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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 199/25 R.G. di appello avverso la sentenza n. 110/25 emessa dal Tribunale civile di Isernia in composizione collegiale, pubblicata il 6/5/25 a conclusione del giudizio n. 286/23 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]in Vico Tellini Parte_1
n. 19, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Isernia, alla Via Umbria – Centro C.F._1
Commercio e Affari, Scala A3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bellano ), che C.F._2
la rappresenta e difende;
P.E.C. Email_1
[...]
e , nato il [...] a [...] e residente in [...]
n° 17 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria-Assunta Baranello (c.f. C.F._3
), presso il cui studio in Campobasso alla via Papa Giovanni XXIII° n° 17 C.F._4
elettivamente domicilia;
P.E.C. Email_2
-APPELLATO-
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025.
Per il P.G.: accoglimento dell'appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 14/6/25, ha impugnato la sentenza n. 110/25 del Parte_1
Tribunale di Isernia, che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da , con cui CP_1 chiedeva di “essere autorizzato […] a riconoscere la minore […] come figlia […]”. Persona_1
La sentenza ha integralmente compensato le spese di lite.
L'appellante ha censurato la decisione limitatamente alla statuizione sulle spese, sostenendo l'insussistenza dei “presupposti idonei a legittimare la compensazione delle spese”. Ha perciò chiesto la condanna di alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, oltre che del giudizio di CP_1 appello.
Si è costituito il quale ha sostenuto che “non sussiste alcun concreto ed attuale interesse della CP_1 sig.ra a vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle spese legali”, in quanto la parte Pt_1 era già stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente nessun esborso avrebbe mai potuto sostenere in merito alle spese di giudizio. Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello.
1. Interesse ad impugnare E' dimostrata l'ammissione, in primo grado, di al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 intervenuta con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Isernia.
La delibera tuttavia dispose l'ammissione “in via anticipata e provvisoria al patrocinio”, conformemente al disposto di cui all'art. 126 D.p.r. n. 115/02. Ciò significa che il provvedimento adottato aveva natura provvisoria, in quanto strettamente condizionato ai successivi doverosi controlli dell'ufficio finanziario competente, a norma del primo comma dell'art. 127 D.p.r. citato. All'esito dei controlli, se il beneficio fosse stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, sarebbe stata disposta la revoca dell'ammissione. Analogamente, qualora fossero mutate, anche in epoca successiva all'ammissione, le condizioni previste dall'art. 76, il giudice avrebbe dovuto revocare il beneficio.
Ne deriva, data la natura provvisoria del provvedimento di ammissione al patrocinio, che era Pt_1 certamente titolare di un interesse ad impugnare.
Il decreto di liquidazione delle competenze professionali relative al primo grado di giudizio, peraltro intervenuto solo in epoca successiva al deposito del ricorso in appello, era suscettibile di essere travolto dalla revoca del decreto di ammissione, che ha efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 114.
Alla stregua di tali valutazioni, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile, considerato che la compensazione delle spese processuali ha visto l'appellante concretamente e parzialmente soccombente. L'interesse ad impugnare è riconducibile all'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame potrebbe derivare alla parte che lo propone.
2. Spese di lite
Il primo giudice ha compensato integralmente le spese processuali, ritenendo “sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, attesa la natura della controversia e la peculiarità delle questioni trattate”.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. consente al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nella vicenda esaminata il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 253 c.c., che fissa il principio della inammissibilità di un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. L'interpretazione della norma non ha comportato contrasti giurisprudenziali. E' infatti pacifico in giurisprudenza che “in tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in [...] matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia
"erga omnes" (per tutte Sez. 1, Ordinanza n. 27560 dell'11/10/2021). La questione trattata non era caratterizzata da “assoluta novità”, in quanto ampiamente contemplata da una chiara disposizione codicistica.
Pertanto la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado avrebbe dovuto comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In tal senso va riformata la sentenza impugnata, con conseguente condanna di alla CP_1 rifusione delle spese processuali in favore di , così come liquidate in dispositivo. Il Parte_1 pagamento va disposto in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.p.r. 115/02, essendo l'appellante stata ammessa al patrocinio nel primo grado di giudizio.
L'appellato va altresì condannato alle spese del grado (in appello l'appellante non beneficia del patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 14/6/25, nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza n. 110/25 emessa dal Tribunale civile di Isernia in composizione collegiale, pubblicata il 6/5/25, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna CP_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.270,00 oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e
Cpa come per legge;
dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133
D.p.r. 115/02;
• condanna l'appellato a rimborsare, in favore dell'appellante, le spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi € 3.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 14/11/25
Il consigliere est. Dott. Federico Scioli
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 199/25 R.G. di appello avverso la sentenza n. 110/25 emessa dal Tribunale civile di Isernia in composizione collegiale, pubblicata il 6/5/25 a conclusione del giudizio n. 286/23 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]in Vico Tellini Parte_1
n. 19, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Isernia, alla Via Umbria – Centro C.F._1
Commercio e Affari, Scala A3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bellano ), che C.F._2
la rappresenta e difende;
P.E.C. Email_1
[...]
e , nato il [...] a [...] e residente in [...]
n° 17 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria-Assunta Baranello (c.f. C.F._3
), presso il cui studio in Campobasso alla via Papa Giovanni XXIII° n° 17 C.F._4
elettivamente domicilia;
P.E.C. Email_2
-APPELLATO-
con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025.
Per il P.G.: accoglimento dell'appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 14/6/25, ha impugnato la sentenza n. 110/25 del Parte_1
Tribunale di Isernia, che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da , con cui CP_1 chiedeva di “essere autorizzato […] a riconoscere la minore […] come figlia […]”. Persona_1
La sentenza ha integralmente compensato le spese di lite.
L'appellante ha censurato la decisione limitatamente alla statuizione sulle spese, sostenendo l'insussistenza dei “presupposti idonei a legittimare la compensazione delle spese”. Ha perciò chiesto la condanna di alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, oltre che del giudizio di CP_1 appello.
Si è costituito il quale ha sostenuto che “non sussiste alcun concreto ed attuale interesse della CP_1 sig.ra a vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle spese legali”, in quanto la parte Pt_1 era già stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente nessun esborso avrebbe mai potuto sostenere in merito alle spese di giudizio. Ha chiesto quindi il rigetto dell'appello.
1. Interesse ad impugnare E' dimostrata l'ammissione, in primo grado, di al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 intervenuta con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Isernia.
La delibera tuttavia dispose l'ammissione “in via anticipata e provvisoria al patrocinio”, conformemente al disposto di cui all'art. 126 D.p.r. n. 115/02. Ciò significa che il provvedimento adottato aveva natura provvisoria, in quanto strettamente condizionato ai successivi doverosi controlli dell'ufficio finanziario competente, a norma del primo comma dell'art. 127 D.p.r. citato. All'esito dei controlli, se il beneficio fosse stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, sarebbe stata disposta la revoca dell'ammissione. Analogamente, qualora fossero mutate, anche in epoca successiva all'ammissione, le condizioni previste dall'art. 76, il giudice avrebbe dovuto revocare il beneficio.
Ne deriva, data la natura provvisoria del provvedimento di ammissione al patrocinio, che era Pt_1 certamente titolare di un interesse ad impugnare.
Il decreto di liquidazione delle competenze professionali relative al primo grado di giudizio, peraltro intervenuto solo in epoca successiva al deposito del ricorso in appello, era suscettibile di essere travolto dalla revoca del decreto di ammissione, che ha efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 114.
Alla stregua di tali valutazioni, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile, considerato che la compensazione delle spese processuali ha visto l'appellante concretamente e parzialmente soccombente. L'interesse ad impugnare è riconducibile all'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame potrebbe derivare alla parte che lo propone.
2. Spese di lite
Il primo giudice ha compensato integralmente le spese processuali, ritenendo “sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, attesa la natura della controversia e la peculiarità delle questioni trattate”.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. consente al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Nella vicenda esaminata il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 253 c.c., che fissa il principio della inammissibilità di un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. L'interpretazione della norma non ha comportato contrasti giurisprudenziali. E' infatti pacifico in giurisprudenza che “in tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in [...] matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia
"erga omnes" (per tutte Sez. 1, Ordinanza n. 27560 dell'11/10/2021). La questione trattata non era caratterizzata da “assoluta novità”, in quanto ampiamente contemplata da una chiara disposizione codicistica.
Pertanto la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado avrebbe dovuto comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In tal senso va riformata la sentenza impugnata, con conseguente condanna di alla CP_1 rifusione delle spese processuali in favore di , così come liquidate in dispositivo. Il Parte_1 pagamento va disposto in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.p.r. 115/02, essendo l'appellante stata ammessa al patrocinio nel primo grado di giudizio.
L'appellato va altresì condannato alle spese del grado (in appello l'appellante non beneficia del patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 14/6/25, nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza n. 110/25 emessa dal Tribunale civile di Isernia in composizione collegiale, pubblicata il 6/5/25, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna CP_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.270,00 oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e
Cpa come per legge;
dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133
D.p.r. 115/02;
• condanna l'appellato a rimborsare, in favore dell'appellante, le spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi € 3.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 14/11/25
Il consigliere est. Dott. Federico Scioli
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia d'Errico