Sentenza 29 novembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione deve essere presentato entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, a norma dell'art. 311 cod. proc. pen., disposizione applicabile, per effetto del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma settimo, della legge n. 69 del 2005 all'art. 719 cod. proc. pen., anche in ordine all'impugnazione dei provvedimenti coercitivi personali emessi per l'esecuzione del provvedimento dello Stato estero richiedente la consegna.
Commentari • 3
- 1. Dove depositare impugnazione cautelare nell'estradizione? (Cass. 3172/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2022
In materia estradizionale il ricorso in Cassazione in materia cautelare va presentato presso la cancelleria della corte di appello che ha emesso la sentenza impugnata; se presentato ad un ufficio diverso da quello del giudice a quo, competente a riceverlo resta a carico del ricorrente il rischio che l'istanza sia dichiarata inammissibile per tardività. Corte di Cassazione SENTENZA Sez. 6 penale Num. 3172 Anno 2022 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA udienza: 01/12/2021 - deposito 27 gennaio 2022 Sul ricorso proposto da TAI, nato a ** (Moldova) il **/1985 avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano il 19/08/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato …
Leggi di più… - 2. Impugnazione di misure cautelari estradizionali, quale normativa? (Cass. 435/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2021
Anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311 c.p.p., commi 2, 3 e 4 da coordinarsi, per quanto attiene alla decorrenza del termine, con quanto dispone l'art. 719 c.p.p.. Ne consegue che detto ricorso deve essere proposto, entro dieci giorni dalla comunicazione (al procuratore generale) o dalla notificazione (all'interessato o al difensore) di copia del provvedimento, dopo la sua esecuzione, con atto, contenente l'enunciazione contestuale dei motivi, presentato nella cancelleria …
Leggi di più… - 3. Impugnazione di un rigetto cautelare estradizionale (Cass. 435/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2013, n. 48126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48126 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 29/11/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1849
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 45921/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA GI N. IL 22/01/1978;
avverso l'ordinanza n. 36/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 11/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. De Carolis Villari Oliviero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, quale sostituto processuale dell'avv. Gironda Vittorio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11 ottobre 2013 la Corte d'appello di Bari ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a NI OR, a seguito del mandato di arresto europeo emesso dal Giudice istruttore del Tribunale di Mechelen (Belgio) il 23 settembre 2013, nell'ambito di un procedimento relativo al reato di tentato omicidio in concorso con altri indagati.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il NI OR, deducendo:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, che richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni del Titolo 1^ del Libro 4^ del codice di rito, ed in particolare l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., il cui espletamento la Corte d'appello ha omesso dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale;
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, ed all'art. 274 c.p.p., lett. b), essendo l'applicazione della misura cautelare sfornita di valida motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari legate al pericolo di fuga: la Corte, al riguardo, si è limitata a considerazioni generali ed astratte sulla effettività della misura cautelare, prescindendo da ogni valutazione sul rischio concreto del pericolo di fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'ordinanza impugnata è stata notificata all'interessato in data 11 ottobre 2013 ed il successivo ricorso - recante la data del 24 ottobre 2013 - risulta essere stato personalmente proposto in data 30 ottobre 2013, ossia oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento applicativo della misura cautelare previsto dall'art. 311 c.p.p.. A tale norma, infatti, soggiace il rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7, all'art. 719 c.p.p. (v. Sez. 6, n. 20538 del 10/05/2011, dep. 24/05/2011, Rv.
250069).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare nella misura di Euro mille.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013