CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente e Relatore
CAVA GIUSEPPE, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4784/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034.2024.9005775743000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034.2024.9005775743000 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130010309908000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006326082000 TRIB.CONSORTILI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 SAS, C.F.: e partita IVA: P.IVA_1, in persona del suo liquidatore pro tempore, attraverso il suo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento N. 03420239008162827/000, n. 034.2024.9005775743000 di € 9.920,12 di cui euro 7.756,70 riferentesi alla cartella di pagamento n. 0342013001039908000, di cui euro 2.163,42 riferentesi alla cartella di pagamento n. 03420230006326082000, emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto della Agenzia delle Entrate per il mancato versamento negli anni 2009 e 2018 dell'IVA, nonché interessi e sanzioni susseguenti al loro mancato pagamento..
Lamentava l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero, per come evidenziato e documentalmente provato da parte resistente, la intimazione di pagamento, qui impugnata, è stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Emerge da ciò che non possono qui essere sollevate questioni riguardanti la pretesa impositiva in quanto le cartelle risultano notificate e non impugnate dal ricorrente. Giova sul punto ricordare i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità :
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ.
Sez. V, 30 maggio 2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del 28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 – quale quello in esame – legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, n. 6436 11 marzo 2025).
Del pari non sussiste l'invocata prescrizione dei crediti, avuto riguardo agli atti interruttivi intercorsi fra la notifica delle cartelle e quella della intimazione qui impugnata, anche tenuto conto della sospensione, prevista dalla legislazione emergenziale di cui ai decreti 18/2020 e 41/2021.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro trecento oltre accessori.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente e Relatore
CAVA GIUSEPPE, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4784/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034.2024.9005775743000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034.2024.9005775743000 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130010309908000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006326082000 TRIB.CONSORTILI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 SAS, C.F.: e partita IVA: P.IVA_1, in persona del suo liquidatore pro tempore, attraverso il suo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento N. 03420239008162827/000, n. 034.2024.9005775743000 di € 9.920,12 di cui euro 7.756,70 riferentesi alla cartella di pagamento n. 0342013001039908000, di cui euro 2.163,42 riferentesi alla cartella di pagamento n. 03420230006326082000, emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto della Agenzia delle Entrate per il mancato versamento negli anni 2009 e 2018 dell'IVA, nonché interessi e sanzioni susseguenti al loro mancato pagamento..
Lamentava l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed invero, per come evidenziato e documentalmente provato da parte resistente, la intimazione di pagamento, qui impugnata, è stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Emerge da ciò che non possono qui essere sollevate questioni riguardanti la pretesa impositiva in quanto le cartelle risultano notificate e non impugnate dal ricorrente. Giova sul punto ricordare i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità :
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ.
Sez. V, 30 maggio 2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del 28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 – quale quello in esame – legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, n. 6436 11 marzo 2025).
Del pari non sussiste l'invocata prescrizione dei crediti, avuto riguardo agli atti interruttivi intercorsi fra la notifica delle cartelle e quella della intimazione qui impugnata, anche tenuto conto della sospensione, prevista dalla legislazione emergenziale di cui ai decreti 18/2020 e 41/2021.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro trecento oltre accessori.