Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02373/2026REG.PROV.COLL.
N. 01663/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Vesuvio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. CE AR e udito per l’appellante l’avv. Orefice;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’Avvocatura dello Stato per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-, con cui l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio le ha ordinato la sospensione di ogni lavoro in corso in via -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, ingiungendole altresì di provvedere alla rimozione ed eliminazione di tutte le opere abusive accertate, eseguite in assenza del permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica, del nulla osta del Parco, dell’autorizzazione sismica ed in difformità rispetto all’istanza di condono del 1° marzo 1995 (ampliamento di un manufatto destinato ad abitazione, con realizzazione di un piano sottotetto, per una superficie ulteriore di 136,5 mq; di un ulteriore corpo di fabbrica, anch’esso adibito ad abitazione e per una superficie di 46 mq, di un volume di circa 125 mc; di una tettoia di circa 45 mq e di una piscina), con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine, sarebbe stata disposta direttamente e senza ulteriori avvisi l’esecuzione in danno degli adempimenti, secondo la procedura di cui all’art. 41 del d. lgs. n. 380 del 2001.
Il T.A.R. ha rigettato il ricorso, escludendo la preesistenza dei manufatti abusivi, di cui non vi è alcuna menzione nella pratica di condono edilizio del 1995; affermando il potere dell’Ente Parco non solo di adottare l’ingiunzione, ma anche di dichiarare l’inottemperanza ed acquisire la proprietà del bene, trattandosi di estrinsecazione del medesimo potere repressivo finalizzato all’efficiente tutela dell’area protetta; rilevando il diverso oggetto della istanza di condono presentata e ribadendo la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione, che non richiede né una specifica motivazione, né la comunicazione di avvio del procedimento e non coinvolge alcuna tutela dell’affidamento.
Avverso tale sentenza -OMISSIS- ha proposto appello, deducendo: 1) la violazione degli artt. 34, 39, 64 c.p.a. e 112 c.p.c., oltre all’errore revocatorio, in quanto la sentenza ha omesso ogni pronuncia in ordine alla prova testimoniale formulata nel ricorso introduttivo (reiterata in questa sede ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.), diretta a dimostrare che “il compendio immobiliare in esame della superficie complessiva di circa mq 200 in parte era stato realizzato prima del 1967 e in parte era stato oggetto di domanda di condono presentata al Comune il giorno 1 marzo 1995”; 2) l’erroneità della decisione a) sul primo motivo del ricorso introduttivo e la violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost., 11 delle preleggi, 31 d.P.R. 380 del 2001, 2 della legge n. 426 del 1998 e 29 della legge n. 394 del 1991, stante l’incompetenza dell’Ente Parco del Vesuvio, sia perché le opere sono state realizzare prima della sua istituzione nel 1995 (e prima dell’adozione della disciplina asseritamente violata), sia perché le sue prerogative sono limitate alle sole attività svolte in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, mentre nella sentenza si è esclusa l’anteriorità dell’opera al 1967 ed al 1993, in base ad una inesatta applicazione dei principi regolatori del riparto dell’onere della prova, essendo tenuta la ricorrente a fornire solo un principio di prova, e senza alcuna valutazione delle dichiarazioni dei venditori dell’immobile, della perizia giurata allegata alla compravendita, del valore non assoluto o vincolante della pratica di condono del 1995, in cui, peraltro, i manufatti contestati non sono inclusi perché anteriori al 1967 e legittimi; b) sul secondo motivo del ricorso introduttivo, attribuendo l’art. 29 della legge n. 394 del 1991 all’Ente Parco il solo potere di ordinare la demolizione in danno, ma non anche di disporre l’acquisizione al suo patrimonio; c)sul terzo motivo di ricorso introduttivo, stante l’inesistenza dei presupposti del provvedimento adottato ed il difetto di istruttoria; d) sul quarto motivo del ricorso introduttivo, in quanto la sentenza è incorsa in eccesso di potere giurisdizionale, avendo invaso la discrezionalità amministrativa, nel ritenere inammissibile la domanda di condono su cui il Comune non si è ancora pronunciato e nel ritenere conseguentemente legittimo il provvedimento adottato; e) sul quinto motivo di ricorso, in quanto l’Ente avrebbe dovuto motivare in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico sul legittimo affidamento del privato; f)sul sesto motivo del ricorso introduttivo, in quanto il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato nei confronti dei reali responsabili dei presunti abusi edilizi, tenuto conto dell’archiviazione disposta nei propri confronti; g) sul settimo motivo del ricorso introduttivo, essendo doverosa la comunicazione dell’avvio del procedimento in una fattispecie, come la presente, in cui l’apporto collaborativo della destinataria avrebbe condotto a differenti soluzioni; 3) la violazione degli artt. 34 e 39 c.p.a. e 112 c.p.c., oltre all’errore revocatorio non essendosi la sentenza pronunciata sull’ottavo motivo di ricorso, con cui si è dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto differenziare le sanzioni in demolitorie e pecuniarie, distinguendo le opere abusive contestate.
L’Ente Parco si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello, mentre non si sono costituiti i controinteressati.
All’esito dello scambio di ulteriori memorie, in cui parte appellante ha ribadito la necessità della prova dedotta anche al fine di dimostrare la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso ed ha invocato il principio di non contestazione in ordine alle censure di appello su cui la controparte non ha specificamente replicato, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2.L’appello è infondato.
2.1. Il primo motivo non merita accoglimento, essendo stata la prova testimoniale implicitamente rigettata, in quanto ritenuta superflua, alla luce della documentazione in atti.
Ad integrazione della sentenza impugnata può, peraltro, osservarsi che i testi indicati avrebbero potuto riferire solo ed esclusivamente in ordine allo stato dell’immobile al momento della compravendita nel 2018 e non anche in epoca anteriore al 1967 o al momento della presentazione dell’istanza di condono, per cui la relativa prova è irrilevante. Né ai fini della decisione della causa è significativo l’accertamento degli autori degli abusi (se la ricorrente appellante o i suoi danti causa inter vivos), posto che l’ordinanza di demolizione può essere legittimamente adottata nei confronti del proprietario dell’abuso, anche se non ne è l’autore, salve le eventuali azioni civili del compratore nei confronti dei venditori, che, però, restano estranee al presente giudizio. In proposito va rilevato che non vi è alcun obbligo dell’Amministrazione di procedere nei confronti degli autori dell’abuso, i quali potrebbero non avere più la disponibilità dell’immobile e non essere in grado di procedere alla riduzione in pristino. In particolare, l’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario (tra le altre: Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024 , n. 3574; v. anche Consiglio di Stato sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1617, secondo cui i provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili dovendosi prescindere dagli eventuali rapporti interprivati tra gli autori degli abusi e i proprietari).
2.2. Per quanto riguarda il rigetto dei motivi formulati in primo grado, la sentenza risulta corretta.
In primo luogo i giudici di primo grado hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere della prova, in base a cui grava sul ricorrente l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicarne la ragionevole certezza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 8 luglio 2025, n. 5949). Nel caso di specie, proprio dall’istanza di condono risulta che lo stato dell’immobile nel 1995 era completamente diverso da quello attuale, come evidenziato nel provvedimento impugnato (ad esempio, la superficie risultava inferiore, mancavano il manufatto B, la piscina e la tettoia). Dagli elementi probatori desumibili dall’atto di compravendita si ricava la consistenza dell’immobile nel 2018, ma non la realizzazione delle opere contestate con il provvedimento impugnato in epoca in cui non era necessario alcun titolo edilizio. Al contrario, elementi in senso contrario si evincono dalla pratica di condono e dallo stesso appello, avendo ammesso la stessa appellante che la piscina e la tettoria sono state realizzate successivamente alla compravendita.
Per le restanti doglianze, oltre a richiamare quanto già osservato al punto 2.1, deve rilevarsi che l'ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene, come avvenuto nel caso di specie, la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l’individuazione delle violazioni accertate (Cons. Stato, Sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6301) e che, costituendo un atto dovuto e vincolato, il mancato avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 non può assumere rilievo, in virtù del successivo art. 21-octies, qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3168). Nel caso di specie, peraltro, neppure in giudizio l’appellante ha indicato elementi idonei ad escludere la necessità della demolizione, risultando irrilevante, come già evidenziato, l’eventuale realizzazione dell’opera da parte di altri soggetti, mentre il mutato stato dei luoghi, in assenza dei titoli necessari, risulta pienamente ed inequivocabilmente accertato.
Solo per completezza deve rilevarsi che sono inammissibili, per difetto di interesse, sia la doglianza sulla mancata attribuzione del potere acquisitivo all’Ente Parco, visto che non è stata impugnato un provvedimento di acquisizione del bene, ma un’ordinanza di demolizione, sia quella sulla decisione nonostante la pendenza dell’istanza di condono, non essendosi aggredita la ratio decidendi del rigetto, costituita dalla diversità delle opere in esame rispetto a quelle oggetto del condono.
2.3. Per quanto concerne l’ultima doglianza, la censura relativa alla necessità di distinguere le tipologie di abuso riscontrate, è stata implicitamente rigettata, anche se non esaminata specificamente, per cui si sarebbe dovuta denunciare al più l’omessa motivazione, che, tuttavia, può essere integrata in questa sede. Invero, il motivo risulta generico, oltre che infondato, posto che l’opera abusiva viene considerata unitariamente, secondo la costanza giurisprudenza di questo Consiglio (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2025, n. 7873, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio; ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa).
3. In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’integrazione, per alcuni aspetti, della motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
CE AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AR | IO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.