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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1530/2021 depositato il 23/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF90414036412020 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF90414036412020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF90414036412020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2021 la Ricorrente_1 proponeva opposizione a avviso di accertamento, emesso a seguito di inserimento dell'associazione nell'elenco predisposto dalla Direzione Centrale – Ufficio Analisi e controllo, riguardo ai soggetti che, nel periodo d'imposta 2015, hanno fruito delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/91 e per i quali risultano elementi che costituiscono indici di rischio dell'utilizzo abusivo delle misure di favore riguardanti lo specifico settore di appartenenza, è stata accertata l'indebita fruizione delle disposizioni agevolative previste dalla legge 398/1991, con conseguente determinazione di un reddito di impresa di €.133.760,00
e la richiesta delle relative imposte dovute, più interessi e sanzioni.
Deduceva con separati motivi Violazione dell'art.
4-octies del DL 30 aprile 2019, n.34 , convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58- Circolare n.17/E del 22 giugno 2020 – Obbligo di invito al contraddittorio. Violazione del contraddittorio – Violazione del diritto di difesa- Violazione dello statuto del contribuente. Mancato contraddittorio e la non valutazione delle deduzioni difensive ex art.12, comma 7, legge n.212/2000- Violazione diritto di difesa del contribuente – Nullità ed inesistenza dell'atto.
Contraddittorietà sulla data di emissione dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate chiedendo la inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
In data 19.6.2023 il legale rappresentante della Associazione presentava due separate domande di rottamazione con nn. identificativi: W-2023061907355425 e W2023061907354486 nelle quali sono indicate le predette iscrizioni a ruolo nn. 70021017160186007000 e 70022017466700006000, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Con ordinanza del 27.09.2023 la Corte sospendeva il giudizio.
Di poi il giudizio veniva riattivato a mezzo avviso di trattazione.
Alla udienza del 22.01.2026 la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto si evidenzia che alla data del 18/06/2021, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso effettuata all'Ufficio il 29/04/2021 , presso la TP non risultava depositato ed iscritto a ruolo nessun ricorso della Ricorrente_1.
Conseguentemente con decreto presidenziale n. 677/20210 depositato l'8/07/2021, comunicato in data
19/07/2021 al difensore della parte, veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancata costituzione in giudizio.
In data 23 luglio 2021 l'Associazione Sportiva provvedeva alla tardiva costituzione in giudizio mediante il deposito del ricorso presso la segreteria della TP , che veniva iscritto a ruolo con RG 1530 /2021 ed assegnato a questa sezione della Commissione Tributaria.
In data 29/09/2021 la parte notificava all'ufficio reclamo avverso il citato decreto presidenziale.
Preliminarmente deve darsi atto che la questione sollevata da Agenzia delle Entrate circa la tempestività del reclamo avverso il decreto n. 667/21 non può essere delibata in questa sede, essendo stata già oggetto di sentenza n. 1387/23 del 24.04.2023, pubblicata in data 8.05.2023, con la quale la Sezione I della Corte, adita in sede di reclamo, ha pronunziato il rigetto del suddetto reclamo, confermando la tardività della costituzione in giudizio.
La detta pronunzia esplica effetto sul presente giudizio, nel quale, peraltro, la parte non ha formulato alcuna istanza di rimessione in termini, già proposta nel giudizio di reclamo e sulla quale è intervenuta decisione negativa sul presupposto della ininfluenza dello stato di malattia del difensore.
Di tal che il presente giudizio, nel quale si è verificata la tardiva costituzione della parte ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile, conformemente alla richiesta del resistente, ai sensi dell'art 22 D.Lgs 546/22
e succ. mod.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.100,00.
Salerno 22.01.2026
Il Presidente Est
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1530/2021 depositato il 23/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF90414036412020 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF90414036412020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF90414036412020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2021 la Ricorrente_1 proponeva opposizione a avviso di accertamento, emesso a seguito di inserimento dell'associazione nell'elenco predisposto dalla Direzione Centrale – Ufficio Analisi e controllo, riguardo ai soggetti che, nel periodo d'imposta 2015, hanno fruito delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/91 e per i quali risultano elementi che costituiscono indici di rischio dell'utilizzo abusivo delle misure di favore riguardanti lo specifico settore di appartenenza, è stata accertata l'indebita fruizione delle disposizioni agevolative previste dalla legge 398/1991, con conseguente determinazione di un reddito di impresa di €.133.760,00
e la richiesta delle relative imposte dovute, più interessi e sanzioni.
Deduceva con separati motivi Violazione dell'art.
4-octies del DL 30 aprile 2019, n.34 , convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58- Circolare n.17/E del 22 giugno 2020 – Obbligo di invito al contraddittorio. Violazione del contraddittorio – Violazione del diritto di difesa- Violazione dello statuto del contribuente. Mancato contraddittorio e la non valutazione delle deduzioni difensive ex art.12, comma 7, legge n.212/2000- Violazione diritto di difesa del contribuente – Nullità ed inesistenza dell'atto.
Contraddittorietà sulla data di emissione dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva Agenzia delle Entrate chiedendo la inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
In data 19.6.2023 il legale rappresentante della Associazione presentava due separate domande di rottamazione con nn. identificativi: W-2023061907355425 e W2023061907354486 nelle quali sono indicate le predette iscrizioni a ruolo nn. 70021017160186007000 e 70022017466700006000, assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
Con ordinanza del 27.09.2023 la Corte sospendeva il giudizio.
Di poi il giudizio veniva riattivato a mezzo avviso di trattazione.
Alla udienza del 22.01.2026 la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto si evidenzia che alla data del 18/06/2021, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso effettuata all'Ufficio il 29/04/2021 , presso la TP non risultava depositato ed iscritto a ruolo nessun ricorso della Ricorrente_1.
Conseguentemente con decreto presidenziale n. 677/20210 depositato l'8/07/2021, comunicato in data
19/07/2021 al difensore della parte, veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancata costituzione in giudizio.
In data 23 luglio 2021 l'Associazione Sportiva provvedeva alla tardiva costituzione in giudizio mediante il deposito del ricorso presso la segreteria della TP , che veniva iscritto a ruolo con RG 1530 /2021 ed assegnato a questa sezione della Commissione Tributaria.
In data 29/09/2021 la parte notificava all'ufficio reclamo avverso il citato decreto presidenziale.
Preliminarmente deve darsi atto che la questione sollevata da Agenzia delle Entrate circa la tempestività del reclamo avverso il decreto n. 667/21 non può essere delibata in questa sede, essendo stata già oggetto di sentenza n. 1387/23 del 24.04.2023, pubblicata in data 8.05.2023, con la quale la Sezione I della Corte, adita in sede di reclamo, ha pronunziato il rigetto del suddetto reclamo, confermando la tardività della costituzione in giudizio.
La detta pronunzia esplica effetto sul presente giudizio, nel quale, peraltro, la parte non ha formulato alcuna istanza di rimessione in termini, già proposta nel giudizio di reclamo e sulla quale è intervenuta decisione negativa sul presupposto della ininfluenza dello stato di malattia del difensore.
Di tal che il presente giudizio, nel quale si è verificata la tardiva costituzione della parte ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile, conformemente alla richiesta del resistente, ai sensi dell'art 22 D.Lgs 546/22
e succ. mod.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.100,00.
Salerno 22.01.2026
Il Presidente Est
Dott.ssa Ornella Crespi