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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7238/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iafano Parte_1 C.F._1 RO (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1 Balsamo Rosa ( ) e dell'Avv. Annunziata Antonio (C.F. C.F._3 ; C.F._4 APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – formulava appello avverso la sentenza n. 2156/2020, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di in data 04.08.2020 e pubblicata in data 07.08.2020, con la quale era Parte_2 stata rigettata la domanda avanzata dalla stessa nei confronti del . Parte_2
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
1 • in data 16.11.2015, alle ore 15.30 circa, in , mentre passeggiava in Via Parte_2
Vittorio Emanuele, inciampava a causa di un'insidia rappresentata da una buca causata da una disconnessione della pavimentazione, che era coperta da foglie, erba e carta;
• a causa di tale incidente, l'attrice cadeva a terra sul fianco sinistro;
• a seguito della caduta, in pari data, la stessa si recava al Pronto Soccorso della Casa di Cura
“Villa dei Fiori” di Acerra, ove le veniva refertata una “frattura dell'apofisi coronoide e del capitello radiale sx”, che dava luogo a un'invalidità permanente pari al 3%;
• la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al , in qualità Parte_2 di custode della strada.
L'attrice, pertanto, chiedeva la condanna della controparte, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di rigettava la domanda Parte_2 in questione. In particolare, affermava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provata la dinamica prospettata in citazione.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 deducendo l'erronea valutazione della prova testimoniale, nonché l'omessa motivazione in merito alla negata CTU medico-legale.
Pertanto, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accogliendo la domanda formulata in primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 06.05.2021, si costituiva in giudizio il
[...]
, argomentando circa l'infondatezza dell'appello; ne chiedeva il rigetto, con Parte_2 conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, infatti, veniva pubblicata il 07.08.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data
15.12.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione
2 a ruolo è avvenuta in data 16.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, con il primo motivo d'appello è stata censurata la valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado, rilevando che il Giudice di Pace ha erroneamente affermato che il sinistro non è provato.
Tale motivo è infondato.
3.1 – Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/04/2013, n. 8935; Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n. 23919).
Ciò implica che il custode sia esposto a una responsabilità di tipo oggettivo, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.
20943).
Il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare soltanto il danno e il nesso causale tra il medesimo e la cosa in custodia;
peraltro, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.) , ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.), tale da
3 rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017,
n.11526; Cassazione civile sez. VI, 20/10/2015, n. 21212; Cassazione civile sez. III, 13/03/2013,
n. 6306).
3.2 – Nel caso di specie, l'odierna appellante, al fine di provare il sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione, ha chiesto l'escussione del teste condivisibilmente Testimone_1 ritenuto inattendibile dal Giudice di Pace.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988; Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n. 9630).
Il teste escusso nel corso del giudizio di primo grado è il figlio dell'odierna appellante;
lo stretto legame di parentela sussistente con la parte processuale costituisce un significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue dichiarazioni.
Tale inattendibilità, del resto, si desume anche dall'oggettiva contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal testimone. Infatti, si evidenzia che il teste ha dichiarato che stava camminando insieme a sua madre, quando la stessa inciampava, “a causa di una buca presente sul tratto del marciapiede e precisamente creata dalla disconnessione della pavimentazione”.
Egli ha riconosciuto la buca menzionata all'interno delle fotografie che gli sono state mostrate
(prodotte da parte attrice), da cui si evince che la medesima era adiacente al cordolo del marciapiede e, quindi, si trovava sullo stesso lato della carreggiata;
del resto, all'interno della richiesta risarcitoria trasmessa al la danneggiata ha rappresentato che la caduta è stata Pt_2 causata “dalla disconnessione creata dal dislivello creato tra il cordolo del ciglio del suddetto marciapiedi e la buca della pavimentazione”. Allo stesso tempo, il teste ha affermato che “il tratto di marciapiede percorribile era molto ristretto, perché alla destra vi erano le abitazioni e a sinistra vi erano le auto parcheggiate maldestramente sul marciapiede ovvero con le ruote destre sullo stesso”; in altri termini, il lato del marciapiede confinante con la carreggiata non era
4 percorribile, poiché erano presenti delle auto in sosta, per cui i pedoni dovevano camminare dal lato del marciapiede adiacente alle abitazioni;
quel lato, secondo il teste, era “l'unico utile”, poiché, per evitarlo, avrebbero dovuto camminare lungo la carreggiata.
