Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 218
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento cartella di pagamento per incertezze rilevanti

    La Corte ha ritenuto che non sussistessero incertezze rilevanti che richiedessero un invito al contribuente a fornire chiarimenti o documenti, richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude la necessità dell'avviso bonario in caso di cartella emessa all'esito di controllo da cui non siano emerse incertezze su aspetti rilevanti.

  • Rigettato
    Annullamento cartella di pagamento per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'onere di motivazione della cartella di pagamento, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente, possa considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima, in quanto il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.

  • Accolto
    Errata valutazione degli atti di causa e erronea motivazione

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo fondata la doglianza dell'Agenzia delle Entrate riguardo all'errata valutazione del primo giudice. La Corte ha evidenziato che l'Agenzia aveva 'sgravato' l'importo non dovuto, chiarendo che rimaneva a ruolo l'importo IVA rettificato di € 685,00 oltre interessi e sanzioni. Pertanto, l'annullamento totale della cartella da parte del primo giudice è stato considerato errato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 218
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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