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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1878/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000220000 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011725444000 CATASTO-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1360/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SI, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo di pertinenza n.
03080202300000220000, in relazione alla cartella esattoriale presupposta, riferita a mancati adempimenti catastali per l'anno 2012, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha lamentato, tra l'altro, la prescrizione del credito tributario in questione e la nullità del preavviso impugnato per mancata notificazione degli atti presupposti, ivi compreso l'avviso di accertamento.
Con provvedimento del 25 febbraio 2025, reso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis del d.l.vo 546/1992, come introdotto dal d.l.vo n. 220/2023, è stato ordinato alla parte ricorrente, di procedere, entro il termine di trenta giorni, all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, parte pretermessa.
Nell'udienza di rinvio del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per i ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024, l'art. 14, comma 6-bis del d.l.vo 546/1992, come introdotto dal d.l.vo n. 220/2023, prevede che: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nell'udienza del 21 ottobre 2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente, nei confronti dell'Ente impositore, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione dell'ordinanza, che è stata debitamente comunicata alla contribuente.
La parte ricorrente, onerata all'integrazione del contraddittorio, non ha provveduto tempestivamente all'adempimento prescritto.
Preso atto della mancata ottemperanza all'odine d'integrazione del contraddittorio processuale, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 45 d.l.vo n. 546/1992.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO
dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
RO, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1878/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000220000 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011725444000 CATASTO-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1360/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SI, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo di pertinenza n.
03080202300000220000, in relazione alla cartella esattoriale presupposta, riferita a mancati adempimenti catastali per l'anno 2012, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha lamentato, tra l'altro, la prescrizione del credito tributario in questione e la nullità del preavviso impugnato per mancata notificazione degli atti presupposti, ivi compreso l'avviso di accertamento.
Con provvedimento del 25 febbraio 2025, reso ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis del d.l.vo 546/1992, come introdotto dal d.l.vo n. 220/2023, è stato ordinato alla parte ricorrente, di procedere, entro il termine di trenta giorni, all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, parte pretermessa.
Nell'udienza di rinvio del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per i ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024, l'art. 14, comma 6-bis del d.l.vo 546/1992, come introdotto dal d.l.vo n. 220/2023, prevede che: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nell'udienza del 21 ottobre 2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente, nei confronti dell'Ente impositore, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione dell'ordinanza, che è stata debitamente comunicata alla contribuente.
La parte ricorrente, onerata all'integrazione del contraddittorio, non ha provveduto tempestivamente all'adempimento prescritto.
Preso atto della mancata ottemperanza all'odine d'integrazione del contraddittorio processuale, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 45 d.l.vo n. 546/1992.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO
dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
RO, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico