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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 16476 /2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ROMANO CARMELA E STEFANO RUSSO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Napoli alla via De Pretis n. 114/124 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.09.2023 la ricorrente conveniva in giudizio la società epigrafata, esponendo:
- di essere stata assunta, in data 01.08.2019, dalla società con sede legale in Napoli alla CP_1 via De Pretis n. 114/124, nella persona di per lo svolgimento di mansioni di cameriera Controparte_2 presso la ER Bellillo riconducibili a quelle di cui al IV° livello retributivo del CCNL del Settore TURISMO, e di avervi lavorato fino al 30.11.2020, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;
- circa le mansioni, di essere stata addetta alla sala e pertanto di essersi occupata della preparazione dei tavoli e della sala, di servire ai tavoli quando vi erano i clienti, effettuare gli ordini delle materie mancanti, e contattare i fornitori concordando con essi i prezzi di acquisto;
di essersi talvolta, occupata anche di lavare i piatti, nonché di effettuare consegne esterne;
che, quando svolgeva il turno serale, si era occupata anche della chiusura cassa;
- che, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e per l'intero periodo di lavoro, era assoggettata al potere disciplinare di durante il primo periodo da agosto fino a Parte_2 gennaio, successivamente del direttore fino alla cessazione del rapporto di lavoro, Controparte_3 garantendo il rispetto dell'orario di lavoro e dovendo giustificare le assenze, dandone tempestiva e preventiva comunicazione alla parte datoriale;
- di aver svolto il seguente orario di lavoro distribuito su due turni per tutta la durata del rapporto di lavoro: per sei giorni a settimana dalle 10,30 – alle 17,00 oppure dalle 17,00 alle 00,30 (per un totale di 172 ore mensili); che tuttavia durante il periodo estivo, da giugno ad ottobre, ella avevar eso una prestazione quantitativamente maggiore, coprendo nella medesima giornata entrambi i turni di servizio e pertanto lavorando sei giorni a settimana dalle ore 10,00 alle 00.30 ( così effettuando per i mesi di agosto –settembre- ottobre 2019 e di luglio –agosto –settembre- ottobre 2020 uno straordinario diurno 7,30 ore al giorno per i giorni lavorabili del mese).
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcuna assicurazione previdenziale e/o assistenziale, e che aveva percepito la retribuzione fissa di € 30,00 al giorno, tanto nel caso in cui aveva lavorato per un solo turno , quanto nel caso in cui nella medesima giornata aveva svolo due turni di lavoro consecutivi;
- che da febbraio 2020 a maggio 2020 la ER era stata chiusa secondo quanto disposto dalle normative anti – COVID e che durante tale periodo non le era stato corrisposto alcun emolumento;
- che, al termine del rapporto di lavoro, risolto per dimissioni, aveva ricevuto a titolo di TFR la somma di
€ 200,00 senza ottenere compensi per le ore eccedenti l'orario di lavoro contrattuale.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, dipendente ed a tempo indeterminato e full time per il periodo dedotto e, dedotta l' insufficienza della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa, condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro € 35.477,59: di cui euro 21.894,04 quali differenze retributive, euro 2.104,00 quale T.F.R., ed euro 11.468,67 quale lavoro straordinario svolto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese di diritti ed onorari di lite con attribuzione ai difensori.
La parte resistente, nonostante, la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 22.01.2025 con il deposito di note scritte della parte ricorrente ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
****
Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Incombeva, infatti, alla ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte datoriale.
Nel rito del lavoro, difatti, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Premesso che la ricorrente non ha mai ricevuto inquadramento per il rapporto lavorativo pe cui è causa, va rilevato che tutte le pretese per differenze di retribuzione avanzate in ricorso hanno quale presupposto la esistenza tra le parti nel periodo di causa di rapporto di lavoro di tipo subordinato;
pertanto la prova assunta è stata diretta in primo luogo a tale verifica, ed all'esito ad acquisire le modalità di svolgimento di tale rapporto ed in particolare se effettivamente la ricorrente avesse svolto le mansioni indicate in ricorso, secondo il nastro orario ivi individuato.
