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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
IA DO - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
AN AU - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio di primo grado iscritto al n. 731/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Fedrizzi, presso la quale elegge Parte_1 domicilio ordinario e digitale, giusta procura agli atti;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente all'udienza del Parte_2 CP_2
18/11/2025:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con in Parte_1 Controparte_1 data 21.05.2011 a Galati (Romania) e trascritto anche in Moldavia e ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile le relative trascrizioni;
pagina 1 di 7 2) affidare i figli minori , e in via Persona_1 Persona_2 Persona_3 cd. “super-esclusiva” alla madre affinché la stessa possa prendere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, senza il consenso del padre, in particolare quelle attinenti alla residenza, formazione, educazione, salute ed al rinnovo e al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio ai fini turistici, confermando la collocazione dei minori presso la stessa madre, ove manterranno la residenza;
3) mantenere la sospensione delle visite del padre ai tre figli minori;
Controparte_1
4) assegnare la casa familiare con arredi e corredi, sita in Bolzano, via Castel Flavon n. 115/10 condotta in locazione alla ricorrente affinchè vi continui a vivere con i figli minori;
5) statuire che il padre dovrà corrispondere in favore della madre, , a titolo di Parte_1 mantenimento dei tre figli minori, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, l'importo mensile di € 250,00 ciascuno (e quindi € 750,00 complessivi) entro il giorno 10 di
[...] ogni mese, specificando che tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale ASTAT secondo la
Provincia di Bolzano con prima rivalutazione a dicembre 2025 su base dicembre 2024;
6) statuire che il padre è tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori in misura del 50%; per il concetto di spese straordinarie si farà riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Bolzano;
7) disporre che l'assegno unico ed eventuali ulteriori contributi pubblici erogati a favore dei figli, così come le detrazioni fiscali, spetteranno, in via esclusiva, alla madre;
8) statuire che la MO, , con la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto, Parte_1 perderà il cognome che aveva assunto al posto del proprio, riacquistando il proprio Pt_1 CP_2 cognome CP_2
Con condanna del resistente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”. Controparte_1
e dal Pubblico Ministero in data 28/11/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n.
41/2025 di data 18/12/2024, depositata in data 13/01/2025.
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 la parte ricorrente chiedeva congiuntamente la pronuncia di separazione giudiziale e di divorzio, alle conclusioni sopra riportate. La parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del Controparte_1
16/10/2024.
pagina 2 di 7 Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n.
898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione, pronunciata con la sopra richiamata sentenza di separazione, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della riconciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
2. La ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga, in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, la perdita del cognome (il cognome del marito da lei acquistato in Pt_1 conseguenza del matrimonio, celebrato in Romania), con riacquisto del cognome da nubile
; CP_2
La Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottata a Monaco il 5 settembre
1980 (ratificata con L. n. 950/1984), prevede, in relazione al nome e al cognome, l'applicazione della legge nazionale (l'art. 1 della convenzione dispone che “I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato”).
La legge nazionale della ricorrente, rumena, stabilisce che, a fronte del divorzio e in mancanza di un accordo delle parti o di una autorizzazione del giudice, ciascun coniuge riacquisti il cognome che aveva prima del matrimonio (cfr. art. 312, comma 3, del Codice civile rumeno, di cui si riporta una traduzione in italiano: “3) Se non è intervenuto un accordo o se il tribunale non ha dato
l'autorizzazione, ciascuno degli ex coniugi porterà il cognome precedente al matrimonio.”).
Pertanto, la ricorrente, in conseguenza del divorzio e in applicazione della propria legge nazionale, perderà il cognome , del marito, e riacquisterà il proprio cognome da nubile . Pt_1 CP_2
3. Dagli atti emerge altresì che dal matrimonio sono nati i figli minori Persona_1
(nata il [...] a [...]-FI) (nato il [...] in [...]- Persona_2
Moldova) e (nata il [...] a [...]-BZ). Persona_3
Nel corso del giudizio è emerso che il resistente ha tenuto diverse e ripetute Controparte_1 condotte violente nei confronti della MO . e, in alcune Parte_2 CP_2 occasioni, anche nei confronti della LI minore . Le condotte Persona_1 violente avvenivano anche alla presenza degli altri figli minori. Inoltre, il resistente CP_1
in data 28/11/2022 ha abbandonato l'abitazione familiare, sottraendosi completamente ai
[...] propri doveri coniugali e familiari e facendo mancare i mezzi di sussistenza sia ai figli minori che alla MO (doc. 5, 6, 7 e 8 di parte ricorrente). In relazione a tali condotte veniva instaurato, a carico del resistente, un procedimento penale (N. R.G.N.R. 7693/2022; N. 2932/23 R.G. G.U.P.) in pagina 3 di 7 cui il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).
