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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7044/2019 depositato il 14/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. In Fallimento - P.Iva
Rappresentato da Avv. Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Nominativo_2
ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1153/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090004865873 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl in fallimento impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, la Cartella di pagamento n. 29820090004865873 (anno di imposta 2005) notificatale il 22 luglio 2009 chiedendone l'annullamento (cfr. provvedimento originariamente impugnato e ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 1153/05/19 dell' 11/01/2019, ha dichiarato “ … cessata la materia del contendere relativamente agli importi oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio e lo accoglie nel resto annullando la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese ..”
(cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – chiedendone la parziale riforma (cfr. appello in atti).
La Società appellata e l'Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituiti.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questa sede di gravame viene dedotta: l' errata valutazione degli atti di causa nonché l' erronea motivazione
(cfr. appello in atti).
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto il ricorso “parzialmente fondato” ed ha annullando la pretesa impositiva che non era stata oggetto di sgravio (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate, infatti, aveva “sgravato” l'importo “non dovuto” chiarendo che “rimaneva a ruolo”
l'importo Iva rettificato di € 685,00 (oltre € 53,98 per interessi ed € 205,50 per sanzione - cfr. controdeduzioni di I grado e provvedimenti in atti).
2.- L'art. 6, c. 5 della Legge n. 212/2000 dispone (in breve) che ” … qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente … a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti …”
Nella fattispecie, non si ravvisano “incertezze su aspetti rilevanti”.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … l'invio del c.d. avviso bonario non è necessario in caso di cartella emessa all'esito di controllo dal quale non siano emerse incertezze su aspetti rilevanti …”
(Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 20302 del 23 agosto 2017).
3.- La Giurisprudenza di vertice – con riguardo all'art. 7 Legge n. 212/2000 ("Chiarezza e motivazione degli atti”) ha ritenuto (in breve) che “ … la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata;
tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione … il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima … ” (Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 6495 del 16 marzo 2018).
Tale circostanza è ravvisabile nella fattispecie che qui ci occupa.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto
Le spese (principio di “causalità”: Cassazione, Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842), anche in assenza di costituzione della Società contribuente, seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata, in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in euro 300,00
(trecento/00).
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7044/2019 depositato il 14/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. In Fallimento - P.Iva
Rappresentato da Avv. Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Nominativo_2
ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1153/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090004865873 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl in fallimento impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, la Cartella di pagamento n. 29820090004865873 (anno di imposta 2005) notificatale il 22 luglio 2009 chiedendone l'annullamento (cfr. provvedimento originariamente impugnato e ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 1153/05/19 dell' 11/01/2019, ha dichiarato “ … cessata la materia del contendere relativamente agli importi oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio e lo accoglie nel resto annullando la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese ..”
(cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – chiedendone la parziale riforma (cfr. appello in atti).
La Società appellata e l'Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituiti.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questa sede di gravame viene dedotta: l' errata valutazione degli atti di causa nonché l' erronea motivazione
(cfr. appello in atti).
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Giudice ha erroneamente ritenuto il ricorso “parzialmente fondato” ed ha annullando la pretesa impositiva che non era stata oggetto di sgravio (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate, infatti, aveva “sgravato” l'importo “non dovuto” chiarendo che “rimaneva a ruolo”
l'importo Iva rettificato di € 685,00 (oltre € 53,98 per interessi ed € 205,50 per sanzione - cfr. controdeduzioni di I grado e provvedimenti in atti).
2.- L'art. 6, c. 5 della Legge n. 212/2000 dispone (in breve) che ” … qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente … a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti …”
Nella fattispecie, non si ravvisano “incertezze su aspetti rilevanti”.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … l'invio del c.d. avviso bonario non è necessario in caso di cartella emessa all'esito di controllo dal quale non siano emerse incertezze su aspetti rilevanti …”
(Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 20302 del 23 agosto 2017).
3.- La Giurisprudenza di vertice – con riguardo all'art. 7 Legge n. 212/2000 ("Chiarezza e motivazione degli atti”) ha ritenuto (in breve) che “ … la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata;
tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione … il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima … ” (Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 6495 del 16 marzo 2018).
Tale circostanza è ravvisabile nella fattispecie che qui ci occupa.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto
Le spese (principio di “causalità”: Cassazione, Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842), anche in assenza di costituzione della Società contribuente, seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata, in favore dell'Agenzia delle entrate appellante, che liquida in euro 300,00
(trecento/00).
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA