TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 129/2025 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Ventura e Parte_1
dall'avv. Elisa Amadeo
RICORRENTE
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Guido Barzazi
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, già professore associato confermato presso l'Università di Trieste, ha dedotto: Parte di averprestato attività assistenziale presso l' convenuta sino al 31.07.2023, quale direttore della struttura complessa Igiene e sanità pubblica, con cessazione del rapporto di lavoro e passaggio in quiescenza a far data dal 1.08.2023; che al momento della cessazione del rapporto di lavoro erano residuate complessivamente 166 giornate di ferie maturate e non godute, delle quali 16 giornate non godute per l'anno del pensionamento e 150 giornate non godute in periodo antecedente;
di non aver ricevuto il pagamento dell'indennità per ferie non godute;
che durante l'anno 2022 la Struttura complessa igiene e sanità pubblica da lui diretta era stata trasferita dall'IRCSS all' CP_2 Controparte_3
, poi divenuta , con conseguente necessità da parte sua, in qualità
[...] Controparte_4
di dirigente, di curare i passaggi amministrativi e organizzativi necessari, essendo la struttura centro di riferimento per la diagnosi delle infezioni da coronavirus;
che l'unità da egli diretta doveva affrontare la gestione della pandemia da COVID-19 e che tale struttura risentiva della carenza di dirigenza medica;
che sino alla fine del 2022 i dirigenti erano solo due, con conseguente impossibilità di programmare le ferie proprie e degli altri medici senza creare disservizi all'utenza e all'unità dallo stesso diretta;
che in data 7.07.2022, Parte l' gli chiedeva di predisporre un piano di recupero delle ferie, specificando che, in difetto, la Direzione competente avrebbe provveduto al collocamento in ferie;
che egli rrispondeva in data 22.09.2022 specificando che “…l'accumulo di giorni di ferie arretrate è dovuto in buona parte alla situazione emergenziale legata al trasferimento della SC UCO
Igiene dal ad ASUITS/ASUGI ed alla gestione della pandemia COVID-19 ed ha CP_2
risentito della più volte segnalata carenza cronica di dirigenti …che ha comportato una difficoltà materiale nella programmazione delle ferie…” indicando un piano per il recupero delle ferie che si impegnava ad attuare, specificando che, attesa“…la fase di profonda riorganizzazione e di innovazione tecnologica della struttura…” era improbabile riuscire ad aumentare significativamente le giornate di ferie previste dal piano di rientro;
che l' CP_1
resistente non predisponeva alcun piano di collocamento d'ufficio e nonassumeva iniziative di carattere organizzativo idonee a rendere possibile la fruizione delle ferie.
Pertanto, egli ha adito il Tribunale in epigrafe e ha concluso chiedendo di:
2 “1) accertare e dichiarare che alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente aveva maturato e non goduto di un numero complessivo di 166 giornate di ferie;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di ferie non godute ex art. 32
CCNL applicato nella misura contrattualmente prevista;
conseguentemente condannare l'
[...]
convenuta a corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità di CP_1
ferie non godute, tenuto conto di un monte orario maturato pari a 166 giornate, nonché alle conseguenti differenze retributive in ragione dell'incidenza di tale istituto retributivo ai fini del trattamento di fine servizio, con accessori di legge”.
Parte L' convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed in infatti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello da loro instaurato con l'azienda ospedaliera
(anche qualora questa ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero - universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza per cui, quando il datore di lavoro si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda; perciò,
3 opera il principio generale dell'art. 63, comma primo, del decreto legislativo n. 165 del
2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., sez. un., 7 maggio 2020, n. 8633, ord.).
Tanto premesso, il thema decidendum attiene al diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute nel periodo di lavoro effettuato alle dipendenze della resistente.
Occorre, a questo punto, individuare il dato normativo di riferimento e ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia.
L'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95-2012, convertito nella legge 135-2012, ha previsto che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anchedi qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La norma citata è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità ed stata considerata legittima dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 95-2016 ha stabilito che: “Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore corre il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o
4 ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”.
Tuttavia, la Corte ha affermato che il diritto inderogabile alle ferie “sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.”
