Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 110
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Errore materiale nella indicazione dell'atto impugnato

    Il giudice ha accertato l'evidenza dell'errore materiale, dato che l'atto allegato e depositato era relativo all'anno 2022 e che per l'atto del 2023 era già intervenuta sentenza definitiva.

  • Accolto
    Legittimità dell'esenzione per abitazione principale

    Le risultanze istruttorie hanno dimostrato che l'immobile è adibito a dimora abituale, con residenza anagrafica della contribuente e utenze intestate. L'ente resistente non si è costituito né ha fornito prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 110
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo