Art. 2.
Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.
Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.