In sintesi, l'intervento della Corte Costituzionale ha precisato che esigenze primarie di contenimento della spesa pubblica impongono una regola generale di divieto di monetizzazione delle ferie maturate dal lavoratore allorquando il loro mancato godimento dipenda da una scelta personale di quest'ultimo o da eventi che siano prevedibili. Tale principio incontra un'eccezione qualora la mancata fruizione delle ferie dipenda da malattia o altra causa non imputabile direttamente al lavoratore.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.
In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
La disciplina enucleata, dunque, non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla
Costituzione (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adattata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto in questione è riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, e mira a reintegrare le sue energie psico-fisiche e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e
5 culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi personali.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a “una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute” (cfr. ex plurimis,
Corte di Giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44;
Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Do.).
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C- 350/106 e C-520/06, Sc.-Ho. e ed altri). CP_5
Con specifico riferimento alla figura del dirigente medico, poi, la giurisprudenza ha statuito che: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)” (Cassazione civile sez. lav.,
06/06/2022, n.18140).
Nel quadro generale così tracciato, è però nuovamente intervenuta di recente la giurisprudenza sovranazionale, la quale, espressasi in sede di rinvio pregiudiziale sollevato da un Tribunale italiano, ha ampliato le maglie della tutela del diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie non godute.
6 Ed invero, secondo Corte giustizia UE sez. I, 18/01/2024, n.218, “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
L'interpretazione della Corte di Giustizia, dunque, ha portata innovativa ed ha superato la precedente impostazione giurisprudenziale prevedendo, in ogni caso, il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie indipendentemente da ragioni connesse alla tenuta dei conti pubblici e alle esigenze di equilibrio di bilancio.
Il predetto orientamento è stato confermato da Corte di giustizia UE sez. VI, 24/07/2024,
n.689 ad avviso della quale: “La normativa italiano che limita il diritto all'indennità per le ferie non godute da parte dei dipendenti pubblici è in contrasto con il diritto UE, anche se tale provvedimento è stato preso con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e ciò in quanto una protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico. Tale indennità spetta anche al lavoratore che, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo”
La giurisprudenza interna successiva a tali pronunce ne ha recepito i principi, delineandone dei contemperamenti. Secondo T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. V, 24/05/2024, n.1756, “Alla luce della recentissima pronuncia della Corte giustizia Unione Europea, sez. I — 18/1/2024
n. 218/2, poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore ed è un diritto irrinunciabile per il lavoratore, è il datore stesso che ha l'onere di provare
l'adempimento, ovvero l'offerta di adempimento, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., e dunque spetta a quest'ultimo, per potersi sottrarre legittimamente alla monetizzazione delle
7 ferie non godute, dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento e che il lavoratore abbia deciso di non aderire alla richiesta, ai sensi degli artt. 1207 e 1217 c.c.”.
Altresì, Cass. Sez. Lav. 16 dicembre 2024 n. 32660 ha stabilito che: “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
In coerenza con i suddetti interventi giurisprudenziali, anche la Corte dei Conti in sede consultiva, così come allegato dalla resistente, ha ritenuto che: “Appare pertanto evidente il principio in base al quale al dipendente che non abbia usufruito delle ferie spetta sempre la
"monetizzazione" delle stesse ad eccezione della circostanza in cui sia lo stesso dipendente ad aver scelto di non usufruirne pur avendone la possibilità (con onere della prova in capo al datore di lavoro: ne deriva, pertanto, una forma di responsabilizzazione del dirigente/datore di lavoro che dovrà annualmente mettere in condizione i dipendenti di usufruire delle ferie - ad esempio predisponendo idoneo piano ferie)” (Corte dei conti sezione regionale di controllo della Toscana parere del 30/05/2024, n. 129).
