Articolo 4 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
Articolo 3Articolo 5
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4 settembre 1975
Art. 4.
I primi due commi dell' articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione e nelle materie subdelegate e' attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutivita' di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.
Entrata in vigore il 4 settembre 1975
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