Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
La competenza è un concetto che presuppone la giurisdizione, della quale costituisce la suddivisione tra giudici diversi. Di conseguenza, quantunque dal richiamo, contenuto nell'art. 627 cod. proc. pen., all'art. 25 stesso codice, non possa derivare in via diretta l'estensione del dettato del primo articolo, che dispone in tema di competenza, anche alla giurisdizione, l'indiscutibilità della competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio implica intangibilità della giurisdizione che sta a monte, presupposta dalla stessa indicazione di competenza. Ne deriva che, indicato il giudice competente a trattare la causa in sede di rinvio determinato dall'annullamento della sentenza impugnata, non può più essere posta in discussione la giurisdizione del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1998, n. 13669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13669 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 19.11.1998
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 1258
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 23864/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C. MIL. APP. di ROMA nei confronti di:
RU TO N.IL 06.04.1972
avverso sentenza del 14.01.1998 C. MIL. APP. di ROMA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Garino che ha concluso per il rigetto del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 28.1.98 la Corte Militare di Appello giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di precedente sentenza, disposto per vizio di motivazione, disattendeva la eccezione di carenza di giurisdizione proposta dal Procuratore Generale, il quale aveva rilevato che l'imputato era stato riformato prima del fatto contestatogli. Considerava che l'eccezione era inammissibile in sede di rinvio per il combinato disposto degli artt. 627 e 25 c.p.p.. Rilevava comunque la infondatezza della eccezione proposta, "giacché il provvedimento di riforma è sicuramente avvenuto dopo la commissione del fatto e quindi dopo il radicamento della giurisdizione da parte del giudice speciale".
II- Ricorre il Procuratore Generale Militare, che nega l'inammissibilità della eccezione, poiché la sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte non verteva ne' sulla giurisdizione ne' sulla competenza. Deduce omessa motivazione sul punto della anteriorità del fatto al provvedimento di riforma, del qual sostiene la natura di atto dichiarativo. Considera che la situazione di inidoneità al servizio militare che stava alla base della riforma era antecedente al provvedimento amministrativo, e che ad essa, e non a quest'ultimo, doveva essere fatto concreto riferimento nella individuazione della giurisdizione. III- Il ricorso è infondato.
L'art. 627 c. 1 c.p.p. dispone che "nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto stabilito dall'art. 25". La norma richiamata recita: " La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino fatti nuovi che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore". Il coordinamento tra le due norme porta a ritenere che la prima concerna la sentenza di annullamento con rinvio e la competenza attribuita in concreto al giudice del rinvio, e la seconda le sentenze con le quali la Corte di cassazione ha deciso in modo specifico su questioni attinenti la giurisdizione o la competenza sulle quali era chiamata a pronunciarsi: così che il richiamo operato dall'art. 627 all'art. 25 vale esclusivamente per la seconda parte di tale norma, quella per la quale può essere ritenuta una giurisdizione o una competenza diversa da quella indicata dalla Corte in dipendenza di nuovi fatti da cui derivi un diversa qualificazione giuridica del reato. Escluso quindi che dal richiamo attuato dall'art. 627 all'art. 25 derivi in via diretta la estensione del dettato della prima. norma, che prevede in tema di competenza, anche alla giurisdizione, va peraltro rilevato che la competenza è un concetto che presuppone la giurisdizione, della quale costituisce la suddivisione tra giudici diversi. Di conseguenza, la indiscutibilità della competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio implica intangibilità della giurisdizione che sta a monte, presupposta dalla stessa indicazione di competenza. Ne deriva che, indicato il giudice competente a trattare la causa in sede di rinvio determinato dall'annullamento della sentenza impugnata, non può più essere posta in discussione la giurisdizione del medesimo. L'infondatezza del primo motivo del ricorso, in considerazione della intangibilità della competenza dichiarata con il rinvio, comporta infondatezza anche del secondo motivo, con il quale si contestano le ragioni per le quali il giudice di merito ha ravvisato comunque la propria giurisdizione.
Il ricorso proposto deve essere quindi respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 1998