CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1190/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercogliano - Piazza Municipio 83013 Mercogliano AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1369/2024 IMU 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiarisce che per mero errore materiale ha indicato nel ricorso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2023, ma l'atto allegato al ricorso e depositato, oggetto di impugnazione è l'AVVISO DI
ACCERTAMENTO N. 100 DEL 05-06-2025 relativo all'anno 2022.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec al Comune di Mercogliano
(AV) in data 27.10.25 ha impugnato l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 100 DEL 05-06-2025, notificato il
30.7.25, relativo ad omesso pagamento IMU per l'anno d'imposta 2022.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto illegittimo per assenza del presupposto impositivo, sotenendo di aver diritto all'esenzione dall'imposta per l'immobile oggetto di tassazione, costituente abitazione principale;
precisava di essere residente e domiciliata nell'unico immobile di sua proprietà, sito nel Comune INDIRIZZO 1.
Il Comune di Mercogliano, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va chiarito che come dichiarato dalla parte ricorrente in udienza, il ricorso reca, solo per un evidente errore materiale, i dati di riferimento dell'avviso di accertamento (relativo alla stessa imposta ed allo stesso bene) n. 1369/25 emesso dal Comune resistente per l'anno 2023.
L'evidenza dell'errore materiale deriva dal fatto che la ricorrente ha ritualmente allegato al ricorso e depositato nel fascicolo telematico l'avviso di accertamento relativo all'anno 2022 n. 100 del 5.6.25.
Del resto, ad avvalorare la tesi del mero errore materiale è la circostanza che per l'avviso di accertamento n. 1369 dell'anno d'imposta 2023 la ricorrente ha già proposto innanzi alla CGT di I grado di Avellino autonomo ricorso ed il relativo giudizio, iscritto al n. r.g. 570/25, è stato definito con sentenza n. 670/2025,depositata l'11.7.15, non impugnata dal resistente e, quindi, divenuta definitiva.
Una volta individuato l'oggetto del ricorso, va anche chiarito che l'intestazione della sentenza, laddove indica erroneamente come oggetto del ricorso l'avviso di accertamento n. 1369/25 non può essere modificata in sede di redazione della sentenza dal Giudiec, in quanto predisposta in via automatica dal sistema informatico del pct sulla base dell'erroneo dato inserito dal ricorrente al momento dell'iscrizioen al ruolo.
E' opportuno, a questo punto, passare all'esame del merito del ricorso.
Orbene, le risultanze istruttorie in atti, dimostrano che l'immobile oggetto di accertamento è effettivamente adibito a dimora abituale e ivi è collocata la residenza anagrafica della contribuente, come confermato dal certificato di residenza, dalle utenze domestiche intestate alla ricorrente (energia elettrica, acqua) e dai modelli F24 di versamento della TARI.
Del resto, l'Ente resistente non si è costituito in giudizio, né ha fornito prova di fatti ostativi all'esenzione richiesta, limitandosi, nel provvedimento impugnato, ad affermare genericamente l'esito di un controllo incrociato da cui emergerebbero presunte anomalie dichiarative.
Tale motivazione appare tuttavia generica e priva di concreta contestazione documentale, non essendo stati indicati specifici elementi di fatto o prova di ulteriori proprietà immobiliari della ricorrente o della sua famiglia tali da escludere il beneficio dell'esenzione per abitazione principale.
Giova ricordare, in punto di diritto, che l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 dispone come l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale, salvo che si tratti di immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). Nel caso in esame, all'immobile è attribuita la categoria catastale A/2.
In definitiva il ricorso va accolto, con annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 100 DEL
05-06-2025.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, sia in considerazione dell'errore materaile commesso dalla ricorrente, sia in considerazione del fatto che l'Ente resistente non si è costituito e tale posizione processuale ha agevolato la rapida definizione della causa in senso favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1190/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mercogliano - Piazza Municipio 83013 Mercogliano AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1369/2024 IMU 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiarisce che per mero errore materiale ha indicato nel ricorso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2023, ma l'atto allegato al ricorso e depositato, oggetto di impugnazione è l'AVVISO DI
ACCERTAMENTO N. 100 DEL 05-06-2025 relativo all'anno 2022.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato a mezzo pec al Comune di Mercogliano
(AV) in data 27.10.25 ha impugnato l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 100 DEL 05-06-2025, notificato il
30.7.25, relativo ad omesso pagamento IMU per l'anno d'imposta 2022.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto illegittimo per assenza del presupposto impositivo, sotenendo di aver diritto all'esenzione dall'imposta per l'immobile oggetto di tassazione, costituente abitazione principale;
precisava di essere residente e domiciliata nell'unico immobile di sua proprietà, sito nel Comune INDIRIZZO 1.
Il Comune di Mercogliano, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va chiarito che come dichiarato dalla parte ricorrente in udienza, il ricorso reca, solo per un evidente errore materiale, i dati di riferimento dell'avviso di accertamento (relativo alla stessa imposta ed allo stesso bene) n. 1369/25 emesso dal Comune resistente per l'anno 2023.
L'evidenza dell'errore materiale deriva dal fatto che la ricorrente ha ritualmente allegato al ricorso e depositato nel fascicolo telematico l'avviso di accertamento relativo all'anno 2022 n. 100 del 5.6.25.
Del resto, ad avvalorare la tesi del mero errore materiale è la circostanza che per l'avviso di accertamento n. 1369 dell'anno d'imposta 2023 la ricorrente ha già proposto innanzi alla CGT di I grado di Avellino autonomo ricorso ed il relativo giudizio, iscritto al n. r.g. 570/25, è stato definito con sentenza n. 670/2025,depositata l'11.7.15, non impugnata dal resistente e, quindi, divenuta definitiva.
Una volta individuato l'oggetto del ricorso, va anche chiarito che l'intestazione della sentenza, laddove indica erroneamente come oggetto del ricorso l'avviso di accertamento n. 1369/25 non può essere modificata in sede di redazione della sentenza dal Giudiec, in quanto predisposta in via automatica dal sistema informatico del pct sulla base dell'erroneo dato inserito dal ricorrente al momento dell'iscrizioen al ruolo.
E' opportuno, a questo punto, passare all'esame del merito del ricorso.
Orbene, le risultanze istruttorie in atti, dimostrano che l'immobile oggetto di accertamento è effettivamente adibito a dimora abituale e ivi è collocata la residenza anagrafica della contribuente, come confermato dal certificato di residenza, dalle utenze domestiche intestate alla ricorrente (energia elettrica, acqua) e dai modelli F24 di versamento della TARI.
Del resto, l'Ente resistente non si è costituito in giudizio, né ha fornito prova di fatti ostativi all'esenzione richiesta, limitandosi, nel provvedimento impugnato, ad affermare genericamente l'esito di un controllo incrociato da cui emergerebbero presunte anomalie dichiarative.
Tale motivazione appare tuttavia generica e priva di concreta contestazione documentale, non essendo stati indicati specifici elementi di fatto o prova di ulteriori proprietà immobiliari della ricorrente o della sua famiglia tali da escludere il beneficio dell'esenzione per abitazione principale.
Giova ricordare, in punto di diritto, che l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 dispone come l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale, salvo che si tratti di immobili di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9). Nel caso in esame, all'immobile è attribuita la categoria catastale A/2.
In definitiva il ricorso va accolto, con annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 100 DEL
05-06-2025.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, sia in considerazione dell'errore materaile commesso dalla ricorrente, sia in considerazione del fatto che l'Ente resistente non si è costituito e tale posizione processuale ha agevolato la rapida definizione della causa in senso favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese di lite.