Secondo la ricostruzione offerta dal teste, dunque, la buca si trovava sul lato del marciapiede adiacente alla carreggiata;
quello stesso lato, però, era occupato dalla auto che sostavano al di sopra del marciapiede;
non si comprende, dunque, in che modo la buca citata abbia potuto cagionare la caduta dell'attrice, dato che i pedoni erano costretti camminare sul lato del marciapiede adiacente alle abitazioni e non su quello in cui si trovava l'insidia.
Tale contraddizione è particolarmente significativa, poiché riguarda proprio l'individuazione della causa della caduta, creando incertezza in merito alla rilevanza eziologica della buca indicata;
la stessa costituisce un indice oggettivo che, unitamente al citato elemento soggettivo, impone di affermare l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, che, dunque, non sono idonee a provare il sinistro per cui è causa.
3.3 – Peraltro, un ulteriore profilo di incertezza del quadro probatorio emerge dalla contraddizione sussistente tra la ricostruzione dei fatti contenuta all'interno dell'atto di citazione e la documentazione versata in atti. Nell'atto introduttivo, infatti, l'attrice ha affermato di essersi recata al Pronto Soccorso nello stesso giorno dell'incidente; dal referto medico, invece, si desume che ella, pur avendo subito una frattura, vi si è inspiegabilmente recata soltanto due giorni dopo.
Tale documento, dunque, non corrobora la prospettazione attorea, ma la contraddice.
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, il motivo d'appello esaminato è infondato, poiché, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, parte attrice non ha provato la sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e la cosa sottoposta alla custodia del Pt_2 convenuto.
4 – Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la mancanza di motivazione in merito al rigetto dell'istanza di ammissione di CTU.
Neppure tale doglianza può essere accolta.
4.1– Invero, la consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento finalizzato alla valutazione tecnica delle prove (e non una prova vera e propria); pertanto, essa è sottratta alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del Giudice, rientrando tra i suoi poteri
5 discrezionali la decisione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario;
conseguentemente, anche se la stessa è richiesta dalla parte, la motivazione dell'eventuale diniego può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni formulate dal Giudice e dall'esame del quadro probatorio effettuato dallo stesso (Cassazione civile sez. III, 16/09/2025,
n. 25358; Cassazione civile sez. I, 05/07/2007, n. 15219).
Del resto, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di indagine che non può servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onus probandi, né può essere utilizzato al fine di esonerare la parte stessa dal fornire la prova di quanto assume (cfr. Cassazione civile sez.
III, 7/09/2023, n. 26048).
4.2 – In questa prospettiva, la motivazione relativa all'omessa acquisizione di una CTU è desumibile dalle argomentazioni formulate dal Giudice di primo grado che – ritenendo correttamente che parte attrice non ha provato il sinistro per cui è causa e non potendo adoperare lo strumento in parola ai fini della prova del fatto dannoso – ha ritenuto che non fosse necessario disporre una consulenza tecnica finalizzata a valutare i pregiudizi lamentati dalla parte.
Anche il secondo motivo d'appello, dunque, deve essere rigettato.
5 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – In assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, resta ferma la statuizione relativa alle spese processuali del giudizio primo grado (cfr. Cassazione civile sez. II,
14/10/2024, n. 26623).
