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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2982/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Francesco Sferlazza) ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Marco Di Gloria)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, limitatamente all'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente, già ritenuta soggetto portatore di handicap grave (cfr. Ctu dott. Proc. Rg. Per_1
3868/2022), possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione (21.11.2022).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1
1 decreto.
P.Q.M
. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ila ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave, ex art. art. 3, comma 3 L.104/1992, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 21.11.2022; condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1
Termini Imerese, 15.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
2
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2982/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Francesco Sferlazza) ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Marco Di Gloria)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, limitatamente all'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente, già ritenuta soggetto portatore di handicap grave (cfr. Ctu dott. Proc. Rg. Per_1
3868/2022), possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione (21.11.2022).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1
1 decreto.
P.Q.M
. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che ila ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di handicap grave, ex art. art. 3, comma 3 L.104/1992, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 21.11.2022; condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
CP_1
Termini Imerese, 15.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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