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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 10/02/2026, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2001/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE NA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10923/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249037578577000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249037578577000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220026966113000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento bollo auto, anni di riferimento 2017 e 2018, notificata in data 23.5.2024 e la sottostante cartella di pagamento e ne eccepiva la prescrizione per tardiva e inesistente notifica degli atti prodromici.
Parte resistente controdeduceva la tempestività considerando la sospensione dei termini di notifica previsti dalla normativa emanata a seguito dell'emergenza Covid e dal fatto che l'atto impugnato era stato preceduto dalla notifica dell'vviso di accertamento avvenuto in data 09/05/2022 a mezzo raccomandata AR, consegnata nelle mani di persona autorizzata al ritiro. Di conseguenza erano interrotti i termini di prescrizione che per il tributo in questione si assumono triennali, dal momento che dalla data di notifica della cartella di pagamento gli stessi non risultavano ancora decorsi. Visto che gli atti prodromici per parte resistente erano stati correttamente notificati nei termini.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che il nucleo della controversia risiede nella validità o meno della notifica della cartella di pagamento n. 09720220026966113000, sottostante agli atti di intimazione che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione asserisce essere stata correttamente e tempestivamente notificata in data 09/05/2022 a mezzo raccomandata AR, consegnata nelle mani di persona autorizzata al ritiro, prodromica all'atto impugnato e con il quale si sarebbe interrotto il termine triennale di prescrizione .
Tale affermazione è sfornita di prova idonea per il mancato perfezionamento della procedura della consegna al familiare a cui deve seguire la spedizione della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.), come previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c.
Si ricorda che il giudice di legittimità in materia ha chiarito che "nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, cod. proc. civ., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario" (Cass. Civ., Sez. 5, N. 12274 del 06.05.2024).
Ne deriva che per l'annualità 2017, il termine triennale sia spirato il 31 dicembre 2020 mentre per l'annualità
2018, il termine triennale sia spirato il 31 dicembre 2021
L'AdER ha invocato la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 per giustificare la presunta tempestività della notifica della cartella nel maggio 2022, tuttavia, tale sospensione
è irrilevante ai fini della presente controversia, data la radicale nullità della notifica stessa. Poiché la notifica della cartella di pagamento del 09.05.2022 è da considerarsi nulla e giuridicamente inesistente ai fini interruttivi, il primo atto validamente portato a conoscenza della ricorrente è l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 23.05.2024. Tale notifica è palesemente tardiva, essendo intervenuta quando i termini di prescrizione per entrambe le annualità erano ampiamente decorsi. Peraltro, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha generato un acceso dibattito interpretativo tra la tesi della proroga “a cascata” e quella “limitata”. Il contrasto giurisprudenziale, alimentato dalle diverse letture delle Corti di merito, è stato definitivamente risolto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025, e successivamente consacrato dalle Sezioni
Unite, che ha riconosciuto l'efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni.
Di conseguenza, accertata l'intervenuta prescrizione della richesta dei
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE NA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10923/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249037578577000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249037578577000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220026966113000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento bollo auto, anni di riferimento 2017 e 2018, notificata in data 23.5.2024 e la sottostante cartella di pagamento e ne eccepiva la prescrizione per tardiva e inesistente notifica degli atti prodromici.
Parte resistente controdeduceva la tempestività considerando la sospensione dei termini di notifica previsti dalla normativa emanata a seguito dell'emergenza Covid e dal fatto che l'atto impugnato era stato preceduto dalla notifica dell'vviso di accertamento avvenuto in data 09/05/2022 a mezzo raccomandata AR, consegnata nelle mani di persona autorizzata al ritiro. Di conseguenza erano interrotti i termini di prescrizione che per il tributo in questione si assumono triennali, dal momento che dalla data di notifica della cartella di pagamento gli stessi non risultavano ancora decorsi. Visto che gli atti prodromici per parte resistente erano stati correttamente notificati nei termini.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che il nucleo della controversia risiede nella validità o meno della notifica della cartella di pagamento n. 09720220026966113000, sottostante agli atti di intimazione che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione asserisce essere stata correttamente e tempestivamente notificata in data 09/05/2022 a mezzo raccomandata AR, consegnata nelle mani di persona autorizzata al ritiro, prodromica all'atto impugnato e con il quale si sarebbe interrotto il termine triennale di prescrizione .
Tale affermazione è sfornita di prova idonea per il mancato perfezionamento della procedura della consegna al familiare a cui deve seguire la spedizione della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.), come previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c.
Si ricorda che il giudice di legittimità in materia ha chiarito che "nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, cod. proc. civ., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario" (Cass. Civ., Sez. 5, N. 12274 del 06.05.2024).
Ne deriva che per l'annualità 2017, il termine triennale sia spirato il 31 dicembre 2020 mentre per l'annualità
2018, il termine triennale sia spirato il 31 dicembre 2021
L'AdER ha invocato la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 per giustificare la presunta tempestività della notifica della cartella nel maggio 2022, tuttavia, tale sospensione
è irrilevante ai fini della presente controversia, data la radicale nullità della notifica stessa. Poiché la notifica della cartella di pagamento del 09.05.2022 è da considerarsi nulla e giuridicamente inesistente ai fini interruttivi, il primo atto validamente portato a conoscenza della ricorrente è l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 23.05.2024. Tale notifica è palesemente tardiva, essendo intervenuta quando i termini di prescrizione per entrambe le annualità erano ampiamente decorsi. Peraltro, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha generato un acceso dibattito interpretativo tra la tesi della proroga “a cascata” e quella “limitata”. Il contrasto giurisprudenziale, alimentato dalle diverse letture delle Corti di merito, è stato definitivamente risolto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025, e successivamente consacrato dalle Sezioni
Unite, che ha riconosciuto l'efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni.
Di conseguenza, accertata l'intervenuta prescrizione della richesta dei
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.