le proprie imposte nell'ambito del 16 cosiddetto consolidato fiscale, mentre l'imposta sul valore aggiunto è stata determinata nell'ambito dell' IVA di gruppo. La società è stata oggetto di controllo da parte del collegio sindacale e/o di revisione, al quale è stato demandato il controllo legale dei conti. Dall'esame delle relazioni rese dagli organi di controllo, non emergono rilievi o censure e la cosiddetta opinion è stata rilasciata senza alcuna eccezione. Si attesta il corretto rispetto formale delle procedure di voluntary disclosure, anche se ciò non esclude l'ipotesi e la punibilità per il reato di falso in bilancio, che potrebbe ritenersi sussistente, indipendentemente, qualora si accertasse la effettiva falsità delle fatture emesse dalla società Servizi alle Imprese." -Il 20 marzo 2016 NG conferiva a RI un nuovo incarico avente il seguente oggetto: "accerti il CTU se le attività fatturate dalla società Servizi alle imprese alla società Exitone S.p.a. siano attività reali;
se gli importi indicati in fattura siano congrui;
quanto altro utile ai fini delle indagini". -Il 15 settembre 2016 era depositata la nuova consulenza, che riteneva effettive le attività fatturate dalla società servizi alle imprese alla società Exitone S.p.a. e inammissibile la procedura di voluntary disclosure, in quanto presentata dopo aver avuto conoscenza dell'accertamento tributario in corso nei confronti di RI. - Infine, i consulenti tecnici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ES (competenti per i reati commessi da RI e dai coimputati) hanno così concluso: "RI, pur affermando di avere verificato la registrazione contabile delle fatture e le movimentazioni bancarie senza rilevare criticità, non avrebbe mai potuto giungere a tali conclusioni non avendo a disposizione la documentazione bancaria di supporto, ossia gli estratti conto, elemento essenziale per pervenire all'accertamento della effettività e delle modalità, né ha esaminato i relativi contratti sottostanti alle fatture che permettessero di affermare la effettività dei servizi resi". 3.1.2. Ciò che emerge dalla sentenza impugnata è che la nomina di RI venne concordata da AM e CA e che NG "ebbe la sensazione", che RI, ancora prima che lui conferisse formalmente l'incarico, sapesse quale fosse l'oggetto dello stesso. Le dichiarazioni di AM e CA non costituiscono, quindi, chiamata in correità dell'imputato e altrettanto deve dirsi per le dichiarazioni di NG, il quale non risulta che abbia: -richiesto a RI una consulenza tecnica orientata ad avvantaggiare TT;
-rappresentato a RI che avrebbe provveduto a liquidare il compenso della sua prestazione solo se le conclusioni del suo elaborato fossero state dirette a favorire TT. 17 Solo il ricorrere di prova certa di tali evenienze avrebbe potuto integrare la contestata fattispecie. Inoltre, come si è già detto con riferimento alla posizione di RR, allorché venne conferito l'incarico peritale, nulla lasciava intendere che: -il procedimento torinese potesse approdare altrove, tanto è vero che non vi era alcuna iscrizione a carico di TT presso la Procura della Repubblica di Siracusa;
-venisse disposta dai magistrati torinesi la parziale archiviazione nei confronti di TT in relazione ai reati di corruzione;
-gli atti investigativi scaturiti dalle dichiarazioni di RI venissero trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma accogliesse la questione di competenza territoriale sollevata dalla difesa del TT trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. 3.1.3. Nessuna prova viene indicata in sentenza circa l'intervenuto pactum sceleris tra soggetto corruttore pubblico e consulente d'ufficio corrotto, considerata la insussistenza della conferma che il compimento dell'atto, definito contrario ai doveri d'ufficio, sia stato la causa della prestazione (più precisamente il fine dell'incarico), dell'utilità o dell'accettazione di essa da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente, a tali fini, la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità (o, meglio, della retribuzione per l'attività lavorativa consistente nel predisporre la consulenza). indubitabile che il delitto di corruzione debba essere provato e individuato nel suo collegamento con la promessa di denaro o di altra utilità e con lo specifico elemento intenzionale volto a favorire la parte di un processo. Il sinallagma ricostruito dalla Corte è, invece, del tutto evanescente: in ogni incarico, in qualsivoglia processo, il professionista riceve una retribuzione commisurata al valore dell'attività prestata;
