Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., della disposizione che esclude coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. dall'accesso al c.d. patteggiamento allargato, perché detta disposizione, da un lato, trova un ragionevole fondamento nella scelta di bilanciare, con le richiamate esclusioni, la premialità del rito speciale con situazioni di pericolosità qualificata, e, dall'altro, affida alla sede del giudizio ordinario il doveroso rispetto delle norme sul c.d. giusto processo anche in termini di ragionevole durata. (V. Corte cost., ord. n. 421 del 2004).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2006, n. 7379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7379 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/12/2006
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1116
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 033264/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO, N. IL 06/02/1976;
avverso SENTENZA del 09/12/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27.7.2005 il GUP del Tribunale di Torino condannava AN AB alla pena complessiva di anni sei mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa avendolo riconosciuto colpevole dei reati di rapina aggravata in concorso commessi il 26.7.2004 in danno di FU RE ed il 21.8.2004 in danno di ON NC, nonché del reato di lesioni commesso in danno di quest'ultimo.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9.12.2005, in parziale accoglimento del proposto gravame, riconosciuto il vincolo della continuazione fra tutti i reati ascritti al AN F. ed applicata la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., rideterminava la pena in anni quattro mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l'imputato AN AB proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p. nella parte in cui non consente il "patteggiamento allargato" a soggetti recidivi. Rileva la difesa che la disposizione di cui all'art. 444 bis c.p.p., nella parte in cui dispone che "sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti... contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art.99 c.p., comma 4, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria", si pone decisamente in contrasto con i principi fondamentali di cui agli artt. 3 e 111 Cost.; ciò in quanto nell'applicazione dell'art. 444 c.p.p. è necessaria una valutazione del caso concreto, svincolata da qualsiasi presunzione legale di pericolosità, atteso che nell'esercizio nel suo potere decisionale il giudice deve tener conto delle connotazioni subiettive ed obiettive del reato sulle quali deve, esclusivamente, fondare il suo giudizio di pericolosità qualificata.
L'eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Ed invero, per quel che riguarda l'asserita lesione dell'art. 111 Cost., osserva il Collegio che correttamente la Corte di merito ha evidenziato che la disposizione in questione non sottrae l'applicazione dell'art. 444 c.p.p. a giudizio motivato nell'ambito del giusto processo regolato dalla legge, ne' può ritenersi violata la previsione della ragionevole durata del processo atteso che l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta comporta esclusivamente lo svolgimento del processo nelle forme del giudizio ordinario.
Del pari manifestamente infondato appare il rilievo circa la lesione dell'art. 3 Cost.. Sul punto osserva il Collegio che l'innalzamento da due a cinque anni della pena detentiva che può essere oggetto di patteggiamento a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. costituisce certamente un notevole potenziamento di questa forma di "giustizia negoziata". Allo scopo peraltro di fare da contraltare a tale previsione chiaramente dettata dal favor rei il legislatore, con la L. n. 134 del 2003, ha affiancato alla riscrittura dell'art. 444 c.p.p., comma 1, la previsione, nel comma 1 bis, di una serie di limitazioni di carattere sia oggettivo che soggettivo, volte a restringere la sfera di operatività dell'istituto, ed ha escluso alcuni degli effetti premiali che continuano invece a connotare l'applicazione della pena non superiore a due anni. Orbene, stante la premialità del rito speciale, ritiene il Collegio che certamente non irragionevole si appalesa la previsione, in presenza di un ampliamento della operatività del patteggiamento, di determinate ipotesi di esclusione, sia oggettiva che soggettiva, in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata. Nè può ritenersi che la valutazione della pericolosità del soggetto debba essere ancorata alla valutazione del caso concreto, senza alcun riferimento ai precedenti penali o ad altre ipotesi di pericolosità presunta, apparendo assolutamente riduttivo e limitante, in un contesto normativo che ricollega la operatività del rito premiale ad una previsione di non pericolosità del soggetto, effettuare siffatta valutazione alla stregua del solo episodio delittuoso per cui si procede, escludendo tutti gli ulteriori elementi obiettivamente indicativi di una spiccata pericolosità sociale dello stesso.
