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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8353/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8353/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI PI RR, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), al Centro
Direzionale, Viale della Costituzione, Isola E/1, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TI LA, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), al
Corso Novara n.43, giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 01.08.2022, , premettendo Parte_1 che in data 08.07.1991 nel Comune di Casavatore (NA) aveva contratto matrimonio concordatario con il sig. e che dalla loro unione erano nate due Controparte_1 figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Per_2 in Campania il 30.10.2000), deduceva: - che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei plurimi tradimenti del marito, il quale, perpetrato il primo adulterio nell'anno 2012, al fine di ricongiungersi all'amante (tale sig.ra ) Persona_3 prelevava danaro contante dal libretto postale cointestato e lasciava la casa coniugale in data 31.12.2021 per poi farvi temporaneo rientro l'11.01.2022 ed abbandonarla definitivamente in data 22.04.2022; - che, denunciato il marito per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, l'imbarazzo per il tradimento subito la costringeva ad allontanarsi dalla comunità ecclesiastica della quale era ministrante;
-che il marito, a far data dall'abbandono del tetto coniugale, non provvedeva più alle esigenze morali ed economiche né di essa istante, affetta da seria patologia, né delle figlie;
-che essa ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione, mentre il , che non aveva mai lavorato in costanza di CP_1 matrimonio, attualmente è impiegato presso la “Kena Mobile” con qualifica di tecnico hardware e software;
- che la figlia contraeva matrimonio nel Per_1 giugno del 2021, mentre la secondogenita era studentessa universitaria. Per_2
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
- assegnare a sé la casa coniugale, già di sua proprietà; - porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e a quello indiretto della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella misura Per_2 onnicomprensiva di euro 600,00 (euro 500,00 ed euro 100,00 alla moglie), oltre al
50% delle spese straordinarie;
- condannare il resistente al risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali;
-stabilire che il sig. trasferisca altrove CP_1 la propria residenza;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto depositato in data 07.09.2022 il presidente fissava per la comparizione
2 personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 10.02.2023.
Instaurato il contraddittorio processuale, in data 30.01.2023 si costituiva il resistente, sig. , il quale, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale deducendo: - che il rapporto coniugale si era incrinato già da oltre dieci anni, sì che la coppia, di fatto separata, condivideva la casa coniugale nel solo interesse delle figlie e al fine di salvaguardare le apparenze nei confronti della famiglia di origine della sig.ra e della comunità ecclesiale di Pt_1 appartenenza;
-che la predetta comunità lo aveva ripudiato, nonostante fosse in procinto di completare il percorso di diaconato;
-che il tradimento, lungi dall'innescare la crisi coniugale, era l'epilogo di una relazione ormai consumatasi nel tempo per ragioni da ascriversi ad entrambi i coniugi;
-che la morbosa gelosia della moglie gli aveva impedito di accettare lavori presso aziende in cui fossero impiegate dipendenti di genere femminile;
-che la ricorrente aveva sempre tributato maggiore importanza alla propria famiglia d'origine, che vive nel medesimo stabile in cui è sita la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente stessa;
- di essere stato reiteratamente denigrato dalla moglie alla presenza della di lei famiglia d'origine e delle figlie, portando queste ultime a rifiutare drasticamente la figura paterna. Rappresentava, poi, che, contrariamente a quanto asserito da controparte, era inoccupato e privo di reddito, mentre la moglie, dipendente del
Ministero dell'Istruzione, percepiva redditi mensili per circa 2.000 euro ed era proprietaria di diverse unità immobiliari, oltre che della casa coniugale dove vive unitamente alla secondogenita , prossima al conseguimento della laurea. Per_2
Per tali motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dalla moglie;
- assegnare la casa coniugale alla moglie, dando atto che esso resistente ha trasferito la propria residenza in Afragola;
-stabilire una modalità per poter asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
-dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della moglie e della figlia in ragione delle rispettive capacità Per_2 lavorative e dell'indipendenza economica;
- rigettare le ulteriori richieste;
il tutto con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 10.02.2023 dinanzi al presidente, il quale, sentiti i coniugi e dato atto del fallimento dell'esperito tentativo di conciliazione, si riservava in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori.
3 A scioglimento della riserva che precede, il presidente emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui alla contestuale ordinanza in atti, qui di seguito integralmente riportati:
Designato, poi, il giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione e trattazione 4 per il giorno 06.06.2023.