Ebbene, applicando i principi sopraesposti al caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente alla data del pensionamento ha maturato 166 giorni di ferie non godute e che Parte con comunicazione del 7.07.2022 l' ha chiesto all'attore di predisporre un piano di recupero delle ferie. In risposta a tale missiva il ha comunicato che l'accumulo dei Pt_1
giorni di ferie arretrate era dovuto in buona parte alla situazione emergenziale legata al trasferimento della SC UCO Igiene dal ad ASUITS/ASUGI ed alla gestione della CP_2
pandemia COVID-19 e risentiva della più volte segnalata carenza cronica di dirigenti. A seguito di tale scambio di comunicazioni, non si riscontravano altri provvedimenti
Parte dell'
Parte Ebbene, dagli atti di causa si evince che l' datrice non solo non ha formalmente adottato un piano di ferie per il ricorrente, ma, soprattutto, non ha fornito la prova di avere
8 assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era
CP_ preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. L' resistente, infatti, si è limitata a depositare le delibere che individuavano il sostituto del ricorrente, in qualità di
Direttore di struttura complessa, in caso di godimento ferie o malattia, ma non ha provato di aver adottato le cautele organizzative idonee ad assicurarne la fruizione. Ciò anche in considerazione delle ragioni della mancata fruizione di ferie sollevate dal ricorrente con la comunicazione citata in narrativa legate a ragioni organizzative e di carenza di organico. A Parte ben vedere, infatti, l' ha solo eccepito in memoria, ma non ha provato la circostanza che la struttura complessa gestita dal ricorrente presentasse un organico adeguato al fabbisogno lavorativo.
In assenza di un'adeguata prova circa il comportamento dell'ente convenuto idoneo all'adozione di tutte le decisioni organizzative necessarie per consentire la fruizione delle ferie, l'ente aslino deve essere condannato al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute per il numero di giorni 166 e nella misura prevista dal CCNL che era applicato al rapporto di lavoro tra le parti. Altresì, l'ente deve corrispondere le differenze a titolo di trattamento di fine servizio derivanti dal riconoscimento dell'indennità di ferie non godute.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”
(Cassazione civile sez. lav., 29/01/2016, n.1757).
Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente di condanna esclusivamente per il 50% di quanto riconosciuto dovendo essere condannata per la restante parte l . A tal proposito, deve essere ribadito quanto innanzi esposto in tema Controparte_7
di giurisdizione dove è stato affermato che la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e
9 nell'organizzazione dell'azienda; pertanto, l'unico soggetto legittimato passivo nel caso di Parte specie è l datrice di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Giudice di Trieste, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostituiva per ferie non godute per il numero di giorni 166 nella misura prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti;
c) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive a titolo di trattamento di fine servizio derivanti dal riconoscimento dell'indennità di ferie non godute nella misura di cui al capo b;
d) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in euro 2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Trieste, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 129/2025 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Ventura e Parte_1
dall'avv. Elisa Amadeo
RICORRENTE
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Guido Barzazi
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, già professore associato confermato presso l'Università di Trieste, ha dedotto: Parte di averprestato attività assistenziale presso l' convenuta sino al 31.07.2023, quale direttore della struttura complessa Igiene e sanità pubblica, con cessazione del rapporto di lavoro e passaggio in quiescenza a far data dal 1.08.2023; che al momento della cessazione del rapporto di lavoro erano residuate complessivamente 166 giornate di ferie maturate e non godute, delle quali 16 giornate non godute per l'anno del pensionamento e 150 giornate non godute in periodo antecedente;
di non aver ricevuto il pagamento dell'indennità per ferie non godute;
che durante l'anno 2022 la Struttura complessa igiene e sanità pubblica da lui diretta era stata trasferita dall'IRCSS all' CP_2 Controparte_3
, poi divenuta , con conseguente necessità da parte sua, in qualità
[...] Controparte_4
di dirigente, di curare i passaggi amministrativi e organizzativi necessari, essendo la struttura centro di riferimento per la diagnosi delle infezioni da coronavirus;
che l'unità da egli diretta doveva affrontare la gestione della pandemia da COVID-19 e che tale struttura risentiva della carenza di dirigenza medica;
che sino alla fine del 2022 i dirigenti erano solo due, con conseguente impossibilità di programmare le ferie proprie e degli altri medici senza creare disservizi all'utenza e all'unità dallo stesso diretta;
che in data 7.07.2022, Parte l' gli chiedeva di predisporre un piano di recupero delle ferie, specificando che, in difetto, la Direzione competente avrebbe provveduto al collocamento in ferie;
che egli rrispondeva in data 22.09.2022 specificando che “…l'accumulo di giorni di ferie arretrate è dovuto in buona parte alla situazione emergenziale legata al trasferimento della SC UCO
Igiene dal ad ASUITS/ASUGI ed alla gestione della pandemia COVID-19 ed ha CP_2
risentito della più volte segnalata carenza cronica di dirigenti …che ha comportato una difficoltà materiale nella programmazione delle ferie…” indicando un piano per il recupero delle ferie che si impegnava ad attuare, specificando che, attesa“…la fase di profonda riorganizzazione e di innovazione tecnologica della struttura…” era improbabile riuscire ad aumentare significativamente le giornate di ferie previste dal piano di rientro;
che l' CP_1
resistente non predisponeva alcun piano di collocamento d'ufficio e nonassumeva iniziative di carattere organizzativo idonee a rendere possibile la fruizione delle ferie.