Si aggiunge che, durante l'estate del 2023, il resistente avrebbe anche lasciato il territorio italiano, abbandonando definitivamente la casa familiare (pur essendo ancora ivi formalmente residente) e la propria famiglia (cfr. verbale di udienza di data 18/11/2025). Da quel momento la ricorrente deve occuparsi interamente dei figli minori, senza Parte_2 CP_2 ricevere alcun sostegno, nemmeno economico, dal resistente, che si è reso totalmente irreperibile.
Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig. , Controparte_1 il quale ha tenuto un contegno violento verso la MO e verso la LI minore (anche alla presenza degli altri figli minori), ha abbandonato la casa coniugale e si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione dei figli.
Negli ultimi anni non ha contributo al mantenimento dei figli e si è reso di fatto irreperibile, violando con tale sua condotta anche il disposto di cui all'art. 337-sexies secondo comma cc
(secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di CP_1
(cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale “perché' possa derogarsi alla regola
[...] dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”).
Le condotte della parte resistente consentono non solo di disporre Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, ma anche, secondo diverse pronunce della giurisprudenza di merito, che la stessa possa adottare da sola le decisioni di maggiore interesse dei figli, senza il consenso del padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., secondo il cd. affidamento super pagina 4 di 7 esclusivo o rafforzato (sull'applicazione dell'affidamento super esclusivo, in relazione a condotte di mancato adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento e di disinteresse rispetto al benessere e ai bisogni del minore, cfr. Tribunale di Bologna 13/05/2014; sulle condotte di disinteresse all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla contumacia nel procedimento, cfr. Tribunale di Pescara 19/05/2025 n. 559 e Tribunale di Milano
20/06/2018, n. 6910; sulle condotte di violenza assistita cfr. Tribunale di Teramo 15/04/2021, n.
393).
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo lo stesso, per i motivi di cui sopra, contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337-quater cc).
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno che i figli minori , Persona_1 [...]
e vengano affidati esclusivamente alla Persona_2 Persona_3 madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni che li riguardano, anche quelle di maggiore interesse, senza il consenso del padre, con collocamento prevalente e residenza dei minori presso la stessa.
Per gli stessi motivi risulta opportuno disporre, allo stato, la sospensione del diritto di visita padre- figli.
Alla madre viene, conseguentemente, affidata la casa familiare, sita Bolzano (BZ), via Castel
Flavon n. 115/10, condotta in locazione, affinché possa viverci con i figli.
4. In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze dei figli;
- il fatto che soltanto la madre si occupa dei figli;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che o la parte . percepisce uno stipendio medio mensile di Parte_2 CP_2 circa € 1.000,00 e un reddito medio annuo lordo di circa € 7.037,00 e che;
o in relazione a , pur non essendo nota la situazione reddituale e Controparte_1 patrimoniale, non è emerso alcun elemento per escludere la sua piena capacità lavorativa;
valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni dei figli e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole;
ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario per Controparte_1 il mantenimento ordinario mensile dei figli, determinato in € 250,00 al mese per ciascun figlio pagina 5 di 7 (totale € 750,00), oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli (da intendersi quali spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed ipotizzabili spese per attività ricreative).