la corruzione in atti giudiziari del consulente del Pubblico ministero può sussistere all'unica condizione che risulti provato che l'attività sia frutto di un accordo corruttivo, nel senso che la parte pubblica pubblico svende la sua esperienza per il proprio tornaconto economico, così da cagionare un danno allo Stato. La Corte di appello di ES finisce, invece, per tramutare l'altro pubblico ufficiale (e cioè il Sostituto Procuratore NG) in privato corruttore. Un privato, che, però, attinge alle casse pubbliche per avviare il mandato di pagamento onde realizzare l'indebito pagamento. Deve ricordarsi che la corruzione è un reato plurisoggettivo a concorso necessario e che, pertanto, la presenza del corruttore è obbligatoria;
quest'ultimo, inoltre, non può che essere un soggetto estraneo all'esercizio della funzione o del 18 servizio oggetto dell'illecito baratto. La corruzione consiste, quindi, in un incontro delle volontà tra un soggetto qualificato intraneus e un soggetto privato, extraneus, relativo ad un atto dell'ufficio del primo, in forza del quale il secondo "acquista" l'atto del soggetto pubblico. Questa concordante sovrapposizione diviene il collegamento tra la prornessa/dazione dell'indebito compenso finalizzato al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. Elemento non rinvenibile nel caso di specie. Ai fini della prova della corruzione, in sostanza, ciò che deve essere processualmente accertato è: -se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità; -se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione;
- al compimento di quale atto quella utilità sia collegata;
-se quell'atto sia o meno conforme ai doveri d'ufficio. In particolare, deve essere appurato con certezza il nesso teleologico tra l'utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, ovvero se il compimento dell'atto sia stato la causa della promessa o della ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (ex multis Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020 -dep. 01/02/2021, Mazzarella, Rv. 281144- 01). La Corte di appello non si è conformata a tale principio di diritto allorché, in maniera assertiva, ha reputato che gli elaborati a firma di RI e la successiva liquidazione del compenso per l'attività espletata, fossero bastevoli a ritenere siglato l'accordo corruttivo e che, quindi, la corresponsione della parcella professionale (costituente l'inevitabile conseguenza del conferimento e dell'espletamento dell'incarico), trovasse esclusivamente origine nell'avere RI accondisceso a redigere un testo accomodato, così da essere l'uno finalisticarnente orientato all'ottenimento dell'altra. A tale conclusione non può pervenirsi, in presenza di ulteriori elementi rappresentativi, erroneamente pretermessi dalla Corte territoriale, e cioè: -la sicura estraneità dell'imputato ad accordi illeciti e di corruttela intercorsi tra altri e definiti fronti;
-l'assenza di qualsivoglia aggiuntivo incasso;
-l'inesistenza di elementi dai quali potere inferire che le due denunciate azioni (le consulenze asseritannente false e la liquidazione disposta da NG) si siano vicendevolmente saldate, così da potere affermare che quel compenso costituì la contropartita e l'utilità, dapprima promessa, e poi corrisposta al pubblico ufficiale, a fronte, e in conseguenza, non dell'attività di consulenza sic et sempliciter, ma di una consulenza "addomesticata". 19 In tale siffatta costruzione, manca la prova del legame sinallagmatico tra l'erogato compenso e l'atto contrario ai doveri d'ufficio. Né è sufficiente la liquidazione del compenso a integrare la fattispecie di cui all'art. 319-ter cod. pen., dovendosi dimostrare che proprio la falsità dell'elaborato sia stata la causa di quel pagamento, che, diversamente, non avrebbe avuto luogo ove il consulente avesse reso conclusioni di natura diversa. Del resto, va anche considerato che RI rassegnò conclusioni che non favorivano completamente TT, posto che divennero il presupposto fattuale per l'ampliamento della contestazione e l'estensione degli addebiti, e che non può essere sminuito il vaglio compiuto da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, estraneo a qualsivoglia logica corruttiva, che ebbe a validare l'operato del consulente medesimo dopo approfondito esame. 3.2. Quanto al delitto di falso ideologico, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale tale reato è configurabile nella valutazione tecnica del consulente del Pubblico ministero, formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni;