5.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore del , delle Parte_2 spese processuali, che liquida in € 850,50 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7238/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Iafano Parte_1 C.F._1 RO (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1 Balsamo Rosa ( ) e dell'Avv. Annunziata Antonio (C.F. C.F._3 ; C.F._4 APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – formulava appello avverso la sentenza n. 2156/2020, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di in data 04.08.2020 e pubblicata in data 07.08.2020, con la quale era Parte_2 stata rigettata la domanda avanzata dalla stessa nei confronti del . Parte_2
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
1 • in data 16.11.2015, alle ore 15.30 circa, in , mentre passeggiava in Via Parte_2
Vittorio Emanuele, inciampava a causa di un'insidia rappresentata da una buca causata da una disconnessione della pavimentazione, che era coperta da foglie, erba e carta;
• a causa di tale incidente, l'attrice cadeva a terra sul fianco sinistro;
• a seguito della caduta, in pari data, la stessa si recava al Pronto Soccorso della Casa di Cura
“Villa dei Fiori” di Acerra, ove le veniva refertata una “frattura dell'apofisi coronoide e del capitello radiale sx”, che dava luogo a un'invalidità permanente pari al 3%;
• la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al , in qualità Parte_2 di custode della strada.
L'attrice, pertanto, chiedeva la condanna della controparte, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di rigettava la domanda Parte_2 in questione. In particolare, affermava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provata la dinamica prospettata in citazione.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 deducendo l'erronea valutazione della prova testimoniale, nonché l'omessa motivazione in merito alla negata CTU medico-legale.
Pertanto, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accogliendo la domanda formulata in primo grado, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 06.05.2021, si costituiva in giudizio il
[...]
, argomentando circa l'infondatezza dell'appello; ne chiedeva il rigetto, con Parte_2 conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, infatti, veniva pubblicata il 07.08.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data
15.12.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione
2 a ruolo è avvenuta in data 16.12.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, con il primo motivo d'appello è stata censurata la valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado, rilevando che il Giudice di Pace ha erroneamente affermato che il sinistro non è provato.
Tale motivo è infondato.
3.1 – Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/04/2013, n. 8935; Cassazione civile sez. III, 22/10/2013, n. 23919).
Ciò implica che il custode sia esposto a una responsabilità di tipo oggettivo, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.
20943).
Il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare soltanto il danno e il nesso causale tra il medesimo e la cosa in custodia;
peraltro, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.) , ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.), tale da
3 rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017,
n.11526; Cassazione civile sez. VI, 20/10/2015, n. 21212; Cassazione civile sez. III, 13/03/2013,
n. 6306).
3.2 – Nel caso di specie, l'odierna appellante, al fine di provare il sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione, ha chiesto l'escussione del teste condivisibilmente Testimone_1 ritenuto inattendibile dal Giudice di Pace.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988; Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n. 9630).
Il teste escusso nel corso del giudizio di primo grado è il figlio dell'odierna appellante;
lo stretto legame di parentela sussistente con la parte processuale costituisce un significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue dichiarazioni.
Tale inattendibilità, del resto, si desume anche dall'oggettiva contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal testimone. Infatti, si evidenzia che il teste ha dichiarato che stava camminando insieme a sua madre, quando la stessa inciampava, “a causa di una buca presente sul tratto del marciapiede e precisamente creata dalla disconnessione della pavimentazione”.
Egli ha riconosciuto la buca menzionata all'interno delle fotografie che gli sono state mostrate
(prodotte da parte attrice), da cui si evince che la medesima era adiacente al cordolo del marciapiede e, quindi, si trovava sullo stesso lato della carreggiata;
del resto, all'interno della richiesta risarcitoria trasmessa al la danneggiata ha rappresentato che la caduta è stata Pt_2 causata “dalla disconnessione creata dal dislivello creato tra il cordolo del ciglio del suddetto marciapiedi e la buca della pavimentazione”. Allo stesso tempo, il teste ha affermato che “il tratto di marciapiede percorribile era molto ristretto, perché alla destra vi erano le abitazioni e a sinistra vi erano le auto parcheggiate maldestramente sul marciapiede ovvero con le ruote destre sullo stesso”; in altri termini, il lato del marciapiede confinante con la carreggiata non era
4 percorribile, poiché erano presenti delle auto in sosta, per cui i pedoni dovevano camminare dal lato del marciapiede adiacente alle abitazioni;
quel lato, secondo il teste, era “l'unico utile”, poiché, per evitarlo, avrebbero dovuto camminare lungo la carreggiata.
