Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2535
CS
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Critica alla decisione di inammissibilità del ricorso di primo grado

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'annullamento di una nuova autorizzazione in sostituzione di una precedente non fa rivivere quest'ultima, ma impone all'amministrazione di riesaminare la questione. Pertanto, l'interesse ad impugnare la nuova AIA sussiste.

  • Accolto
    Ragionevolezza della prescrizione contestata

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo, ritenendo che, sebbene l'autorità ambientale abbia il potere di imporre limiti al funzionamento degli impianti, tali limiti devono essere imposti a seguito di una corretta e completa istruttoria che ne fornisca adeguata motivazione. Nel caso di specie, tale motivazione è mancante nel provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Interpretazione delle circolari ministeriali sulla capacità produttiva

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato questo motivo, affermando che dalle circolari citate non emerge una prescrizione univoca che faccia coincidere la capacità produttiva autorizzata con la capacità massima dell'impianto, e che l'autorità preposta può imporre limiti a salvaguardia di interessi sensibili.

  • Altro
    Inefficacia della riduzione della capacità produttiva

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto non necessario esaminare questo motivo, dato che l'annullamento del provvedimento obbliga l'amministrazione a una riedizione ex novo del potere, e un esame preventivo comporterebbe un sindacato su poteri non ancora esercitati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2535
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2535
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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