Ad avviso del Giudicante, valutando l'argomento probatorio della contumacia, congiuntamente con le risultanze della prova per testi espletata, deve concludersi che parte ricorrente ha dimostrato in giudizio la esistenza tra le parti nel periodo di causa di un rapporto di lavoro di tipo subordinato,
Entrambi i testi lista di parte ricorrente – della cui attendibilità non è stato offerto motivo al giudice di dubitare e che hanno dichiarato una conoscenza non occasionale dei fatti di causa - hanno reso dichiarazioni compatibili con la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, attestando lo stabile inserimento della ricorrente nella organizzazione lavorativa della convenuta;
si noti in particolare che i testi ascoltati sono entrati più volte all' interno della pizzeria Bellillo quale clienti rinvenendo la ricorrente impegnata al lavoro, la hanno non raramente accompagnata al lavoro ad inizio turno o prelevata all'uscita dal lavoro a fine servizio, anche in particolare la teste avendo Tes_1 occasione di vedere che la stessa riceveva direttive di lavoro dai preposti aziendali indicati in ricorso .
Inoltre entrambi i testi ascoltati ed hanno reso dichiarazioni congrue con quanto specificamente dedotto in ricorso circa le mansioni svolte e circa la effettuazione da parte della ricorrente di una prestazione lavorativa di tale consistenza da doversi ritenere almeno full time.
All'udienza del 17.10.2024, è stata ascoltata la teste di , la quale con la sua Tes_2 Controparte_4 deposizione ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'orario di lavoro indicato in ricorso, in quanto, essendo vicine di casa, è capitato che uscissero spesso insieme di casa e che qualche volta l'avesse anche accompagnata a lavoro;
per quanto riguarda le mansioni svolte ha confermato che, essendosi recata, in diverse occasioni, a mangiare una pizza nella pizzeria in cui lavorava la ricorrente, l'avesse vista intenta a lavoro, svolgendo le mansioni di cameriera così come descritte in ricorso.
Alla medesima udienza, è stata, altresì, ascoltata la teste , la quale con la sua Testimone_3 deposizione ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente, addetta all'organizzazione della sala, delle mansioni descritte (quali la preparazione dei tavoli e della sala, servire ai tavoli), in quanto, essendo proprietaria di un'attività commerciale di famiglia nei pressi della ER Bellillo e lavorandovi tutti i giorni, era capitato spesso che andasse a mangiare la pizza nella sua pausa pranzo o la sera con le amiche, momenti della giornata diversi in cui la ricorrente era sempre presente e nei quali l'aveva, appunto, visto svolgere le mansioni indicate in ricorso;
inoltre spesso era capitato che l'andasse a prendere all'uscita dal lavoro di sera, generalmente tra la mezzanotte e l'una e mezza circa, ma che doveva ogni volta aspettare la ricorrente, perché non poteva andare via finché non effettuasse la chiusura cassa o non provvedesse alla pulizia delle sale.
Viceversa, sebbene i testi ascoltati hanno menzionato della effettuazione in alcune giornate da parte della ricorrente del cd doppio turno di lavoro, tali dichiarazioni sono rimaste non precisamente collocate nel tempo ( non venendo ad esempio riferite ai soli mesi estivi espressamente individuati in ricorso); pertanto non si rinviene nelle deposizioni testimoniali sin qui esaminate quella prova, specifica, rigorosa e puntuale della effettuazione del lavoro straordinario dedotto, ritenuta indefettibile per costante giurisprudenza . Nulla può riconosciuto riconosciuto a titolo di compenso per lavoro straordinario svolta.
Infine, a fronte della allegazione contenuta in ricorso erogazione durante il rapporto di lavoro della paga nella misura indicata in ricorso, non adeguata alla qualità e alla quantità della prestazione effettivamente svolta dalla ricorrente, e, in occasione della conclusione del rapporto, del mancato pagamento delle competenze di finali con erogazione di soli 200 euro a titolo di TFR, , la convenuta contumace nulla ha versato in atti, non dimostrandone in giudizio pagamenti diversi ed ulteriori da quelli indicati in ricorso la erogazione;
ricorre pertanto il diritto della a vedersi riconosciuto quanto Pt_1 richiesto a titolo di differenze retributive rispetto alla paga di cui al livello Contrattuale IV del ccnl Settore Turismo in atti, congruo rispetto alle mansioni indicate in ricorso e dimostrate in giudizio, e per tfr e degli altri titoli indicat i in ricorso.
Ricorre dunque il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive così come indicato in ricorso, salvo quanto richiesto a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto.
Deve ritenersi dunque che parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato in giudizio attraverso la propria produzione documentale, e tramite la istruttoria svolta, i fatti costitutivi delle pretese ed in particolare la subordinazione del rapporto di lavoro che ha con il ricorso oggi sub iudice azionato e che la allegazione attorea non è stata smentita dalla convenuta, rimasta contumace.
Per la definizione del presente giudizio possono utilizzarsi i conteggi così come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo, solo detraendo da essi l'importo di euro 11.468,67 .Deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
€ 24.008,92 di cui euro 21.894,04 quali differenze retributive ed euro 2.104,00 quale T.F.R.
La somma che precede va, chiaramente, rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
In considerazione degli esiti del giudizio le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti in misura di legge, vanno compensate per un quarto. I residui tre quarti, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della convenuta, condannata alla rifusione degli stessi in favore di parte ricorrente. con attribuzione.
P.Q.M.
Ogni altra istanza reietta, accerta la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 1 agosto 2019 fino al 30.11.2020 con le modalità di cui alla motivazione;
per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare in favore della ricorrente la somma di euro € 24.008,92 per le causali di cui sopra , oltre accessori come in motivazione;
compensa per un quarto le spese di lite;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente dei tre quarti residui, liquidati in euro 3.000,00 oltre iva e cpa , e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avv.ti ROMANO CARMELA e RUSSO STEFANO anticipatari.
Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 22/01/2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 16476 /2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ROMANO CARMELA E STEFANO RUSSO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Napoli alla via De Pretis n. 114/124 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.09.2023 la ricorrente conveniva in giudizio la società epigrafata, esponendo:
- di essere stata assunta, in data 01.08.2019, dalla società con sede legale in Napoli alla CP_1 via De Pretis n. 114/124, nella persona di per lo svolgimento di mansioni di cameriera Controparte_2 presso la ER Bellillo riconducibili a quelle di cui al IV° livello retributivo del CCNL del Settore TURISMO, e di avervi lavorato fino al 30.11.2020, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni;
- circa le mansioni, di essere stata addetta alla sala e pertanto di essersi occupata della preparazione dei tavoli e della sala, di servire ai tavoli quando vi erano i clienti, effettuare gli ordini delle materie mancanti, e contattare i fornitori concordando con essi i prezzi di acquisto;
di essersi talvolta, occupata anche di lavare i piatti, nonché di effettuare consegne esterne;
che, quando svolgeva il turno serale, si era occupata anche della chiusura cassa;
- che, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e per l'intero periodo di lavoro, era assoggettata al potere disciplinare di durante il primo periodo da agosto fino a Parte_2 gennaio, successivamente del direttore fino alla cessazione del rapporto di lavoro, Controparte_3 garantendo il rispetto dell'orario di lavoro e dovendo giustificare le assenze, dandone tempestiva e preventiva comunicazione alla parte datoriale;
- di aver svolto il seguente orario di lavoro distribuito su due turni per tutta la durata del rapporto di lavoro: per sei giorni a settimana dalle 10,30 – alle 17,00 oppure dalle 17,00 alle 00,30 (per un totale di 172 ore mensili); che tuttavia durante il periodo estivo, da giugno ad ottobre, ella avevar eso una prestazione quantitativamente maggiore, coprendo nella medesima giornata entrambi i turni di servizio e pertanto lavorando sei giorni a settimana dalle ore 10,00 alle 00.30 ( così effettuando per i mesi di agosto –settembre- ottobre 2019 e di luglio –agosto –settembre- ottobre 2020 uno straordinario diurno 7,30 ore al giorno per i giorni lavorabili del mese).
