Sentenza 30 settembre 2021
Massime • 1
E' configurabile il delitto di corruzione elettorale anche se al momento della conclusione dell'accordo illecito, finalizzato ad ottenere voti in cambio di una controprestazione, il corruttore non sia ancora candidato, purché l'accordo sia serio e concreto e la competizione elettorale sia già ben individuata e sia la più prossima rispetto al "pactum sceleris".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2021, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2021 |
Testo completo
01039-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da FR DI -Presidente - Sent. n. sez. 2387/2021 MARIA TERESA BELMONTE -Relatore- P.U. 30/09/2021 R.G.N. 11562/2021 BARBARA CALASELICE MICHELE ROMANO RENATA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO NI nato a [...] il [...] Avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Luigi GIORDANO, che si riporta alla requisitoria già depositata del Proc. Gen. FILIPPI PAOLA concludendo per la l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato Raffaele BONSIGNORE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città che, all'esito del giudizio abbreviato, - aveva dichiarato NO NO colpevole, in concorso con altri, per cui si è proceduto separatamente, di corruzione elettorale, ai sensi dell'art. 86 co. 1 e 2 D.P.R. 570/1960 (capo A), per avere pattuito il procacciamento di voti in vista delle elezioni comunali di Palermo del 2012, sulla base di un accordo che prevedeva, in cambio dei voti, il finanziamento della organizzazione di una festa di quartiere, ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa dichiarando sospesa la pena inflitta, condizionata all'espletamento di attività lavorativa - gratuita in favore della collettività, per la durata di tre mesi, da eseguirsi entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi.
2.1. Con il primo, sono dedotti violazione degli artt. 86 d.p.r. 570/1960, 125,191,192,530 e 546 comma 1 lett. e cod. proc.pen. e correlato vizio della motivazione, illogica e contraddittoria. Si evidenzia, per sostenere la inconfigurabilità del reato contestato, l'assenza di un reale accordo, e comunque del sinallagma, alla luce del contegno assunto, durante la conversazione intercettata, dal NO;
questi, infatti a fronte delle richieste di appoggio elettorale, formulate dal UA, in vista della sua candidatura, nella lista Cantiere Popolare, alle elezioni comunali di Palermo del maggio 2012, replicò espressamente di avere già assunto l'impegno di appoggiare altro candidato. Si sottolinea, altresì, la mancata realizzazione del finanziamento per la Festa della Marinella, che avrebbe costituito, nell'ottica accusatoria, la controprestazione promessa dal UA al NO, per l'appoggio elettorale;
inoltre, al tempo in cui avvenne la conversazione in questione - costituente l'unico elemento a carico del ricorrente - il UA non era ancora candidato. A tal fine, si richiamano pronunce di questa Corte circa la necessaria sussistenza di uno stretto collegamento temporale tra la promessa e la tornata elettorale. Nel caso di specie, il lasso temporale è di un anno, il UA non venne eletto, e il sovvenzionamento per la festa di quartiere, richiesto dal NO, non c'è mai stato, come da allegata documentazione rilasciata dal Comune di Palermo.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la prescrizione del reato per un fatto commesso nel maggio 2011, quando venne captato l'accordo corruttivo - la quale era, pertanto, già maturata al tempo della pronuncia di secondo grado, anche considerando la sospensione di 420 giorni calcolati dalla stessa sentenza impugnata.
2.3. Il terzo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e denuncia violazione degli artt. 62 bis, 69, 99, 132 e 133 cod.pen. 125 e 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen. Ci si duole dell'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, affidato a una motivazione apparente, che oblitera la ratio dell'istituto; si deduce, altresì, che non sia stato motivato il 2 riconoscimento della recidiva facoltativa, e che neppure vi è supporto argomentativo in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I motivi proposti nell'interesse di AN NO, pur infondati, non lo sono in modo manifesto, cosicchè, deve prendersi atto dell'avvenuta maturazione del termine di prescrizione del reato, e annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
2. In particolare, è inammissibilmente proposto solo il terzo motivo, dal momento che la concessione delle attenuanti generiche inerisce al merito e il diniego è sindacabile solo sotto il profilo del vizio della motivazione e, oltre a non essere stati dedotti specifici vizi, la motivazione della Corte di appello è sufficiente e adeguata, avendo fatto riferimento alla gravità dei fatti e all'assenza di elementi favorevolmente apprezzabili.