Sul punto rileva il Collegio che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di occuparsi della questione con la sentenza n. 421 del 23.12.2004. In tale pronuncia la Corte, premesso che, con particolare riferimento al divieto, posto solo nei confronti dei recidivi reiterati, di accedere a determinati benefici di natura sostanziale, aveva ritenuto esente da profili di irragionevolezza o di incoerenza la disciplina che esclude tali soggetti dalla concessione della sospensione condizionale della pena (sentenze numeri 133 del 1980 e 361 del 1991, ordinanza n. 393 del 1993), ha precisato, in subiecta materia, "che risulta pertanto coerente con le finalità perseguite in via generale dall'ordinamento penale che il legislatore, nell'ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere e, dall'altro, sono imputati di reati che - ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuente di un terzo per effetto del patteggiamento - rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l'applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni".
Ritiene pertanto il Collegio che l'esclusione del recidivo ex art. 99 c.p., comma 4, nonché dei soggetti dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, dal beneficio del patteggiamento allargato, rientri certamente nella sfera della discrezionalità del legislatore e trovi un suo ragionevole fondamento, alla stregua delle considerazioni in precedenza espresse, non ravvisandosi alcuna lesione del principio di eguaglianza posto dall'art. 3 Cost. attesa la non omogeneità delle situazioni a confronto.
Col secondo motivo di gravame la difesa lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione, in ordine alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, in ordine alla applicazione della pena base ed in ordine all'aumento di pena per il vincolo della continuazione. Il rilievo è manifestamente infondato.
Ed invero la Corte di merito ha correttamente e compiutamente posto in rilievo che il contegno processuale dell'imputato e le modeste condizioni di vita dello stesso costituivano elementi idonei alla concessione delle attenuanti generiche, ma non consentivano di fondare, avuto riguardo ai precedenti penali, anche gravi e specifici e connotati da base violenta, un giudizio di prevalenza sulle aggravanti;
ed ha altresì rilevato che il contegno ammissivo dell'imputato, a fronte dell'evidenza probatoria costituita tra l'altro dall'arresto in flagranza, non poteva essere "enfatizzato", e cioè essere valutato come decisivo ai fini di un giudizio di prevalenza.
Trattasi di motivazione assolutamente coerente con le risultanza processuali, che si sottrae quindi alle censure mosse dal ricorrente. In ordine alla quantificazione della pena base, per il più grave reato di rapina di cui al capo b) della rubrica, in anni cinque di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, ritiene il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento alle gravi modalità del fatto, comprensive di plurimi atti di violenza nei confronti delle persone offese tra le quali andava annoverata una anziana signora, ed alla intensità del dolo ravvisarle nelle modalità dell'azione; in tal modo è stata operata una corretta valutazione degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., sinteticamente evidenziando quelli ritenuti di maggior rilievo (le modalità dell'azione, connotata da plurimi atti di violenza, nonché l'intensità del dolo quale si evince dalla determinazione riscontrabile nella condotta dell'imputato), adempiendo all'obbligo di motivazione e dando contezza dell'uso del potere discrezionale in relazione alla determinazione della pena.
In ordine all'aumento di pena per la continuazione con l'ulteriore reato di rapina contestato al capo a) della rubrica, i giudici di merito, nell'operare l'aumento di mesi sei per la continuazione nel reato, hanno evidenziato che anche tale episodio delittuoso era connotato da violenza e da notevole organizzazione, rilevando che anche tale fatto era espressivo di notevole pericolosità sociale, e pertanto anche in tal caso i giudici, nell'esercitare il potere discrezionale loro riconosciuto dalla legge, hanno indicato, con specifica e congrua motivazione, i criteri che avevano determinato l'aumento della pena per il reato in continuazione nella misura sopra indicata.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007