Avverso la predetta ordinanza il resistente proponeva reclamo dinanzi alla Corte
d'Appello di Napoli, che, con decreto del 25.07.2023, accoglieva il reclamo ed in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale revocava l'assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili ed il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie sanitarie previsto a carico del reclamante ed in favore di Parte_1
, confermando nel resto l'impugnata ordinanza.
[...]
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositata la memoria integrativa di parte ricorrente – ove la stessa rappresentava di essere proprietaria in ragione di 1/3 di due immobili ricevuti in successione, oltre che della casa coniugale – all'udienza del 06.06.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava l'udienza del 22.12.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi.
Nelle more del giudizio, dopo l'ammissione delle prove, il giudice istruttore dott. Di
NE è stato sostituito dalla dott.ssa Satta.
All'udienza del 04.06.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla conferma dei provvedimenti provvisori.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
5 STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla sig.ra va Pt_1 ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
6 Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva il Collegio come il “volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
Si osserva ancora che “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/04/2019, n.11162).
Quanto, infine, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile
7 relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave che determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, minando in radice l'affectio familiae, costituisce, secondo l' id quod plerumque accidit, di per sé causa di addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (ex multis, cfr.: Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, n.2093;
Cassazione civile sez. I, 14/10/2010, n.21245; Cassazione civile sez. I,
12/06/2006, n.13592).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che parte ricorrente ha formulato la richiesta di addebito deducendo la detenzione da parte del marito di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, in specie il definito abbandono da parte di quest'ultimo del tetto coniugale nell'aprile del
2022 quando la crisi era già in atto, nonché le condotte adultere detenute sin dall'anno 2012.
La domanda di addebito è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
Si osserva in particolare che è la stessa ricorrente a dedurre l'evidente rottura dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito che l'avrebbe tradita già nel 2012 e che nonostante la l'avesse perdonato lo stesso avrebbe Pt_1 continuato a tenere “comportamenti poco rispettosi nei confronti della moglie”.
Deduce poi che nel giugno del 2021 avrebbe iniziato ad uscire tutti i giorni senza comunicare dove andava, per poi abbandonare il tetto coniugale il 31 dicembre comunicando che sarebbe andato a vivere con la compagna per poi tornare l'11.1.2022 senza tuttavia mai diventare parte integrante della famiglia e per poi definitivamente abbandonare il tetto coniugale in data 11.4.2022.
Orbene, è la stessa ricostruzione cronologica degli eventi che evidenzia come il tradimento e l'abbandono del tetto coniugale non siano causa ma conseguenza della rottura dell'affectio coniugalis. Si rileva in particolare che il tradimento del
2012 non risulta provato e che è la stessa ricorrente a dedurre un atteggiamento del resistente già dall'epoca “non rispettoso”, con ciò evidenziando come fin dal 2012
8 vi fosse tra le parti ( come sostenuto dal nella comparsa di costituzione) CP_1 un'evidente crisi coniugale, protrattasi negli anni che ha portato come conseguenza il tradimento del 2021 e l'abbandono del tetto coniugale nel 2022.
In ragione di ciò superflua è l'istruttoria ammessa dal precedente giudice istruttore, considerato che l'abbandono e la relazione non risultano neppure contestati dal resistente.
Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda di addebito deve esser rigettata.
La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza Parte_1 costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai
9 sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ( cfr. Cassazione Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (cfr. ex plurimis: Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
10 Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in sede presidenziale, con l'ordinanza depositata in data 10.02.2023, era stato determinato a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1 mantenimento della coniuge un assegno mensile di € 100,00, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti. La Corte d'Appello di Napoli, tuttavia, all'esito del reclamo proposto dal sig. avverso l'ordinanza presidenziale, con decreto CP_1 del 25.07.2023 aveva revocato l'assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili ed il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie sanitarie previsto a carico del reclamante ed in favore di , stante la condizione Parte_1 reddituale e patrimoniale di quest'ultima (cfr. decreto allegato da parte resistente in sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.).
La domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente va in questa sede rigettata, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il collegio a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli.
In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince che la sig.ra Pt_1 dipendente del , nell'anno di imposta 2019 ha percepito un Controparte_2 reddito da lavoro netto di euro 24.563,99 (lordo euro 30.032,29), nell'anno di imposta 2020 un reddito netto di euro 25.200,53 (loro euro 30.160,36) e nell'anno di imposta 2021 un reddito netto di euro 25.645,2 (lordo euro 29.940,7), con un'entrata per dodici mensilità (ivi compresa la tredicesima) di euro 2.137,1 (cfr.
