Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2020, proposto da
AL AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Veglie, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Veglie n. 8 del 18.02.2020, notificata il successivo 24.02.2020;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, della comunicazione di abuso prot. n. 15657 del 13.11.2018 della PM di Veglie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa PA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato il 12 marzo 2020 e depositato in giudizio in pari data, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi n. 8 del 18.02.2020 adottata dal Comune di Veglie, notificata il successivo 24.02.2020, oltre ad altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e, in particolare, ove occorra, la comunicazione di abuso prot. n. 15657 del 13.11.2018 della PM di Veglie.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 L. N. 241/90 E SS.MM.II. – MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31, CO. 2 e 3, D.P.R. n. 380/2001 E SS.MM.II – DIFETTO D’ISTRUTTORIA.
Il Comune di Veglie non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 28 gennaio 2026, tenuta mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
In primo luogo, osserva il Tribunale, che secondo condivisibile principio giurisprudenziale, l'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, atteso che la partecipazione al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso.
Tale principio può subire una deroga solo ove si tratti di abuso (non per assenza del titolo edilizio, ma) per parziale difformità (dal medesimo), ovvero per variazione essenziale, ove fosse controversa e controvertibile in punto di fatto (e/o di diritto) l'entità della stessa variazione e fosse indi necessario condurre un apposito accertamento specifico, in primis nella sede amministrativa, meglio se, per l’appunto, in contraddittorio, o rectius garantendo la partecipazione; tali presupposti nella specie sono del tutto insussistenti.
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che, nei casi in cui si applica l’art. 31 T.U. ed., l’errata o incompleta indicazione dell’area di sedime non influisce sulla legittimità dell’ordinanza (T.A.R. Napoli Campania sez. II, 06 settembre 2013, n. 4199; v., anche, T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 04 luglio 2013, n. 3492; Tar Campania, questa sesta sezione, 16 giugno 2011, n. 3194, 11 maggio 2011, n. 2624; Tar Lazio, Roma, sez. I, 07 marzo 2011, n. 2031; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 09 dicembre 2010, n. 2809), potendo essere specificata in un successivo provvedimento di acquisizione, purché l'ordinanza contenga (come nel caso in esame) comunque gli estremi dell'opera e del suo sedime; infatti l’elemento necessario per un’ordinanza di ripristino legittima è la descrizione delle opere abusive, in modo tale da permettere al privato di identificarle e eliminarle spontaneamente.
In conclusione il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve essere complessivamente respinto.
Nulla per le spese in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente
PA RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA RO | NT PA |
IL SEGRETARIO