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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/11/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1484/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
21.7.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARELLO EMANUELE, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il cd “domicilio digitale” PEC:
Email_1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– contumace -
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente –
1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Palestro 16/3.
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti della propria ex datrice di lavoro CP_1
e di quale committente invocandone la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. CP_2
276/03 e 1676 c.c. lamentando la mancata corresponsione al termine del rapporto di lavoro, intercorso dall'1.7.2024 al 31.7.2024, della retribuzione di luglio ivi compreso elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR), delle competenze di fine rapporto, del rateo di tredicesima mensilità e del TFR.
2. Nella contumacia di si costituiva in giudizio sostenendo la CP_1 Controparte_2
carenza di prova circa an e quantum delle pretese azionate nei suoi confronti,
l'applicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 solo per le poste retributive e la non applicabilità
dell'art. 1676 c.c. essendo il rapporto di appalto con intermediato da altra società. CP_1
3. Ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta in ricorso, la causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Nei confronti di le pretese di cui al ricorso sono integralmente fondate, posto che CP_1
a fronte della documentata intercorrenza tra le parti di rapporto di lavoro nel periodo di cui al ricorso non risulta la prova del pagamento di quanto dovuto sia per retribuzione ordinaria comprensiva di EAR – spettante nella ricorrenza delle condizioni previste dal
CCNL sub doc. 4 ric. - che per mensilità aggiuntiva che per competenze di fine rapporto.
5. va dunque condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di € 2.394,94, CP_1
come da quantificazione sub doc. 3 ric. coerente con la documentazione, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal
31.7.2024 al saldo.
2 6. Con riferimento a va innanzitutto considerato che non vi è contestazione CP_2
specifica circa l'utilizzazione del ricorrente nel subappalto nel quale era CP_1
impegnata a favore del committente finale di cui si do atto in memoria. CP_2
7. Dunque sussiste la responsabilità solidale di ex art. 29 D.Lgs. 276/03, da CP_2
limitarsi peraltro alle poste di carattere strettamente retributivo, per importo di € 2.216,70:
dalle somme richieste in ricorso va esclusa la sola indennità sostituiva delle ferie non godute, che per costante giurisprudenza ha anche funzione risarcitoria/indennitaria,
mentre quanto all'indennità sostituiva dei permessi, si rileva che nella fattispecie di causa essa è relativa alla mancata fruizione dei rol (cfr. pag. 12 del ricorso e CCNL sub doc. 4
ric., pag. 99) per cui se ne deduce il carattere retributivo sulla scorta di quanto affermato da Cass., 10354/16, che motiva sulla base della coessenzialità dei rol alla prestazione dell'attività lavorativa. Carattere strettamente retributivo ha anche l'EAR, che è volto ad integrare la retribuzione del personale alle condizioni previste dal CCNL.
8. va dunque condannata, in solido con ex art. 29 D.Lgs. 276/03, al CP_2 CP_1
pagamento in favore del ricorrente di € 2.216,70, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 31.7.2024 al saldo.
9. E' invece infondata la domanda svolta nei confronti di ex art. 1676 c.c., in CP_2
quanto norma di carattere eccezionale e non applicabile a favore di dipendenti del subappaltatore nei confronti della committente principale.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed andranno corrisposte a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna e CP_1 CP_2
quest'ultima in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/03 per il minore importo di € 2.216,70, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 2.394,94, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 31.7.2024 al saldo.
3 Condanna altresì le società convenute, in solido tra loro, a rifondere al procuratore del ricorrente
– che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 07/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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