TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IN ND Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1334/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
ZI AI;
e
, rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da avv. Alessandro Conte;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Racale in data 22/09/1990 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 43, parte II, serie A, anno R.G.V.G. 1334/2025
1990). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(07/04/1996) e (12/07/2004), quest'ultima non ancora Persona_2 economicamente autosufficiente.
Nel ricorso depositato in data 22/03/2025, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto, e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2) la figlia , studente universitaria in Lecce, vivrà con Per_2 la madre nella casa coniugale, mentre il figlio di Per_1 anni 28, studia e lavora in Firenze;
3) la casa coniugale in NO alla via Racale n. 117 con i beni mobili costituenti l'arredamento resteranno in pieno possesso e godimento della sig.ra ; Parte_1
4) il sig. , invece, andrà a vivere in Controparte_1 altro immobile che reperirà da terzi a sua cura e spese esclusive, entro e non oltre la data del 30 giugno 2025;
5) i coniugi concordano che il marito Controparte_1
versi la somma di euro 600,00 (seicento/00)
[...] mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, mediante bonifico bancario sul c/c con IBAN Per_2
[indicato nel ricorso] intestato a , entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese;
6) i coniugi contribuiranno in misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per visite mediche specialistiche, purché documentate e necessarie (non rientranti in quelle ordinarie rimborsabili dal S.N.N.) e quelle scolastiche della figlia
; Per_2
7) la sig.ra si obbliga a volturare a proprio Parte_1 nome le utenze relative alla casa coniugale che, comunque, faranno capo alla medesima dalla sottoscrizione del presente ricorso;
2 R.G.V.G. 1334/2025
8) i coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso alle autorizzazioni per il rilascio di validi documenti per
l'espatrio;
9) i coniugi dichiarano, reciprocamente e rispettivamente, con
l'adempimento dei punti di cui sopra, di null'altro a pretendere per qualsiasi ragione e/o titolo l'uno dall'altro, nemmeno per il futuro.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 04/06/2025).
1.3.- All'udienza dell'08/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative ed modificative:
- a precisazione della condizione sub 6 del ricorso introduttivo: per i profili non espressamente concordati dalle parti, le spese straordinarie inerenti alla prole non autosufficiente saranno regolamentate secondo termini e modalità di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1334/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 22/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Racale Parte_1
(LE), 13/06/1964) e (NO (LE), Controparte_1
3 R.G.V.G. 1334/2025
04/10/1959) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 08/07/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Racale per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE ND IN ND
4