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici nonché le detrazioni fiscali, eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatte valere esclusivamente da Parte_2
. Email_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte resistente va Controparte_1 condannata a rifondere alla parte ricorrente . le spese del Parte_2 CP_2 presente giudizio, che sono liquidate secondo i parametri medi per le controversie di valore indeterminabile con bassa complessità, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014 (nulla riconoscendo per la fase istruttoria non svolta), in € 6.358,00 per compenso di avvocato, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898 e gli articoli 337 bis. ss cc dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a FUNDENI, GALATI (ROMANIA), il 21/05/2011, da
. , nata a [...] il [...], Parte_2 CP_2
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 non trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile italiano;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) la ricorrente riacquista il proprio cognome da Parte_2 CP_2 nubile, , perdendo il cognome del marito, ; CP_2 Pt_1
2) i figli minori , e Persona_1 Persona_2 [...]
vengono affidati in via super esclusiva (o rafforzata) alla madre Persona_3
, che potrà così adottare anche tutte le decisioni di Parte_2 CP_2 maggior interesse per i figli, senza il consenso del padre;
i figli minori vengono collocati presso la madre, ove avranno anche la residenza;
3) il diritto di visita padre-figli viene sospeso;
pagina 6 di 7 4) la casa familiare, sita in Bolzano (BZ), via Castel Flavon n. 115/10, condotta in locazione, viene assegnata, con arredi e corredi, alla madre Parte_2 CP_2 affinché ci abiti con i figli;
5) a carico del padre viene posto l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 madre, . , a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli Parte_2 CP_2
, E Persona_1 Persona_2 Persona_3
, l'importo mensile di € 250,00 ciascuno (e quindi € 750,00 mensili complessivi)
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza 11/03/2024 (data del deposito del ricorso introduttivo); tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione ad aprile 2025, su base marzo 2024;
6) il padre è tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai figli, in misura del 50%;
7) l'assegno unico ed eventuali ulteriori contributi pubblici erogati a favore dei figli, così come le detrazioni fiscali, vengono attribuiti, in via esclusiva, alla madre . Parte_2
; CP_2
8) il resistente viene condannato a rifondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_2
. le spese del presente giudizio, liquidate in € 6.358,00, per compenso
[...] CP_2 di avvocato, oltre al 15,00% del compenso per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AN AU IA DO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
IA DO - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
AN AU - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio di primo grado iscritto al n. 731/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Fedrizzi, presso la quale elegge Parte_1 domicilio ordinario e digitale, giusta procura agli atti;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente all'udienza del Parte_2 CP_2
18/11/2025:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con in Parte_1 Controparte_1 data 21.05.2011 a Galati (Romania) e trascritto anche in Moldavia e ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile le relative trascrizioni;
pagina 1 di 7 2) affidare i figli minori , e in via Persona_1 Persona_2 Persona_3 cd. “super-esclusiva” alla madre affinché la stessa possa prendere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, senza il consenso del padre, in particolare quelle attinenti alla residenza, formazione, educazione, salute ed al rinnovo e al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio ai fini turistici, confermando la collocazione dei minori presso la stessa madre, ove manterranno la residenza;
3) mantenere la sospensione delle visite del padre ai tre figli minori;
Controparte_1
4) assegnare la casa familiare con arredi e corredi, sita in Bolzano, via Castel Flavon n. 115/10 condotta in locazione alla ricorrente affinchè vi continui a vivere con i figli minori;
5) statuire che il padre dovrà corrispondere in favore della madre, , a titolo di Parte_1 mantenimento dei tre figli minori, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, l'importo mensile di € 250,00 ciascuno (e quindi € 750,00 complessivi) entro il giorno 10 di
[...] ogni mese, specificando che tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale ASTAT secondo la
Provincia di Bolzano con prima rivalutazione a dicembre 2025 su base dicembre 2024;
6) statuire che il padre è tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli minori in misura del 50%; per il concetto di spese straordinarie si farà riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Bolzano;
7) disporre che l'assegno unico ed eventuali ulteriori contributi pubblici erogati a favore dei figli, così come le detrazioni fiscali, spetteranno, in via esclusiva, alla madre;
8) statuire che la MO, , con la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto, Parte_1 perderà il cognome che aveva assunto al posto del proprio, riacquistando il proprio Pt_1 CP_2 cognome CP_2
Con condanna del resistente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”. Controparte_1
e dal Pubblico Ministero in data 28/11/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n.
41/2025 di data 18/12/2024, depositata in data 13/01/2025.
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 la parte ricorrente chiedeva congiuntamente la pronuncia di separazione giudiziale e di divorzio, alle conclusioni sopra riportate. La parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del Controparte_1
16/10/2024.
pagina 2 di 7 Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n.
898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione, pronunciata con la sopra richiamata sentenza di separazione, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della riconciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
2. La ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga, in conseguenza dello scioglimento del matrimonio, la perdita del cognome (il cognome del marito da lei acquistato in Pt_1 conseguenza del matrimonio, celebrato in Romania), con riacquisto del cognome da nubile
; CP_2
La Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottata a Monaco il 5 settembre
1980 (ratificata con L. n. 950/1984), prevede, in relazione al nome e al cognome, l'applicazione della legge nazionale (l'art. 1 della convenzione dispone che “I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato”).
La legge nazionale della ricorrente, rumena, stabilisce che, a fronte del divorzio e in mancanza di un accordo delle parti o di una autorizzazione del giudice, ciascun coniuge riacquisti il cognome che aveva prima del matrimonio (cfr. art. 312, comma 3, del Codice civile rumeno, di cui si riporta una traduzione in italiano: “3) Se non è intervenuto un accordo o se il tribunale non ha dato
l'autorizzazione, ciascuno degli ex coniugi porterà il cognome precedente al matrimonio.”).
Pertanto, la ricorrente, in conseguenza del divorzio e in applicazione della propria legge nazionale, perderà il cognome , del marito, e riacquisterà il proprio cognome da nubile . Pt_1 CP_2
3. Dagli atti emerge altresì che dal matrimonio sono nati i figli minori Persona_1
(nata il [...] a [...]-FI) (nato il [...] in [...]- Persona_2
Moldova) e (nata il [...] a [...]-BZ). Persona_3
Nel corso del giudizio è emerso che il resistente ha tenuto diverse e ripetute Controparte_1 condotte violente nei confronti della MO . e, in alcune Parte_2 CP_2 occasioni, anche nei confronti della LI minore . Le condotte Persona_1 violente avvenivano anche alla presenza degli altri figli minori. Inoltre, il resistente CP_1
in data 28/11/2022 ha abbandonato l'abitazione familiare, sottraendosi completamente ai
[...] propri doveri coniugali e familiari e facendo mancare i mezzi di sussistenza sia ai figli minori che alla MO (doc. 5, 6, 7 e 8 di parte ricorrente). In relazione a tali condotte veniva instaurato, a carico del resistente, un procedimento penale (N. R.G.N.R. 7693/2022; N. 2932/23 R.G. G.U.P.) in pagina 3 di 7 cui il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).
Si aggiunge che, durante l'estate del 2023, il resistente avrebbe anche lasciato il territorio italiano, abbandonando definitivamente la casa familiare (pur essendo ancora ivi formalmente residente) e la propria famiglia (cfr. verbale di udienza di data 18/11/2025). Da quel momento la ricorrente deve occuparsi interamente dei figli minori, senza Parte_2 CP_2 ricevere alcun sostegno, nemmeno economico, dal resistente, che si è reso totalmente irreperibile.
Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig. , Controparte_1 il quale ha tenuto un contegno violento verso la MO e verso la LI minore (anche alla presenza degli altri figli minori), ha abbandonato la casa coniugale e si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione dei figli.
Negli ultimi anni non ha contributo al mantenimento dei figli e si è reso di fatto irreperibile, violando con tale sua condotta anche il disposto di cui all'art. 337-sexies secondo comma cc
(secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di CP_1
(cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale “perché' possa derogarsi alla regola
[...] dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”).
Le condotte della parte resistente consentono non solo di disporre Controparte_1
l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, ma anche, secondo diverse pronunce della giurisprudenza di merito, che la stessa possa adottare da sola le decisioni di maggiore interesse dei figli, senza il consenso del padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., secondo il cd. affidamento super pagina 4 di 7 esclusivo o rafforzato (sull'applicazione dell'affidamento super esclusivo, in relazione a condotte di mancato adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento e di disinteresse rispetto al benessere e ai bisogni del minore, cfr. Tribunale di Bologna 13/05/2014; sulle condotte di disinteresse all'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla contumacia nel procedimento, cfr. Tribunale di Pescara 19/05/2025 n. 559 e Tribunale di Milano
20/06/2018, n. 6910; sulle condotte di violenza assistita cfr. Tribunale di Teramo 15/04/2021, n.
393).
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo lo stesso, per i motivi di cui sopra, contrario all'interesse dei minori (cfr. art. 337-quater cc).
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno che i figli minori , Persona_1 [...]
e vengano affidati esclusivamente alla Persona_2 Persona_3 madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni che li riguardano, anche quelle di maggiore interesse, senza il consenso del padre, con collocamento prevalente e residenza dei minori presso la stessa.
Per gli stessi motivi risulta opportuno disporre, allo stato, la sospensione del diritto di visita padre- figli.
Alla madre viene, conseguentemente, affidata la casa familiare, sita Bolzano (BZ), via Castel
Flavon n. 115/10, condotta in locazione, affinché possa viverci con i figli.
4. In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze dei figli;
- il fatto che soltanto la madre si occupa dei figli;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che o la parte . percepisce uno stipendio medio mensile di Parte_2 CP_2 circa € 1.000,00 e un reddito medio annuo lordo di circa € 7.037,00 e che;
o in relazione a , pur non essendo nota la situazione reddituale e Controparte_1 patrimoniale, non è emerso alcun elemento per escludere la sua piena capacità lavorativa;
valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni dei figli e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole;
ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario per Controparte_1 il mantenimento ordinario mensile dei figli, determinato in € 250,00 al mese per ciascun figlio pagina 5 di 7 (totale € 750,00), oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli (da intendersi quali spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed ipotizzabili spese per attività ricreative).
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici nonché le detrazioni fiscali, eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatte valere esclusivamente da Parte_2
. Email_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte resistente va Controparte_1 condannata a rifondere alla parte ricorrente . le spese del Parte_2 CP_2 presente giudizio, che sono liquidate secondo i parametri medi per le controversie di valore indeterminabile con bassa complessità, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014 (nulla riconoscendo per la fase istruttoria non svolta), in € 6.358,00 per compenso di avvocato, oltre 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898 e gli articoli 337 bis. ss cc dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a FUNDENI, GALATI (ROMANIA), il 21/05/2011, da
. , nata a [...] il [...], Parte_2 CP_2
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 non trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile italiano;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) la ricorrente riacquista il proprio cognome da Parte_2 CP_2 nubile, , perdendo il cognome del marito, ; CP_2 Pt_1
2) i figli minori , e Persona_1 Persona_2 [...]
vengono affidati in via super esclusiva (o rafforzata) alla madre Persona_3
, che potrà così adottare anche tutte le decisioni di Parte_2 CP_2 maggior interesse per i figli, senza il consenso del padre;
i figli minori vengono collocati presso la madre, ove avranno anche la residenza;
3) il diritto di visita padre-figli viene sospeso;
pagina 6 di 7 4) la casa familiare, sita in Bolzano (BZ), via Castel Flavon n. 115/10, condotta in locazione, viene assegnata, con arredi e corredi, alla madre Parte_2 CP_2 affinché ci abiti con i figli;
5) a carico del padre viene posto l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 madre, . , a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli Parte_2 CP_2
, E Persona_1 Persona_2 Persona_3
, l'importo mensile di € 250,00 ciascuno (e quindi € 750,00 mensili complessivi)
[...] entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza 11/03/2024 (data del deposito del ricorso introduttivo); tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione ad aprile 2025, su base marzo 2024;
6) il padre è tenuto a contribuire al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1 relative ai figli, in misura del 50%;
7) l'assegno unico ed eventuali ulteriori contributi pubblici erogati a favore dei figli, così come le detrazioni fiscali, vengono attribuiti, in via esclusiva, alla madre . Parte_2
; CP_2
8) il resistente viene condannato a rifondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_2
. le spese del presente giudizio, liquidate in € 6.358,00, per compenso
[...] CP_2 di avvocato, oltre al 15,00% del compenso per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
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