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcuna assicurazione previdenziale e/o assistenziale, e che aveva percepito la retribuzione fissa di € 30,00 al giorno, tanto nel caso in cui aveva lavorato per un solo turno , quanto nel caso in cui nella medesima giornata aveva svolo due turni di lavoro consecutivi;
- che da febbraio 2020 a maggio 2020 la ER era stata chiusa secondo quanto disposto dalle normative anti – COVID e che durante tale periodo non le era stato corrisposto alcun emolumento;
- che, al termine del rapporto di lavoro, risolto per dimissioni, aveva ricevuto a titolo di TFR la somma di
€ 200,00 senza ottenere compensi per le ore eccedenti l'orario di lavoro contrattuale.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, dipendente ed a tempo indeterminato e full time per il periodo dedotto e, dedotta l' insufficienza della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa, condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro € 35.477,59: di cui euro 21.894,04 quali differenze retributive, euro 2.104,00 quale T.F.R., ed euro 11.468,67 quale lavoro straordinario svolto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese di diritti ed onorari di lite con attribuzione ai difensori.
La parte resistente, nonostante, la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 22.01.2025 con il deposito di note scritte della parte ricorrente ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi
****
Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Incombeva, infatti, alla ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte datoriale.
Nel rito del lavoro, difatti, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Premesso che la ricorrente non ha mai ricevuto inquadramento per il rapporto lavorativo pe cui è causa, va rilevato che tutte le pretese per differenze di retribuzione avanzate in ricorso hanno quale presupposto la esistenza tra le parti nel periodo di causa di rapporto di lavoro di tipo subordinato;
pertanto la prova assunta è stata diretta in primo luogo a tale verifica, ed all'esito ad acquisire le modalità di svolgimento di tale rapporto ed in particolare se effettivamente la ricorrente avesse svolto le mansioni indicate in ricorso, secondo il nastro orario ivi individuato.
Ad avviso del Giudicante, valutando l'argomento probatorio della contumacia, congiuntamente con le risultanze della prova per testi espletata, deve concludersi che parte ricorrente ha dimostrato in giudizio la esistenza tra le parti nel periodo di causa di un rapporto di lavoro di tipo subordinato,
Entrambi i testi lista di parte ricorrente – della cui attendibilità non è stato offerto motivo al giudice di dubitare e che hanno dichiarato una conoscenza non occasionale dei fatti di causa - hanno reso dichiarazioni compatibili con la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, attestando lo stabile inserimento della ricorrente nella organizzazione lavorativa della convenuta;
si noti in particolare che i testi ascoltati sono entrati più volte all' interno della pizzeria Bellillo quale clienti rinvenendo la ricorrente impegnata al lavoro, la hanno non raramente accompagnata al lavoro ad inizio turno o prelevata all'uscita dal lavoro a fine servizio, anche in particolare la teste avendo Tes_1 occasione di vedere che la stessa riceveva direttive di lavoro dai preposti aziendali indicati in ricorso .
Inoltre entrambi i testi ascoltati ed hanno reso dichiarazioni congrue con quanto specificamente dedotto in ricorso circa le mansioni svolte e circa la effettuazione da parte della ricorrente di una prestazione lavorativa di tale consistenza da doversi ritenere almeno full time.
All'udienza del 17.10.2024, è stata ascoltata la teste di , la quale con la sua Tes_2 Controparte_4 deposizione ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'orario di lavoro indicato in ricorso, in quanto, essendo vicine di casa, è capitato che uscissero spesso insieme di casa e che qualche volta l'avesse anche accompagnata a lavoro;
per quanto riguarda le mansioni svolte ha confermato che, essendosi recata, in diverse occasioni, a mangiare una pizza nella pizzeria in cui lavorava la ricorrente, l'avesse vista intenta a lavoro, svolgendo le mansioni di cameriera così come descritte in ricorso.