il giudice, in tal caso, ha, però, l'onere di rendere adeguata motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ritenere che, alla luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chiamato ad esprimere una valutazione, pur connotata da un margine elastico di discrezionalità, abbia formulato consapevolmente una valutazione falsa (Sez. 5, n. 18521 del 13/01/2020, Primerano, Rv. 279046 - 02). E', quindi, configurabile il reato di falso ideologico in capo al consulente del Pubblico ministero, nel caso in cui la falsità non verta esclusivamente sul momento "valutativo" della sua attività, ancorato a parametri "opinabili", ma sia frutto di consapevole rappresentazione falsa del processo descrittivo dei presupposti fattuali ai quali consegue la valutazione;
con l'ovvia precisazione che "falso" non può mai essere un "fatto" (perché il fatto o esiste o non esiste nella realtà), ma solo la rappresentazione che di esso è data (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 890 del 12/11/2015, Giovagnoli, Rv. 265691-01). 3.2.1. Nel caso in esame, quanto alle due fatture emesse dalla Exitone S.p.a. a favore della Cisma S.p.a. emerge, con tutta evidenza, la estrema genericità del quesito, al quale ha fatto seguito un elaborato, sicuramente altrettanto generico, ma certamente non falso, posto che si è limitato a dare atto del fatto che la descrizione delle prestazioni intercorse rientrava nel perimetro delle attività effettivamente svolte dalla società e che la società era stata oggetto di controllo da parte del collegio sindacale e/o di revisione al quale era stato demandato il controllo legale dei conti, e che si era espresso positivamente. 20 3.2.2. Si contesta a RI anche il fatto che, pur affermando di avere verificato la registrazione contabile delle fatture e le movimentazioni bancarie senza rilevare criticità, non sarebbe mai potuto giungere a tali conclusioni non avendo a disposizione la documentazione bancaria di supporto, ossia gli estratti conto, elemento essenziale per pervenire all'accertamento della effettività e delle modalità, nè avendo esaminato i relativi contratti sottostanti alle fatture che permettessero di affermare la effettività dei servizi resi. Rileva il Collegio che la circostanza di non avere accertato un fatto che sarebbe stato importante ai fine di fornire risposta ai quesiti posti, non può in alcun modo configurare un falso ideologico perché non è provata la consapevole rappresentazione falsa del processo descrittivo dei presupposti fattuali a cui consegue la valutazione. E' ravvisabile, piuttosto, una condotta riconducibile nell'alveo della colpa del consulente, come, del resto, hanno concluso i consulenti del Pubblico ministero nell'ambito del presente procedimento, i quali hanno addebitato a RI esclusivamente un "approccio superficiale" e hanno evidenziato di non avere mai ritenuto falsa la consulenza, anche in ragione del fatto di non avere "rifatto la perizia". Non è, pertanto, configurabile neppure il reato di cui all'art. 380 cod. pen., punito a titolo di dolo, che, in base ai principi generali, richiede la volizione del comportamento contrario ai doveri professionali, accompagnata dalla consapevolezza di tale contrarietà (Sez. 6, n. 42913 del 19/11/2010, Sperandii, Rv. 248826 - 01). 3.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono. 3.4. I restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo. 4. Ricorso di IO TT 4.1. Risultano fondate le doglianze in ordine alla carenza motivazionale circa il concorso del ricorrente nel reato di corruzione in atti giudiziari e, più precisamente, circa la rilevanza del ruolo (determinante o meno) svolto da TT nella consumazione del reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. 4.1.1. Questa Corte ha chiarito come sia configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale - nell'ipotesi in cui quella del terzo, lungi dal concretizzarsi in una mera opera esecutiva, si sia risolta in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615 - 01). È, in altre parole, necessario che l'inserimento di un terzo nel progetto corruttivo, ideato e realizzato formalmente da altri, sia rigorosamente dimostrato 21 sotto il profilo della sua rilevanza causale, che può estrinsecarsi nelle più varie forme: quella dell'apporto diretto del terzo nella materialità del fatto, della quale realizza una frazione (concorso materiale); quella della determinazione a delinquere, quella del rafforzamento o consolidamento dell'intento criminoso dì chi ha già operato la scelta delinquenziale, quella di ampliare o modificare i termini dell'accordo corruttivo già raggiunto (ipotesi queste, tutte, di concorso morale). 4.1.2. Occorre, inoltre, rammentare che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato è necessario che la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo illecito perseguito dagli altri correi sussista nel momento in cui la condotta di agevolazione viene posta in essere, essendo evidentemente irrilevante una consapevolezza postuma, sopravvenuta dopo la consumazione del reato. La individuazione del momento preciso della acquisita consapevolezza della destinazione del denaro al pagamento del prezzo della corruzione assume rilevanza decisiva, atteso che, ove sopravvenuta rispetto al momento della consegna, non assumere rilevanza ai fini del concorso nella corruzione (Sez. 6, n. 29673 del 31/05/2022, Foglia, Rv. 283716 — 01). 4.1.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata polarizza il suo apparato argomentativo nell'analisi dettagliata ed approfondita della posizione di NG (soggetto corrotto) e di AM e CA (soggetti corruttori), per dimostrarne il coinvolgimento nel reato di corruzione in atti giudiziari e per inferire da ciò che negli stessi illeciti avrebbe concorso anche TT (quale beneficiario della corruzione), sul quale - secondo i Giudici di merito - non possono non riverberarsi le medesime valutazioni espresse sui primi tre, dato lo stretto collegamento, essendo AM il difensore di TT e CA, comunque, a lui legato da rapporti professionali, nonché intimo di NG. Tale semplicistica considerazione non può essere condivisa, perché, come incisivamente si è rilevato in ricorso, ha il limite di dare suggestivamente rilievo agli eventi illeciti, sicuramente verificatisi, dai quali induttivamente risale agli autori, individuando tra questi anche TT, avendo AM e CA agito nel suo interesse, e trascura completamente di analizzare e ricostruire la condotta dell'imputato, onde verificare se la stessa, sulla base di corrette e rigorose considerazioni logico-giuridiche, possa essere inquadrata nel paradigma concorsuale del reato che ci occupa. La Corte di appello, infatti, ha fornito adeguata motivazione sull'accordo corruttivo esistente tra AM e CA, errando nel ritenere che la responsabilità del TT potesse, automaticamente e senza approfondita analisi, discendere dal semplice vantaggio conseguito nella vicenda processuale, ovvero che determinante fosse la circostanza che TT potesse rendersi conto delle 22 illiceità che erano state realizzate per conseguire detto esito positivo, tenuto, invece, conto che il concorso del ricorrente nella corruzione posta in essere dai due professionisti doveva necessariamente passare dal suo causalmente determinante e consapevole apporto. Nello specifico, tale apporto non risulta essere stato adeguatamente valutato. 4.1.4. La partecipazione psichica, sotto forma di istigazione, richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso, ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato. La sentenza impugnata parla di una "delega in bianco ad azioni corruttive", ma non fornisce la prova di un reale mandato conferito dal TT ad AM. Quest'ultimo, assecondato da CA, ha affermato che nessun doppio fine era insito nella proposta di trasferimento della sede societaria di Exitone S.p.a. nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Siracusa, se non quello di sfuggire al rigido controllo della Agenzia delle Entrate. E, invece, ad avviso della Corte territoriale, l'iniziativa fittizia serviva a fare lavorare sulle carte con comodità NG;