Pertanto, egli ha adito il Tribunale in epigrafe e ha concluso chiedendo di:
2 “1) accertare e dichiarare che alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente aveva maturato e non goduto di un numero complessivo di 166 giornate di ferie;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di ferie non godute ex art. 32
CCNL applicato nella misura contrattualmente prevista;
conseguentemente condannare l'
[...]
convenuta a corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità di CP_1
ferie non godute, tenuto conto di un monte orario maturato pari a 166 giornate, nonché alle conseguenti differenze retributive in ragione dell'incidenza di tale istituto retributivo ai fini del trattamento di fine servizio, con accessori di legge”.
Parte L' convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Ed in infatti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 517 del 1999 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello da loro instaurato con l'azienda ospedaliera
(anche qualora questa ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero - universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza per cui, quando il datore di lavoro si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda; perciò,
3 opera il principio generale dell'art. 63, comma primo, del decreto legislativo n. 165 del
2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., sez. un., 7 maggio 2020, n. 8633, ord.).
Tanto premesso, il thema decidendum attiene al diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute nel periodo di lavoro effettuato alle dipendenze della resistente.
Occorre, a questo punto, individuare il dato normativo di riferimento e ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia.
L'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95-2012, convertito nella legge 135-2012, ha previsto che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anchedi qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La norma citata è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità ed stata considerata legittima dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 95-2016 ha stabilito che: “Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore corre il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o
4 ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”.
Tuttavia, la Corte ha affermato che il diritto inderogabile alle ferie “sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.”
In sintesi, l'intervento della Corte Costituzionale ha precisato che esigenze primarie di contenimento della spesa pubblica impongono una regola generale di divieto di monetizzazione delle ferie maturate dal lavoratore allorquando il loro mancato godimento dipenda da una scelta personale di quest'ultimo o da eventi che siano prevedibili. Tale principio incontra un'eccezione qualora la mancata fruizione delle ferie dipenda da malattia o altra causa non imputabile direttamente al lavoratore.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.
In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
La disciplina enucleata, dunque, non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla
Costituzione (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adattata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto in questione è riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, e mira a reintegrare le sue energie psico-fisiche e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e
5 culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi personali.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a “una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute” (cfr. ex plurimis,
Corte di Giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44;
Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Do.).
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C- 350/106 e C-520/06, Sc.-Ho. e ed altri). CP_5
Con specifico riferimento alla figura del dirigente medico, poi, la giurisprudenza ha statuito che: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)” (Cassazione civile sez. lav.,
06/06/2022, n.18140).
Nel quadro generale così tracciato, è però nuovamente intervenuta di recente la giurisprudenza sovranazionale, la quale, espressasi in sede di rinvio pregiudiziale sollevato da un Tribunale italiano, ha ampliato le maglie della tutela del diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie non godute.
6 Ed invero, secondo Corte giustizia UE sez. I, 18/01/2024, n.218, “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
L'interpretazione della Corte di Giustizia, dunque, ha portata innovativa ed ha superato la precedente impostazione giurisprudenziale prevedendo, in ogni caso, il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie indipendentemente da ragioni connesse alla tenuta dei conti pubblici e alle esigenze di equilibrio di bilancio.
Il predetto orientamento è stato confermato da Corte di giustizia UE sez. VI, 24/07/2024,
n.689 ad avviso della quale: “La normativa italiano che limita il diritto all'indennità per le ferie non godute da parte dei dipendenti pubblici è in contrasto con il diritto UE, anche se tale provvedimento è stato preso con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e ciò in quanto una protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico. Tale indennità spetta anche al lavoratore che, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo”
La giurisprudenza interna successiva a tali pronunce ne ha recepito i principi, delineandone dei contemperamenti. Secondo T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. V, 24/05/2024, n.1756, “Alla luce della recentissima pronuncia della Corte giustizia Unione Europea, sez. I — 18/1/2024
n. 218/2, poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore ed è un diritto irrinunciabile per il lavoratore, è il datore stesso che ha l'onere di provare
l'adempimento, ovvero l'offerta di adempimento, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., e dunque spetta a quest'ultimo, per potersi sottrarre legittimamente alla monetizzazione delle
7 ferie non godute, dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento e che il lavoratore abbia deciso di non aderire alla richiesta, ai sensi degli artt. 1207 e 1217 c.c.”.
Altresì, Cass. Sez. Lav. 16 dicembre 2024 n. 32660 ha stabilito che: “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
In coerenza con i suddetti interventi giurisprudenziali, anche la Corte dei Conti in sede consultiva, così come allegato dalla resistente, ha ritenuto che: “Appare pertanto evidente il principio in base al quale al dipendente che non abbia usufruito delle ferie spetta sempre la
"monetizzazione" delle stesse ad eccezione della circostanza in cui sia lo stesso dipendente ad aver scelto di non usufruirne pur avendone la possibilità (con onere della prova in capo al datore di lavoro: ne deriva, pertanto, una forma di responsabilizzazione del dirigente/datore di lavoro che dovrà annualmente mettere in condizione i dipendenti di usufruire delle ferie - ad esempio predisponendo idoneo piano ferie)” (Corte dei conti sezione regionale di controllo della Toscana parere del 30/05/2024, n. 129).
Ebbene, applicando i principi sopraesposti al caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente alla data del pensionamento ha maturato 166 giorni di ferie non godute e che Parte con comunicazione del 7.07.2022 l' ha chiesto all'attore di predisporre un piano di recupero delle ferie. In risposta a tale missiva il ha comunicato che l'accumulo dei Pt_1
giorni di ferie arretrate era dovuto in buona parte alla situazione emergenziale legata al trasferimento della SC UCO Igiene dal ad ASUITS/ASUGI ed alla gestione della CP_2
pandemia COVID-19 e risentiva della più volte segnalata carenza cronica di dirigenti. A seguito di tale scambio di comunicazioni, non si riscontravano altri provvedimenti
Parte dell'
Parte Ebbene, dagli atti di causa si evince che l' datrice non solo non ha formalmente adottato un piano di ferie per il ricorrente, ma, soprattutto, non ha fornito la prova di avere
8 assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era
CP_ preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. L' resistente, infatti, si è limitata a depositare le delibere che individuavano il sostituto del ricorrente, in qualità di
Direttore di struttura complessa, in caso di godimento ferie o malattia, ma non ha provato di aver adottato le cautele organizzative idonee ad assicurarne la fruizione. Ciò anche in considerazione delle ragioni della mancata fruizione di ferie sollevate dal ricorrente con la comunicazione citata in narrativa legate a ragioni organizzative e di carenza di organico. A Parte ben vedere, infatti, l' ha solo eccepito in memoria, ma non ha provato la circostanza che la struttura complessa gestita dal ricorrente presentasse un organico adeguato al fabbisogno lavorativo.
In assenza di un'adeguata prova circa il comportamento dell'ente convenuto idoneo all'adozione di tutte le decisioni organizzative necessarie per consentire la fruizione delle ferie, l'ente aslino deve essere condannato al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute per il numero di giorni 166 e nella misura prevista dal CCNL che era applicato al rapporto di lavoro tra le parti. Altresì, l'ente deve corrispondere le differenze a titolo di trattamento di fine servizio derivanti dal riconoscimento dell'indennità di ferie non godute.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione”
(Cassazione civile sez. lav., 29/01/2016, n.1757).
Da ultimo, deve essere rigettata l'eccezione di parte resistente di condanna esclusivamente per il 50% di quanto riconosciuto dovendo essere condannata per la restante parte l . A tal proposito, deve essere ribadito quanto innanzi esposto in tema Controparte_7
di giurisdizione dove è stato affermato che la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e
9 nell'organizzazione dell'azienda; pertanto, l'unico soggetto legittimato passivo nel caso di Parte specie è l datrice di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Giudice di Trieste, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostituiva per ferie non godute per il numero di giorni 166 nella misura prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti;
c) Per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive a titolo di trattamento di fine servizio derivanti dal riconoscimento dell'indennità di ferie non godute nella misura di cui al capo b;
d) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in euro 2.109,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Trieste, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
10