Certificazione Unica anno 2020, Certificazione Unica anno 2021, Certificazione
Unica anno 2022, buste paga marzo-aprile 2022, allegate al ricorso introduttivo;
contratto di finanziamento con la Compass risalente all'anno 2022, dal quale emerge un reddito netto mensile per euro 1.940,00 per tredici mensilità, depositato in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. Ella, inoltre, è proprietaria esclusiva della casa familiare, non affronta spese abitative, oltre ad essere comproprietaria, con alcuni congiunti, di un terzo di due abitazioni per successione ereditaria, che rappresentano in ogni caso una possibile fonte di reddito, potendo essere alienate o locate a terzi (cfr. visura catastale allegata alla comparsa di costituzione depositata in data 25.05.2023; ); ed invero, un appartamento è stato locato dal 22.06.2022 per un importo mensile di euro 300,00 (cfr. contratto di locazione allegato alla seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte ricorrente).
11 In ordine, poi, alle capacità reddituali del sig. , si evidenzia come in Controparte_1 atti è presente la sola attestazione negativa dell'agenzia delle entrate relativamente agli anni di imposta 2019-2021 allegata alla memoria difensiva.
Il resistente in sede di comparizione personale ha dichiarato di lavorare saltuariamente a chiamata per effettuare interventi di manutenzione di pc e stampanti da parte degli addetti agli stand di all'interno dei centri Pt_2 commerciali, guadagnando importi modestissimi (circa 150-200 euro mensili) e talvolta venendo remunerato in natura, di avvalersi degli aiuti economici degli stretti congiunti e di talune parrocchie e di vivere insieme alla compagna, la quale svolge mansioni di badante nel fine settimana, in un appartamento condotto in locazione per euro 200,00 al mese (cfr. verbale d'udienza di comparizione del
10.02.2023). L'attività asseritamente espletata all'attualità dal come CP_1 tecnico hardware e software presso la “Kena Mobile” è circostanza non provata, non avendo il giudice istruttore ammesso le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. (cfr. ordinanza depositata in data 27.12.2023).
In sede di comparsa conclusionale, poi, il resistente ha allegato Certificazione Unica
2025 dalla quale emerge un ammontare lordo complessivo di redditi da lavoro autonomo/provvigioni/altri redditi pari ad euro 5.510,00 e nella comparsa chiede revocarsi il mantenimento per la figlia che sarebbe asseritamente autonoma in virtù del completamento degli studi universitari.
Valutati gli elementi così evidenziati, in capo alla sig.ra devono Parte_1 ritenersi sussistenti capacità reddituali idonee a garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e le situazioni reddituali delle parti devono ritenersi sostanzialmente analoghe, con conseguente negazione del diritto della ricorrente ad ottenere assegno coniugale a carico del sig. in CP_1 ragione di quanto sopra esposto.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento della figlia , osserva il tribunale che – Per_2 contrarimanete a quanto dedotto dal – la stessa non è ancora CP_1 economicamente autosufficiente, essendo studentessa universitaria.
La stessa convive con la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento,
12 deve pertanto provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età (ventiquattro anni), dell'esigenze della figlia (studentessa universitaria) e delle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare della situazione reddituale del resistente passata in rassegna nel capo precedente, debba essere posto a carico del sig. l'obbligo CP_1 di concorrere al mantenimento di nella misura di euro 200,00 al mese, da Per_2 assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già statuito in sede presidenziale giusta ordinanza depositata in data 10.02.2023.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore per come regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra
Tribunale di Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore convivente con la figlia , maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Casavatore (NA) alla via della
13 Madonnina n.13, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente alla figlia , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra Parte_1
.
[...]
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
In ordine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra Parte_1
, per avere la condotta abbandonica ed infedele del cagionato la
[...] CP_1 lesione all'onore e alla dignità personale, la stessa va rigettata in conseguenza della reiezione della domanda di addebito della separazione personale al sig. . CP_1
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ); C.F._2
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla sig.ra per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
- assegna la casa coniugale, sita in Casavatore (NA) alla via della Madonnina n.13, alla sig.ra ; Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra Parte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1
l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro 200,00 Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
14 - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra Parte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 25, Parte II, Serie A, Sezione A, anno 1991);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.11.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8353/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI PI RR, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), al Centro
Direzionale, Viale della Costituzione, Isola E/1, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TI LA, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), al
Corso Novara n.43, giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 01.08.2022, , premettendo Parte_1 che in data 08.07.1991 nel Comune di Casavatore (NA) aveva contratto matrimonio concordatario con il sig. e che dalla loro unione erano nate due Controparte_1 figlie, (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Per_2 in Campania il 30.10.2000), deduceva: - che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei plurimi tradimenti del marito, il quale, perpetrato il primo adulterio nell'anno 2012, al fine di ricongiungersi all'amante (tale sig.ra ) Persona_3 prelevava danaro contante dal libretto postale cointestato e lasciava la casa coniugale in data 31.12.2021 per poi farvi temporaneo rientro l'11.01.2022 ed abbandonarla definitivamente in data 22.04.2022; - che, denunciato il marito per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, l'imbarazzo per il tradimento subito la costringeva ad allontanarsi dalla comunità ecclesiastica della quale era ministrante;
-che il marito, a far data dall'abbandono del tetto coniugale, non provvedeva più alle esigenze morali ed economiche né di essa istante, affetta da seria patologia, né delle figlie;
-che essa ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione, mentre il , che non aveva mai lavorato in costanza di CP_1 matrimonio, attualmente è impiegato presso la “Kena Mobile” con qualifica di tecnico hardware e software;
- che la figlia contraeva matrimonio nel Per_1 giugno del 2021, mentre la secondogenita era studentessa universitaria. Per_2
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
- assegnare a sé la casa coniugale, già di sua proprietà; - porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e a quello indiretto della figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella misura Per_2 onnicomprensiva di euro 600,00 (euro 500,00 ed euro 100,00 alla moglie), oltre al
50% delle spese straordinarie;
- condannare il resistente al risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali;
-stabilire che il sig. trasferisca altrove CP_1 la propria residenza;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto depositato in data 07.09.2022 il presidente fissava per la comparizione
2 personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 10.02.2023.
Instaurato il contraddittorio processuale, in data 30.01.2023 si costituiva il resistente, sig. , il quale, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale deducendo: - che il rapporto coniugale si era incrinato già da oltre dieci anni, sì che la coppia, di fatto separata, condivideva la casa coniugale nel solo interesse delle figlie e al fine di salvaguardare le apparenze nei confronti della famiglia di origine della sig.ra e della comunità ecclesiale di Pt_1 appartenenza;
-che la predetta comunità lo aveva ripudiato, nonostante fosse in procinto di completare il percorso di diaconato;
-che il tradimento, lungi dall'innescare la crisi coniugale, era l'epilogo di una relazione ormai consumatasi nel tempo per ragioni da ascriversi ad entrambi i coniugi;
-che la morbosa gelosia della moglie gli aveva impedito di accettare lavori presso aziende in cui fossero impiegate dipendenti di genere femminile;
-che la ricorrente aveva sempre tributato maggiore importanza alla propria famiglia d'origine, che vive nel medesimo stabile in cui è sita la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente stessa;
- di essere stato reiteratamente denigrato dalla moglie alla presenza della di lei famiglia d'origine e delle figlie, portando queste ultime a rifiutare drasticamente la figura paterna. Rappresentava, poi, che, contrariamente a quanto asserito da controparte, era inoccupato e privo di reddito, mentre la moglie, dipendente del
Ministero dell'Istruzione, percepiva redditi mensili per circa 2.000 euro ed era proprietaria di diverse unità immobiliari, oltre che della casa coniugale dove vive unitamente alla secondogenita , prossima al conseguimento della laurea. Per_2
Per tali motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dalla moglie;
- assegnare la casa coniugale alla moglie, dando atto che esso resistente ha trasferito la propria residenza in Afragola;
-stabilire una modalità per poter asportare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
-dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della moglie e della figlia in ragione delle rispettive capacità Per_2 lavorative e dell'indipendenza economica;
- rigettare le ulteriori richieste;
il tutto con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 10.02.2023 dinanzi al presidente, il quale, sentiti i coniugi e dato atto del fallimento dell'esperito tentativo di conciliazione, si riservava in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori.
3 A scioglimento della riserva che precede, il presidente emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui alla contestuale ordinanza in atti, qui di seguito integralmente riportati:
Designato, poi, il giudice istruttore, fissava l'udienza di comparizione e trattazione 4 per il giorno 06.06.2023.