e ciò implicava il totale affidamento dell'imprenditore alle promesse del legale, e questa promessa non poteva avere altra giustificazione se non quella che i due avessero a Siracusa carte occulte e potenti da spendere. Il suindicato passaggio argomentativo è in contrasto con la logica perché omette di considerare che -nel momento in cui era trasferita la sede della società, non era prevedibile che la Procura di Torino avrebbe richiesto una parziale archiviazione e che, da questo dato, sarebbe scaturito il trasferimento degli atti per competenza territoriale a Roma;
-solo a quel punto l'avvocato AM avrebbe potuto rivolgere istanza alla Procura di Roma, rappresentando un profilo di connessione con il procedimento siracusano, istanza in esito al quale il Pubblico ministero, errando, (e, infatti, oggi il procedimento penale pende a Roma), quindi con un provvedimento non ipotizzabile, decideva di trasferire il procedimento a Siracusa. Il ruolo di istigatore che avrebbe assunto TT non emerge dalle dichiarazioni dei due legali, nessuno dei quali, facendo riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, ha mai affermato di aver reso edotto il ricorrente delle modalità attraverso le quali avrebbero conseguito il risultato di pervenire all'archiviazione del procedimento, ovvero che per tale opera avessero ricevuto la somma di denaro da parte del TT, tenuto conto che non è dato neppure comprendere se i legali fossero stati retribuiti e in che termini, in epoca antecedente o coeva alla realizzazione degli atti contrari ai doveri di ufficio da parte del magistrato, in tal modo contribuendo, se del caso, alla determinazione dell'opera corruttiva portata a compimento da parte di AM e CA. 23 Seppure nel delitto di corruzione è ben possibile il concorso eventuale di terzi il cui contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361), nel caso di specie tutti gli elementi che sono stati enunciati non risultano essere idonei a fondare la consapevolezza del ricorrente che il risultato illecito collegato all'archiviazione del procedimento fosse diretta conseguenza dell'opera di corruzione di AM e CA 4.1.5. Occorre, a questo proposito, evidenziare che i giudici di merito nulla hanno aggiunto al quadro indiziario, che si era formato e che veniva ritenuto da questa Corte, con sentenza, Sez.
6. n. 38694 del 26/06/2019, insufficiente in sede cautelare, se non le dichiarazioni di AM e CA in dibattimento. 4.1.6. A questo proposito, la sentenza impugnata omette di esaminare quanto le era stato devoluto nell'atto d'appello, in ordine alla considerazione per cui le dichiarazioni di AM e CA avevano consegnato un quadro, nell'ambito del quale, rispetto all'interesse personale di TT, era del tutto preminente l'interesse della retrostante associazione per delinquere, per la quale TT non è mai stato nemmeno soltanto indagato. Peraltro, la sentenza risulta contraddittoria anche in punto di motivazione offerta con riferimento alla credibilità delle dichiarazioni rese da AM e CA: nella parte iniziale, la sentenza sottolinea la ambiguità e scarsa credibilità di AM, ritenendo provato che costui "protegge in modo chiarissimo l'affermato imprenditore TT", e sostiene, invece, quanto a CA, che costui "è a tratti più genuino e scarsamente interessato a difendere TT". Ciò nonostante, la sentenza, ove si dedica alla trattazione specifica della posizione di TT, afferma, con riferimento a passaggi delle dichiarazioni del CA che escludono la responsabilità penale di TT, che l'intento mininnizzatore del ruolo di TT è proprio anche del CA. Così facendo, la Corte d'appello valuta le dichiarazioni dei coimputati in modo frazionato, ossia qualificando CA come inattendibile, solo rispetto a talune circostanze e non ad altre. 4.1.7. I giudici d'appello hanno, poi, affermato che la responsabilità del TT, in termine di creazione di una provvista di denaro destinata a NG, non si esaurisce nella presunta consegna degli ultimi 20.000 euro, ma comprende una serie di elargizioni, destinate a foraggiare il "lavoro sporco" dei due legali, comprese nel capo di imputazione. In realtà, tale affermazione risulta smentita: -dalle dichiarazioni di AM, il quale ha affermato che, rispetto a questa vicenda, non ha mai corrisposto personalmente a NG delle somme di denaro, nè ha dato indicazioni al riguardo all'avvocato CA;
24 -dalle dichiarazioni di NG, il quale ha affermato che era stata solo una sua supposizione ritenere che il denaro consegnatogli da CA provenisse da TT;
