Versione
31 dicembre 1955
31 dicembre 1955
Art. 2.
Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.
Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.