Avverso la predetta ordinanza il resistente proponeva reclamo dinanzi alla Corte
d'Appello di Napoli, che, con decreto del 25.07.2023, accoglieva il reclamo ed in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale revocava l'assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili ed il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie sanitarie previsto a carico del reclamante ed in favore di Parte_1
, confermando nel resto l'impugnata ordinanza.
[...]
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositata la memoria integrativa di parte ricorrente – ove la stessa rappresentava di essere proprietaria in ragione di 1/3 di due immobili ricevuti in successione, oltre che della casa coniugale – all'udienza del 06.06.2023, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e fissava l'udienza del 22.12.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi.
Nelle more del giudizio, dopo l'ammissione delle prove, il giudice istruttore dott. Di
NE è stato sostituito dalla dott.ssa Satta.
All'udienza del 04.06.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla conferma dei provvedimenti provvisori.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
5 STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla sig.ra va Pt_1 ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
6 Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva il Collegio come il “volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto” (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
Si osserva ancora che “L'abbandono del tetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/04/2019, n.11162).
Quanto, infine, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile
7 relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave che determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, minando in radice l'affectio familiae, costituisce, secondo l' id quod plerumque accidit, di per sé causa di addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (ex multis, cfr.: Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, n.2093;
Cassazione civile sez. I, 14/10/2010, n.21245; Cassazione civile sez. I,
12/06/2006, n.13592).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che parte ricorrente ha formulato la richiesta di addebito deducendo la detenzione da parte del marito di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, in specie il definito abbandono da parte di quest'ultimo del tetto coniugale nell'aprile del
2022 quando la crisi era già in atto, nonché le condotte adultere detenute sin dall'anno 2012.
La domanda di addebito è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
Si osserva in particolare che è la stessa ricorrente a dedurre l'evidente rottura dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito che l'avrebbe tradita già nel 2012 e che nonostante la l'avesse perdonato lo stesso avrebbe Pt_1 continuato a tenere “comportamenti poco rispettosi nei confronti della moglie”.
Deduce poi che nel giugno del 2021 avrebbe iniziato ad uscire tutti i giorni senza comunicare dove andava, per poi abbandonare il tetto coniugale il 31 dicembre comunicando che sarebbe andato a vivere con la compagna per poi tornare l'11.1.2022 senza tuttavia mai diventare parte integrante della famiglia e per poi definitivamente abbandonare il tetto coniugale in data 11.4.2022.
Orbene, è la stessa ricostruzione cronologica degli eventi che evidenzia come il tradimento e l'abbandono del tetto coniugale non siano causa ma conseguenza della rottura dell'affectio coniugalis. Si rileva in particolare che il tradimento del
2012 non risulta provato e che è la stessa ricorrente a dedurre un atteggiamento del resistente già dall'epoca “non rispettoso”, con ciò evidenziando come fin dal 2012
8 vi fosse tra le parti ( come sostenuto dal nella comparsa di costituzione) CP_1 un'evidente crisi coniugale, protrattasi negli anni che ha portato come conseguenza il tradimento del 2021 e l'abbandono del tetto coniugale nel 2022.
In ragione di ciò superflua è l'istruttoria ammessa dal precedente giudice istruttore, considerato che l'abbandono e la relazione non risultano neppure contestati dal resistente.
Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda di addebito deve esser rigettata.
La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza Parte_1 costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai
9 sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ( cfr. Cassazione Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (cfr. ex plurimis: Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
10 Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in sede presidenziale, con l'ordinanza depositata in data 10.02.2023, era stato determinato a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di CP_1 mantenimento della coniuge un assegno mensile di € 100,00, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti. La Corte d'Appello di Napoli, tuttavia, all'esito del reclamo proposto dal sig. avverso l'ordinanza presidenziale, con decreto CP_1 del 25.07.2023 aveva revocato l'assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili ed il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie sanitarie previsto a carico del reclamante ed in favore di , stante la condizione Parte_1 reddituale e patrimoniale di quest'ultima (cfr. decreto allegato da parte resistente in sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.).
La domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente va in questa sede rigettata, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il collegio a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Napoli.
In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince che la sig.ra Pt_1 dipendente del , nell'anno di imposta 2019 ha percepito un Controparte_2 reddito da lavoro netto di euro 24.563,99 (lordo euro 30.032,29), nell'anno di imposta 2020 un reddito netto di euro 25.200,53 (loro euro 30.160,36) e nell'anno di imposta 2021 un reddito netto di euro 25.645,2 (lordo euro 29.940,7), con un'entrata per dodici mensilità (ivi compresa la tredicesima) di euro 2.137,1 (cfr.
