Sentenza 14 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2004, n. 27073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27073 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 14/04/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 736
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 44437/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO EL;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 08.07.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Iorio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli in data 23.10.2002 con la quale LO EL, per il reato unificato di rapina aggravata e lesioni in danno di Tsai Jaw-Ji, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 1200 di multa.
Il difensore dell'LO ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione.
Rileva il ricorrente che l'art. 143 comma 3 c.p.p. stabilisce che, ove l'imputato non conosca la lingua italiana, come nel caso in esame, il giudice nomina un interprete anche se egli stesso ovvero il P.M. o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha conoscenza della lingua da interpretare.
L'art. 144 lett. d), poi, sancisce la incompatibilità tra interprete e testimone e, nel caso in esame, in violazione di tale principio, l'ispettore di P.S. Maddaloni, che nel corso delle indagini aveva assunto il ruolo di interprete, non avrebbe potuto assumere anche quello di testimone.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Il Supremo Collegio ha stabilito che non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte del soggetto che abbia prestato nello stesso procedimento quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompressa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare per analogia il disposto di cui all'art. 144 comma 1, lett. d) dello stesso codice nel quale si prevede soltanto la ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete ed essendo da escludere la analogia in considerazione del carattere eccezionale delle norme che limitano la generale capacità di testimoniare prevista dalla legge (Cass. Sez.: 1 sent. 30.11.2001 n. 43236).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004