Alla medesima udienza, è stata, altresì, ascoltata la teste , la quale con la sua Testimone_3 deposizione ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente, addetta all'organizzazione della sala, delle mansioni descritte (quali la preparazione dei tavoli e della sala, servire ai tavoli), in quanto, essendo proprietaria di un'attività commerciale di famiglia nei pressi della ER Bellillo e lavorandovi tutti i giorni, era capitato spesso che andasse a mangiare la pizza nella sua pausa pranzo o la sera con le amiche, momenti della giornata diversi in cui la ricorrente era sempre presente e nei quali l'aveva, appunto, visto svolgere le mansioni indicate in ricorso;
inoltre spesso era capitato che l'andasse a prendere all'uscita dal lavoro di sera, generalmente tra la mezzanotte e l'una e mezza circa, ma che doveva ogni volta aspettare la ricorrente, perché non poteva andare via finché non effettuasse la chiusura cassa o non provvedesse alla pulizia delle sale.
Viceversa, sebbene i testi ascoltati hanno menzionato della effettuazione in alcune giornate da parte della ricorrente del cd doppio turno di lavoro, tali dichiarazioni sono rimaste non precisamente collocate nel tempo ( non venendo ad esempio riferite ai soli mesi estivi espressamente individuati in ricorso); pertanto non si rinviene nelle deposizioni testimoniali sin qui esaminate quella prova, specifica, rigorosa e puntuale della effettuazione del lavoro straordinario dedotto, ritenuta indefettibile per costante giurisprudenza . Nulla può riconosciuto riconosciuto a titolo di compenso per lavoro straordinario svolta.
Infine, a fronte della allegazione contenuta in ricorso erogazione durante il rapporto di lavoro della paga nella misura indicata in ricorso, non adeguata alla qualità e alla quantità della prestazione effettivamente svolta dalla ricorrente, e, in occasione della conclusione del rapporto, del mancato pagamento delle competenze di finali con erogazione di soli 200 euro a titolo di TFR, , la convenuta contumace nulla ha versato in atti, non dimostrandone in giudizio pagamenti diversi ed ulteriori da quelli indicati in ricorso la erogazione;
ricorre pertanto il diritto della a vedersi riconosciuto quanto Pt_1 richiesto a titolo di differenze retributive rispetto alla paga di cui al livello Contrattuale IV del ccnl Settore Turismo in atti, congruo rispetto alle mansioni indicate in ricorso e dimostrate in giudizio, e per tfr e degli altri titoli indicat i in ricorso.
Ricorre dunque il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive così come indicato in ricorso, salvo quanto richiesto a titolo di compenso per lavoro straordinario svolto.
Deve ritenersi dunque che parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato in giudizio attraverso la propria produzione documentale, e tramite la istruttoria svolta, i fatti costitutivi delle pretese ed in particolare la subordinazione del rapporto di lavoro che ha con il ricorso oggi sub iudice azionato e che la allegazione attorea non è stata smentita dalla convenuta, rimasta contumace.
Per la definizione del presente giudizio possono utilizzarsi i conteggi così come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo, solo detraendo da essi l'importo di euro 11.468,67 .Deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento della somma di euro
€ 24.008,92 di cui euro 21.894,04 quali differenze retributive ed euro 2.104,00 quale T.F.R.
La somma che precede va, chiaramente, rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
In considerazione degli esiti del giudizio le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti in misura di legge, vanno compensate per un quarto. I residui tre quarti, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della convenuta, condannata alla rifusione degli stessi in favore di parte ricorrente. con attribuzione.
P.Q.M.
Ogni altra istanza reietta, accerta la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 1 agosto 2019 fino al 30.11.2020 con le modalità di cui alla motivazione;
per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare in favore della ricorrente la somma di euro € 24.008,92 per le causali di cui sopra , oltre accessori come in motivazione;
compensa per un quarto le spese di lite;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente dei tre quarti residui, liquidati in euro 3.000,00 oltre iva e cpa , e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avv.ti ROMANO CARMELA e RUSSO STEFANO anticipatari.
Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 22/01/2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara