Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 721
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che non sussiste l'invocata prescrizione dei crediti, avuto riguardo agli atti interruttivi intercorsi tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione impugnata, anche tenuto conto della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale.

  • Rigettato
    Invalidità degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che non possono essere sollevate questioni riguardanti la pretesa impositiva in quanto le cartelle risultano notificate e non impugnate dal ricorrente. L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente, ma la sua impugnazione è necessaria pena la cristallizzazione dell'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 721
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 721
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo