Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
D 5 R 3 O 9 I 1 A C.C. 67068 S / Z I 4 . A R / N R 6 A T 2 P S . T I B R U . G . P B . L E UBBLICA ITALIANA I L D R A R L . T E A B D D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I T S E A N T 1 I E 3 RTE SUPREMA DICASSAZIONE N S R SEZ 00 9 54 /0 3 E L 1 Oggetto E S A . T E N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23802/99 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 1803/00 Presidente Cron. 1867 Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Ud. 05/06/02 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO CECCHERINI Dott. Aldo 1 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67008 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
VI ANTONIO;
- intimato -
2002 e sul 2° ricorso n° 01803/00 proposto da: 2471 VI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente al ricorso incidentale - avversO la sentenza n. 129/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 03/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
uditi per il resistente, gli Avvocati GAFFURI e ROMANELLI, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con decisione n. 486/19/93, dopo averli rit uniti, accolse i ricorsi proposti da NI Via- nello contro gli avvisi di accertamento notificati- gli il 7 novembre 1991 dall'Ufficio imposte dirette di Milano, I Ufficio, per gli anni 1985 e 1986, che riprendevano a tassazione i contributi per diffe- renza canoni d'affitto corrisposti al contribuente dal Credito Italiano in conformità dell'art. 51 del C.C.N.L. 21 luglio 1980 a favore del personale tra- sferito in altra sede di lavoro. L'Ufficio propose appello, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 3 dicembre 1998, lo respinse. Osservò il giudice di appello che si trattava delle somme corrisposte in base al CCNL a seguito di trasferi- mento di ufficio per il periodo massimo di trenta giorni necessario al reperimento di un alloggio, periodo per il quale il dipendente era rimasto a carico della filiale di provenienza, essendosi il trasferimento verificato in un momento successivo, sicché doveva applicarsi l'art. 48, comma quarto, del d. P:R. 22 dicembre 1986 n. 917, non trattandosi di trasferta in senso stretto. Contro la sentenza di appello l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, notificandolo il 20 dicembre 1999. Il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. L'Amministrazione ha depositato
contro
- ricorso al ricorso incidentale notificato il 13 gennaio 2000. Successivamente il contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Nel controricorso si eccepisce l'inammissibili- tà del ricorso, perché legittimato ad esso sarebbe stato il primo ufficio distrettuale II.DD. Milano. L'eccezione non ha fondamento. L'eccezionale legittimazione processuale degli uffici periferici del Ministero delle finanze, prevista dal d.lgs. n. 546 del 1992 per i giudizi che si svolgono davanti alle commissione tributarie, non è infatti estensi- bile al giudizio davanti alla Corte suprema di cas- sazione. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., avendo la sentenza pronunciato in relazione ad un emolumento la diaria corrisposta nel periodo di prima ricer- est.Il cons. dr. Aldo CocheriniCeccherini ca del nuovo alloggio che non era mai stato og- getto di controversia, e non era stato corrisposto, mentre aveva omesso l'esame dei motivi di appello dell'Ufficio. Il motivo è fondato. Nella sentenza impugnata, infatti, si riportano sia il contenuto dell'accer- tamento, sia la tesi dell'Ufficio appellante, senza che di tale questione, attinente alla cosid- detta diaria, sia fatta menzione. La questione, pertanto, è stata dalla Commissione regionale in- trodotta nella motivazione della sentenza, quantun- que estranea alla materia del contenzioso tra le parti. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 d.P.R. 29/9/1973 n. 597, e dell'art. 12 delle preleggi, nonché l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
si deduce che le somme corrisposte a titolo “differenza canoni di affitto" concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, essendo la dipendenza dell'emolumento dal rapporto di lavoro esclusa solo nel caso in cui il rapporto sia mera occasione per la corresponsio- ne di somme che trovano il loro titolo in una causa del tutto autonoma, come nel caso del risarcimento danno da infortunio imputabile al datore di lavoro. Nel caso in esame, le somme riprese a tassazione derivavano non genericamente dal rapporto di lavo- ro, bensì proprio dalla prestazione di lavoro, con- cretamente svolta in altra sede, e il contributo canoni di locazione, secondo la giurisprudenza di questa Cote, non aveva natura risarcitoria o inden- nitaria, ma retributiva. Il motivo ripropone una questione già risolta da questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, in senso favorevole alle tesi sostenute dalla parte ricorrente. E', pertanto, qui sufficiente il ri- chiamo alle sentenze 8 marzo 2000 n. 2604 e 8 marzo 2000 n. 2611. In particolare, la prima delle due sentenze citate ha precisato che, in base dell'art. 48, comma primo del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e anche prima dell'emanazione del d. P.R. 22 dicem- bre 1986 n. 917) le indennità di trasferimento e le indennità similari, quale il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente ca- none di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente allog- gio (cosiddetto "contributo affitto"), ossia le - somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri gene- rali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, sono componenti del red- Il cons. rel. est. dr dito tassabile, ai fini Irpef, per l'intero ammon- tare, anche se ricadono nei periodi d'imposta ante- riori al 1988. Il motivo, pertanto, deve essere ac- colto. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denunzia la carenza di legittimazione passiva del resistente, che sarebbe stata fatta valere nei pre- cedenti gradi del giudizio, dovendo la pretesa tri- butaria essere fatta valeredell'Amministrazione nei confronti del sostituto d'imposta. Il motivo, nella sua genericità, è inammissibi- le, non ricollegandosi ad alcuna statuizione rinve- nibile nella sentenza impugnata, e non essendo nep- pure formulato sotto il profilo dell'omessa pronun- cia su una questione proposta dalla parte. il Nella memoria successivamente depositata, norma dell'art. 1306 cpv. contribuente oppone, а il giudicato che si sarebbe formato tra l'Am- C. C., ministrazione finanziaria e il datore di lavoro, sostituto d'imposta, in ordine all'intassabilità del reddito, oggetto della ripresa fiscale
contro
- versa. Anche questo motivo, che doveva essere proposto in via di ricorso incidentale, è inammissibile, es- sendo stato formulato con memoria depositata dopo il deposito del controricorso. La questione pro- spettata, che peraltro attiene all'esecuzione e non può essere sollevata nel giudizio di impugnazione avverso l'accertamento (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 21 gennaio 1991 n. 535), non è, inoltre, di quelle rilevabili d'ufficio, e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. Essa, infatti, presuppone che, nel giudizio di merito, il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore (Cass. 15 febbraio 2000 n. 1681). Con la stessa memoria si deduce, inoltre, che il sistema sanzionatorio fiscale è stato trasforma- to dal d.lgs. n. 472/1997; si invocano pertanto le norme sopravvenute in tema di violazioni tributarie provocate dall'obiettiva incertezza esegetica delle applicabili.Il motivo norme sostanziali è inammissibile. Occorre premettere che al tempo del giudizio di appello la normativa invocata era stata già introdotta, e che, pertanto, in questo caso non ricorrono i presupposti per un'indagine sull'applicabilità del jus superveniens nel giudi- zio di cassazione. D'altra parte, il motivo fa esclusivo riferimento all'ipotesi di errore scusa- bile sulla legge, e su questo punto l'art. 6 d.lgs. laddove dispone che non è punibilen. 472/1997 - comfort. Il cons rel. est. dr. Aldo Ceccherini l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono non fa che ribadire una norma già vigente nell'ordinamento, e consacrata nell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, nonché, ancor prima, nell'art. 39 bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, norma vigente già al tempo dell'introduzione del giudizio in primo grado. Nella sentenza impu- gnata il tema non è in alcun modo trattato, e in effetti il contribuente, pur avendo sollevato la questione nel giudizio di primo grado, non l'aveva poi riproposta nella memoria di costituzione in ap- pello, in tal modo mostrando di voler circoscrivere il tema della decisione alla questione della tassa- bilità del provento accertato dall'Ufficio. La que- stione dell'applicabilità delle sanzioni, siccome non pregiudiziale e neppure dipendente dall'altra devoluta al giudice d'appello, doveva conseguente- mente ritenersi abbandonata, e non può essere ri- proposta nel presente giudizio di legittimità. In conclusione la sentenza deve essere cassata in relazione al ricorso accolto. La causa inoltre, non ricorrendo la necessità di ulteriori accerta- menti di fatto, può essere decisa in questa sede a norma dell'art. 384 cpv. c.p.c., er in applicazione ------ dei principi precedentemente enunciati, deve riget- tarsi il ricorso introduttivo del contribuente. L'esistenza di oscillazioni iniziali nella giu- risprudenza giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricor- principale, dichiara inammissibile il ricorso so cassa la sentenza impugnata e, deci-incidentale; dendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente, e compensa le spese dell'intero giu- dizio. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 giugno 2002. Il Presidente. Il Cons. est. Aldo Gоли (Francesco Cristarella Orestano) (Aldo Ceccherini) Rull IL CANCELLIERE C1 PESENTE Amaldo Casand ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 DEPOSITA 22 GEN 2003 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5MATERIA Oggi LIERE C1 TRIBUTARIA Il cons/rel. est.consp. dr. Aldo Ceccherini ..... .