Certificazione Unica anno 2020, Certificazione Unica anno 2021, Certificazione
Unica anno 2022, buste paga marzo-aprile 2022, allegate al ricorso introduttivo;
contratto di finanziamento con la Compass risalente all'anno 2022, dal quale emerge un reddito netto mensile per euro 1.940,00 per tredici mensilità, depositato in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. Ella, inoltre, è proprietaria esclusiva della casa familiare, non affronta spese abitative, oltre ad essere comproprietaria, con alcuni congiunti, di un terzo di due abitazioni per successione ereditaria, che rappresentano in ogni caso una possibile fonte di reddito, potendo essere alienate o locate a terzi (cfr. visura catastale allegata alla comparsa di costituzione depositata in data 25.05.2023; ); ed invero, un appartamento è stato locato dal 22.06.2022 per un importo mensile di euro 300,00 (cfr. contratto di locazione allegato alla seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte ricorrente).
11 In ordine, poi, alle capacità reddituali del sig. , si evidenzia come in Controparte_1 atti è presente la sola attestazione negativa dell'agenzia delle entrate relativamente agli anni di imposta 2019-2021 allegata alla memoria difensiva.
Il resistente in sede di comparizione personale ha dichiarato di lavorare saltuariamente a chiamata per effettuare interventi di manutenzione di pc e stampanti da parte degli addetti agli stand di all'interno dei centri Pt_2 commerciali, guadagnando importi modestissimi (circa 150-200 euro mensili) e talvolta venendo remunerato in natura, di avvalersi degli aiuti economici degli stretti congiunti e di talune parrocchie e di vivere insieme alla compagna, la quale svolge mansioni di badante nel fine settimana, in un appartamento condotto in locazione per euro 200,00 al mese (cfr. verbale d'udienza di comparizione del
10.02.2023). L'attività asseritamente espletata all'attualità dal come CP_1 tecnico hardware e software presso la “Kena Mobile” è circostanza non provata, non avendo il giudice istruttore ammesso le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. (cfr. ordinanza depositata in data 27.12.2023).
In sede di comparsa conclusionale, poi, il resistente ha allegato Certificazione Unica
2025 dalla quale emerge un ammontare lordo complessivo di redditi da lavoro autonomo/provvigioni/altri redditi pari ad euro 5.510,00 e nella comparsa chiede revocarsi il mantenimento per la figlia che sarebbe asseritamente autonoma in virtù del completamento degli studi universitari.
Valutati gli elementi così evidenziati, in capo alla sig.ra devono Parte_1 ritenersi sussistenti capacità reddituali idonee a garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e le situazioni reddituali delle parti devono ritenersi sostanzialmente analoghe, con conseguente negazione del diritto della ricorrente ad ottenere assegno coniugale a carico del sig. in CP_1 ragione di quanto sopra esposto.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento della figlia , osserva il tribunale che – Per_2 contrarimanete a quanto dedotto dal – la stessa non è ancora CP_1 economicamente autosufficiente, essendo studentessa universitaria.
La stessa convive con la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento,
12 deve pertanto provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età (ventiquattro anni), dell'esigenze della figlia (studentessa universitaria) e delle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare della situazione reddituale del resistente passata in rassegna nel capo precedente, debba essere posto a carico del sig. l'obbligo CP_1 di concorrere al mantenimento di nella misura di euro 200,00 al mese, da Per_2 assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già statuito in sede presidenziale giusta ordinanza depositata in data 10.02.2023.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore per come regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra
Tribunale di Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore convivente con la figlia , maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in Casavatore (NA) alla via della
13 Madonnina n.13, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente alla figlia , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra Parte_1
.
[...]
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
In ordine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra Parte_1
, per avere la condotta abbandonica ed infedele del cagionato la
[...] CP_1 lesione all'onore e alla dignità personale, la stessa va rigettata in conseguenza della reiezione della domanda di addebito della separazione personale al sig. . CP_1
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ); C.F._2
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla sig.ra per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
- assegna la casa coniugale, sita in Casavatore (NA) alla via della Madonnina n.13, alla sig.ra ; Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra Parte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1
l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro 200,00 Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
14 - rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra Parte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 25, Parte II, Serie A, Sezione A, anno 1991);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.11.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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