-dalle dichiarazioni di CA, il quale ha chiarito che, quando aveva ricevuto il denaro da AM, TT era assente e ha aggiunto che non parlò mai con TT di denaro. La mancata considerazione di queste emergenze processuali, si riflette, inevitabilmente, anche sulla motivazione della sussistenza della consapevolezza in capo a TT della corruzione in atti giudiziari. 4.1.8. Merita poi di essere evidenziato un ulteriore passaggio della motivazione di estrema apodiecità: il riferimento è alla valutazione offerta dalla Corte di merito circa l'episodio riferito da AM e CA, svoltosi a distanza di molti mesi (circa otto) dalla conclusione del procedimento. E' emerso che, in tale occasione, a TT venne richiesto da CA, alla presenza di AM, il saldo delle proprie competenze professionali;
in particolare, AM ha dichiarato che, nel corso di tale incontro, CA aveva chiesto a TT di essere pagato, dicendogli che "le cose non erano avvenute per via dello Spirito Santo" e che aveva "NG sul collo"; AM ha aggiunto, inoltre, che, in quel contesto, si fece sicuramente riferimento al fatto che NG era un magistrato "a loro disposizione". Stando al racconto di AM, TT, non disse nulla e chiese di emettere la fattura, che avrebbe pagato immediatamente. AM ha precisato, infine, che TT gli comunicò che non voleva più avere nulla a che fare con CA. L'episodio sopra riportato è stato ritenuto importante dalla Corte di appello, sia in considerazione del fatto che chi chiedeva i soldi a TT non era il suo legale, il quale aveva ovviamente il diritto a ottenere i propri compensi professionali, ma un terzo, che TT sapeva essere molto legato a NG, sia perchè sarebbe stato lecito e logico attendersi una dura e netta reazione dell'imprenditore di fronte a una dirompente rivelazione. In realtà, l'episodio sopra indicato non ha significato univoco, posto che, altrettanto logica appare l'interpretazione tornita dalla difesa, secondo la quale TT sarebbe rimasto attonito, una volta venuto a conoscenza di una vicenda illecita della quale era totalmente ignaro. Ed, in effetti, come da lui richiesto ad AM, tutti i rapporti professionali con CA vennero da quel momento interrotti. 4.1.9. Risulta, in conclusione, fondato il denunciato vizio di motivazione per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per la conferma di una sentenza di condanna senza una valutazione approfondita del ruolo svolto dall'imputato a titolo di concorso nel reato di corruzione e dell'elemento psicologico del reato. I giudici di secondo grado non hanno preso adeguatamente in esame 25 tutte le deduzioni difensive, ma sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un itinerario logico-giuridico basato su apprezzamenti di fatto connotati da una forte valenza congetturale e senza una esauriente analisi delle risultanze agli atti, in particolare di una attenta e precisa disamina delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti coinvolti e della valutazione della loro attendibilità. 4.2. La Corte di appello ha ritenuto rafforzativa della prova dell'elemento soggettivo del concorso in corruzione, la firma di un verbale di interrogatorio reso apparentemente davanti a NG, ma confezionato, in realtà, dagli avvocati AM e CA fuori dagli uffici giudiziari, e poi portato al magistrato per essere inserito agli atti, a sostegno della richiesta di archiviazione. CA, nel corso del proprio esame, ha affermato che il verbale (al pari di quello di s.i.t. di IS) era stato predisposto da AM, grazie alla disponibilità di una pen drive, che conteneva in formato word l'intestazione della Procura della Repubblica, data da NG a CA e da quest'ultimo consegnata ad AM per l'occasione. Il verbale era stato, poi, consegnato da AM a CA con l'indicazione di farlo urgentemente sottoscrivere da TT (analoga indicazione era stata data per quello di IS), che aveva incontrato a Siracusa e che, dopo averlo letto, lo avevano firmato appoggiandosi al cofano di una autovettura. AM, invece, ha dichiarato di avere formato dei verbali di indagini difensive. TT ha reso spontanee dichiarazioni affermando di essersi completamente affidato alle scelte difensive di AM e che, in considerazione di ciò, era possibile avesse sottoscritto verbali contenenti sue dichiarazioni, escludendo, però, nella maniera più assoluta, che sui fogli vi fosse l'intestazione della Procura della Repubblica di Siracusa. NG dichiarava, infine, di avere ricevuto il verbale di interrogatorio di TT (oltre al verbale di s.i.t. di IS) da CA, senza alcuna indicazione sul fatto che l'apposizione della firma fosse avvenuta poco prima, all'esterno della Procura. A quel punto aveva apposto la propria firma e lo aveva inserito all'interno nel fascicolo. NG precisava che CA aveva agito in tal modo per "questioni di comodità". 4.2.1. Nei motivi di appello, evidenziato il contrasto di versioni tra AM e CA su una circostanza essenziale ai fini del decidere, se ne chiedeva la risoluzione per il tramite di una rinnovazione istruttoria, esperendo il mezzo del confronto tra i due coimputati di reato connesso e la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione di tale richiesta difensiva, offrendo una motivazione carente in ordine al rigetto dell'istanza. Occorre, a questo proposito, osservare che alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., può ricorrersi 26 solo quando il giudice ritenga «di non poter decidere allo stato degli atti», sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410). La discrezionalità dell'accertamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina la incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998, Masone, Rv. 210217 - 01). La valutazione del giudicante (in ordine alla necessità, o meno, della rinnovazione) può, quindi, essere sindacata solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali. In sostanza, "può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto Rv. 258236). Ciò che conta, quindi, è la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale. Così impostata la questione, le censure difensive risultano fondate, per quanto verrà detto nel prosieguo, poggiando il giudizio di responsabilità su prove insufficienti e contraddittorie. La sottoscrizione dei verbali già completi del loro contenuto da parte di TT (e anche di IS) veniva, infatti, ritenuta dai giudici di merito esclusivamente sulla scorta del propalato di IU CA all'udienza dell'Il giugno 2020. Di contro, la difesa valorizzava una versione diametralmente opposta circa la formazione di tali atti processuali riscontrata dal narrato di AM nonché dalle dichiarazioni rese al riguardo dagli imputati stessi. Sempre nei motivi di appello, si poneva in luce come, al fine di potere fare corretta applicazione dei canoni che regolano la valutazione della prova, le dichiarazioni accusatorie rese da CA, imputato di reato connesso, dovevano essere suffragate da riscontri oggettivi, tesi a confermarne l'attendibilità. Proprio 27 a tal fine veniva richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche esperendo una perizia al fine di comprendere la possibilità di una formazione progressiva del documento firmato da TT (al pari di quello di IS). 4.2.2. La motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello risulta insufficiente e in contrasto con le risultanze probatorie, allorché si sostiene che "priva di conducenza appare la prospettazione di una complessa e incerta perizia tecnica sul riempimento dei verbali che dovrebbe portare in via esplorativa a smentire una solidissima prova storico rappresentativa, quale quella promanante dalla confessione di NG e CA". Il passaggio riportato è censurabile: la Corte territoriale dubita aprioristicamente della capacità probatoria del mezzo di prova richiesto ed afferma che agli eventuali esiti favorevoli dell'approfondimento istruttorio si contrapporrebbe, in ogni caso, la confessione di CA e NG. Senonché la deposizione di NG, sul punto, rimane ininfluente, atteso che, come riportato nei motivi d'appello, egli si limitava a riferire di avere ricevuto i verbali in questione da CA, senza alcuna altra informazione sulla loro formazione e, dunque, la prova a discarico richiesta, potendo contrastare il propalato di CA, imputato di reato connesso, le dichiarazioni del quale devono essere riscontrate, avrebbe certamente avuto peso dirimente. 4.2.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di ES che dovrà colmare i vuoti motivazionali sopra evidenziati e procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 4.3. I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti. 5. Ricorso di SA IS 5.1.1 motivi di ricorso di IS (dipendente della società di TT) sono fondati. La chiamata di correo posta in essere da CA nel riferire della sottoscrizione del verbale di s.i.t. in contestazione da parte dell'imputato a Siracusa, risulta, come si è già detto con riferimento al verbale di interrogatorio di TT al paragrafo 4.2.1. del Considerato in diritto al quale si fa integrale riferimento, non solo non confortata da altri elementi di prova, che ne confermino la attendibilità, ma anche smentita dalle versioni di altro coimputato giudicato separatamente - e cioè AM - che ha negato di avergli consegnato un verbale di s.i.t. prestampato (contenente dichiarazioni confermative di quelle di RI) affinché lo portasse a Siracusa per farlo firmare a IS e poi a NG. AM, in particolare, ha riferito, di avere trasmesso via e-mail a CA il "verbale di 28 indagini difensive" e non mai di "sommarie informazioni testimoniali", che avrebbero dovuto essere assunte dal Pubblico ministero. IS, ha depositato, all'udienza del 9 luglio 2020, avanti il Tribunale, uno scritto nel quale rappresentava la possibilità che il verbale di s.i.t. -verbale che l'imputato ha fermamente negato di avere sottoscritto - potesse essere stato confezionato a sua insaputa utilizzando fogli da lui firmati in bianco e lasciati presso lo studio dell'avvocato AM, che, all'epoca, era legale di riferimento del gruppo di società delle quali l'imputato era dirigente, perché il professionista potesse eventualmente confezionare documenti dal contenuto, ovviamente, concordato. La chiamata di correo di CA risulta, allora, non solo non confortata da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, ma, come si è visto, smentita dalla versione di altro coimputato giudicato separatamente, il quale ha reso dichiarazioni contrastanti alle sue. Né tale denunciata lacuna motivazionale può ritenersi colmata dalle critiche sviluppate dalla Corte d'appello, laddove ha sottolineato la gravità del contenuto della dichiarazione scritta dell'imputato IS, nella parte in cui ha rappresentato la possibilità che il verbale di s.i.t. in questione potesse essere stato confezionato a sua insaputa, utilizzando qualche foglio da lui firmato in bianco e lasciato presso lo studio dell'avvocato AM. Tale censura ad opera della Corte territoriale è del tutto inidonea a confortare la chiamata di correo del CA. Neppure l'ulteriore argomento speso dalla decisione impugnata, ove si evidenzia che, essendo il falso verbale di s.i.t. documento articolato e complesso, non avrebbe potuto essere stampato su fogli preformati in bianco, vale a offrire una idonea motivazione a supporto dell'asserita insufficienza della chiamata di correo di CA a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sottoscrizione dell'alto falso sia effettivamente intervenuta ad opera di IS e con le modalità descritte in imputazione. Inoltre, come si è già detto con riferimento alla posizione di TT, la confessione di NG, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte di appello di ES, non integra alcuna prova storico rappresentativa sulle modalità di confezionamento del verbale di s.i.t., che gli fu portato da CA e, tantomeno, sulla riconducibilità a IS della firma ivi apposta. La Corte d'appello, infine, nulla dice delle ragioni per le quali, a fronte della negazione da parte del ricorrente della apposizione della propria firma sul falso documento oggetto di contestazione, dovesse ritenersi superfluo l'espletamento di una perizia grafologica pur in assenza, come si è visto, di altri elementi di prova che potessero confrontare la chiamata di correo di CA. Tale assoluta carenza di motivazione, anche in ordine al richiesto espletamento di perizia grafologica 29 Y\1 sulla riconducibilità a IS delle firme apposte in calce a falso verbale di cui alla contestazione, concorre ulteriormente a viziare il percorso argomentativo della decisione impugnata e vale a rendere l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato lui ha scritto motivata in modo manifestamente illogico e contraddittorio. 5.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di ES che dovrà colmare i vuoti motivazionali sopra evidenziati e procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN RR e EN RI per non avere commesso i fatti loro contestati. Annulla, altresì, la medesima sentenza nei confronti di IO TT e SA IS e rinvia per nuovo giudizio nei loro confronti ad altra Sezione della Corte di appello di ES. Così deciso il 30 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente