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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14461/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Chiara LODI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Castel Maggiore via Gramsci n.302/F RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*****
Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 25 aprile 1976. Dall'unione è nata , il [...]. Per_1
pagina 1 di 2 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 17 marzo 2004 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 23 marzo 2004. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Bologna il 28 giugno 1957 e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio in data 25 aprile 1976, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 333, P. 2, S. A, Uff.01, anno 1976;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025 La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Chiara LODI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Castel Maggiore via Gramsci n.302/F RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*****
Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna, il 25 aprile 1976. Dall'unione è nata , il [...]. Per_1
pagina 1 di 2 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 17 marzo 2004 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 23 marzo 2004. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Bologna il 28 giugno 1957 e nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio in data 25 aprile 1976, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 333, P. 2, S. A, Uff.01, anno 1976;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025 La Giudice est. Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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