Art. 4.
I primi due commi dell' articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione e nelle materie subdelegate e' attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutivita' di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.
I primi due commi dell' articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione e nelle materie subdelegate e' attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutivita' di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.