Secondo la ricostruzione offerta dal teste, dunque, la buca si trovava sul lato del marciapiede adiacente alla carreggiata;
quello stesso lato, però, era occupato dalla auto che sostavano al di sopra del marciapiede;
non si comprende, dunque, in che modo la buca citata abbia potuto cagionare la caduta dell'attrice, dato che i pedoni erano costretti camminare sul lato del marciapiede adiacente alle abitazioni e non su quello in cui si trovava l'insidia.
Tale contraddizione è particolarmente significativa, poiché riguarda proprio l'individuazione della causa della caduta, creando incertezza in merito alla rilevanza eziologica della buca indicata;
la stessa costituisce un indice oggettivo che, unitamente al citato elemento soggettivo, impone di affermare l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, che, dunque, non sono idonee a provare il sinistro per cui è causa.
3.3 – Peraltro, un ulteriore profilo di incertezza del quadro probatorio emerge dalla contraddizione sussistente tra la ricostruzione dei fatti contenuta all'interno dell'atto di citazione e la documentazione versata in atti. Nell'atto introduttivo, infatti, l'attrice ha affermato di essersi recata al Pronto Soccorso nello stesso giorno dell'incidente; dal referto medico, invece, si desume che ella, pur avendo subito una frattura, vi si è inspiegabilmente recata soltanto due giorni dopo.
Tale documento, dunque, non corrobora la prospettazione attorea, ma la contraddice.
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, il motivo d'appello esaminato è infondato, poiché, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, parte attrice non ha provato la sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e la cosa sottoposta alla custodia del Pt_2 convenuto.
4 – Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la mancanza di motivazione in merito al rigetto dell'istanza di ammissione di CTU.
Neppure tale doglianza può essere accolta.
4.1– Invero, la consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento finalizzato alla valutazione tecnica delle prove (e non una prova vera e propria); pertanto, essa è sottratta alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del Giudice, rientrando tra i suoi poteri
5 discrezionali la decisione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario;
conseguentemente, anche se la stessa è richiesta dalla parte, la motivazione dell'eventuale diniego può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni formulate dal Giudice e dall'esame del quadro probatorio effettuato dallo stesso (Cassazione civile sez. III, 16/09/2025,
n. 25358; Cassazione civile sez. I, 05/07/2007, n. 15219).
Del resto, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di indagine che non può servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onus probandi, né può essere utilizzato al fine di esonerare la parte stessa dal fornire la prova di quanto assume (cfr. Cassazione civile sez.
III, 7/09/2023, n. 26048).
4.2 – In questa prospettiva, la motivazione relativa all'omessa acquisizione di una CTU è desumibile dalle argomentazioni formulate dal Giudice di primo grado che – ritenendo correttamente che parte attrice non ha provato il sinistro per cui è causa e non potendo adoperare lo strumento in parola ai fini della prova del fatto dannoso – ha ritenuto che non fosse necessario disporre una consulenza tecnica finalizzata a valutare i pregiudizi lamentati dalla parte.
Anche il secondo motivo d'appello, dunque, deve essere rigettato.
5 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – In assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, resta ferma la statuizione relativa alle spese processuali del giudizio primo grado (cfr. Cassazione civile sez. II,
14/10/2024, n. 26623).
5.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore del , delle Parte_2 spese processuali, che liquida in € 850,50 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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