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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13905 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14374/2024 del R.G.A.C. trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, u.c. c.p.c. all'udienza del 24 giugno 2025, vertente
TRA
in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE
CONTRO nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1
; C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Procedimento semplificato ex artt. 281 decies c.p.c. per il pagamento di compensi professionali.
CONCLUSIONI: Come verbale di udienza del 24 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. l'avv. Calabrò conveniva in giudizio la sig.ra
[...]
, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per Controparte_1
l'opera professionale prestata su incarico e nell'interesse della stessa, per l'attività giudiziale svolta innanzi al Tribunale di Roma, sezione Lavoro, nell'azione esercitata per il pagamento di differenze retributive, straordinari e liquidazione del TFR del rapporto di lavoro, per il valore complessivo di € 150.958,02.
Quantificava il compenso dovuto in € 9.109,93
La sig.ra non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e Controparte_1 del decreto di fissazione dell'udienza e pertanto deve dichiararsene la contumacia.
Esaurita l'istruttoria nella produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Deve preliminarmente rilevarsi che il presente procedimento è regolato dal dettato normativo di cui all'art. 14 D.Lg. n. 150/2011, vertendo la domanda del ricorrente sull'accertamento del diritto alla corresponsione delle spese e dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta in sede civile e sulla conseguente liquidazione.
Nel merito, deve ritenersi documentalmente provato sia il conferimento all'odierno ricorrente, da parte della sig.ra dell'incarico di assisterla nel giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, R.G. 12765/21, definito con sentenza n.
406/2023 in data 18 gennaio 2023 (cfr. doc. in atti), sia l'effettivo espletamento della relativa attività professionale, essendosi lo stesso svolto con il patrocinio dell'avv. Pt_1 sino alla relativa definizione: nonostante il ricorrente si sia limitato alla produzione della sentenza sopra citata emessa a definizione del procedimento, dalla stessa si evince la esistenza della procura la natura del procedimento e dell'attività processuale svolta dall'avv. nonché il favorevole esito del procedimento per l'assistita. Pt_1
Alla luce della documentazione citata ed in applicazione dei principi sopra richiamati, sussiste pertanto il diritto del ricorrente alla liquidazione del compenso;
venendo, quindi, all'accertamento del quantum del corrispettivo spettante al ricorrente ed in applicazione della disciplina introdotta dal D.M. n. 55/2014 come aggiornato al 2022, applicabile
“ratione temporis”, può liquidarsi il compenso come segue, con la precisazione che in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice "con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante" (Cassazione civile, sez. unite, 8 luglio 2021, n. 19427; Cass. n. 23914/2015).
Tenuto conto del valore della controversia quale risulta dalla sentenza citata, deve ritenersi congruo l'importo richiesto di complessivi € 9.109,93, trattandosi di somma rientrante tra il compenso minimo ed il medio liquidabile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della presente controversia, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 9.109,93 a titolo di compensi;
[...]
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in € 1.700,00 per
[...] compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 9 ottobre 2025
IL GIUDICE
W. SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 14374/2024 del R.G.A.C. trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, u.c. c.p.c. all'udienza del 24 giugno 2025, vertente
TRA
in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1
RICORRENTE
CONTRO nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1
; C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Procedimento semplificato ex artt. 281 decies c.p.c. per il pagamento di compensi professionali.
CONCLUSIONI: Come verbale di udienza del 24 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. l'avv. Calabrò conveniva in giudizio la sig.ra
[...]
, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per Controparte_1
l'opera professionale prestata su incarico e nell'interesse della stessa, per l'attività giudiziale svolta innanzi al Tribunale di Roma, sezione Lavoro, nell'azione esercitata per il pagamento di differenze retributive, straordinari e liquidazione del TFR del rapporto di lavoro, per il valore complessivo di € 150.958,02.
Quantificava il compenso dovuto in € 9.109,93
La sig.ra non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e Controparte_1 del decreto di fissazione dell'udienza e pertanto deve dichiararsene la contumacia.
Esaurita l'istruttoria nella produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Deve preliminarmente rilevarsi che il presente procedimento è regolato dal dettato normativo di cui all'art. 14 D.Lg. n. 150/2011, vertendo la domanda del ricorrente sull'accertamento del diritto alla corresponsione delle spese e dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta in sede civile e sulla conseguente liquidazione.
Nel merito, deve ritenersi documentalmente provato sia il conferimento all'odierno ricorrente, da parte della sig.ra dell'incarico di assisterla nel giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, R.G. 12765/21, definito con sentenza n.
406/2023 in data 18 gennaio 2023 (cfr. doc. in atti), sia l'effettivo espletamento della relativa attività professionale, essendosi lo stesso svolto con il patrocinio dell'avv. Pt_1 sino alla relativa definizione: nonostante il ricorrente si sia limitato alla produzione della sentenza sopra citata emessa a definizione del procedimento, dalla stessa si evince la esistenza della procura la natura del procedimento e dell'attività processuale svolta dall'avv. nonché il favorevole esito del procedimento per l'assistita. Pt_1
Alla luce della documentazione citata ed in applicazione dei principi sopra richiamati, sussiste pertanto il diritto del ricorrente alla liquidazione del compenso;
venendo, quindi, all'accertamento del quantum del corrispettivo spettante al ricorrente ed in applicazione della disciplina introdotta dal D.M. n. 55/2014 come aggiornato al 2022, applicabile
“ratione temporis”, può liquidarsi il compenso come segue, con la precisazione che in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice "con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante" (Cassazione civile, sez. unite, 8 luglio 2021, n. 19427; Cass. n. 23914/2015).
Tenuto conto del valore della controversia quale risulta dalla sentenza citata, deve ritenersi congruo l'importo richiesto di complessivi € 9.109,93, trattandosi di somma rientrante tra il compenso minimo ed il medio liquidabile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della presente controversia, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 9.109,93 a titolo di compensi;
[...]
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in € 1.700,00 per
[...] compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 9 ottobre 2025
IL GIUDICE
W. SI