3. Non risultano, invece, manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso, sia quello che pone la questione della necessità o meno di una candidatura e della sussistenza di uno stretto collegamento temporale tra la condotta e la competizione elettorale, in considerazione dello iato temporale intercorso tra la conversazione "rivelatrice" dell'accordo corruttivo e la tornata elettorale alla quale riferirla, ai fini della integrazione della fattispecie, sia la doglianza attinente alla mancata declaratoria della prescrizione da parte del Giudice di appello, giacchè viene in rilievo l'aspetto relativo alla data di commissione del reato.
4. Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha condivisibilmente escluso che, ai fini della integrazione del delitto di cui al primo comma dell'art. 86 del D.P.R. n. 570 del 1960, sia necessaria la qualità effettiva di candidato, attraverso una corretta esegesi del testo normativo, che descrive un reato comune, che "chiunque" può commettere, non essendo necessaria, diversamente dall'ipotesi di corruzione ordinaria, la presenza attiva di un pubblico ufficiale o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale ( Sez. 1, n. 45152 del 17/03/2016 Rv. 268035; conf. Sez. 5 n. 19922 del 12/04/2021, Rv. 281254), coerentemente con la duplice ratio legis individuabile nella tutela della libertà di voto, e nella necessità di impedire qualunque interferenza nella formazione o nella manifestazione del voto da parte dell'elettore. La norma intende, infatti, tutelare l'interesse pubblico al regolare svolgimento delle elezioni e preservare l'elettore da indebite interferenze sulla sua libertà di scelta tra le varie liste o i vari candidati.
4.1. La disposizione normativa contempla due distinte ipotesi criminose, la prima a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale per procurarsi il voto od altro vantaggio elettorale offre o promette agli elettori utilità di qualsiasi natura;
la seconda a carico dell'elettore, il quale per rendere favori elettorali accetta denaro o altra utilità. Nella prima ipotesi, non può escludersi la realizzabilità dell'intervento corruttivo da parte di qualsiasi cittadino, anche senza l'intervento del candidato politico, interessato ad influenzare la competizione elettorale, così che l'intervento sarà attuato a vantaggio altrui 114.2. Il tema è stato ben scrutinato nella sentenza Scaramuzzino", chiamata a stabilire se il reato di corruzione elettorale previsto dal D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 86 possa essere commesso da un solo soggetto o se, specularmente alla fattispecie ordinaria di corruzione, che 3 A richiede la presenza del pubblico ufficiale, sia un reato plurisoggettivo a struttura bilaterale, per la cui configurabilità sia necessaria la partecipazione di colui che si presenta come candidato nella competizione elettorale. Partendo dal dato normativo, si è considerato, in quella pronuncia, che "Secondo l'orientamento unanime della dottrina, il reato in commento ha natura plurioffensiva, in quanto da un lato salvaguarda l'interesse dello Stato al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, fondamento dell'ordinamento democratico, dall'altro tutela il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza elettorale. Malgrado l'unicità del bene giuridico, la norma contempla due distinte ipotesi criminose: l'una a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale per procurarsi il voto ovvero altro vantaggio elettorale, offre o promette agli elettori utilità di qualsiasi natura;
l'altra a carico dell'elettore il quale per rendere favori elettorali, accetta denaro o altra utilità. Come è evidente dalla sua formulazione, il reato rientra tra gli illeciti di pericolo astratto, in quanto è sufficiente il compimento della condotta per determinare l'applicazione della sanzione, indipendentemente dall'effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto. Inoltre, la previsione come reato della semplice promessa anticipa in maniera accentuata la soglia della punibilità, sanzionando ogni comportamento che possa condizionare la libertà del voto. In ordine al soggetto che pone in essere la c.d. corruzione attiva, la necessità di impedire qualunque interferenza nella formazione o manifestazione del voto da parte dell'elettore ha fatto si che il reato sia stato configurato come delitto comune, in quanto il fatto penalmente rilevante, come evidenziato dal termine utilizzato "chiunque", può essere commesso dal quivis de populo. Infatti, anche se in molti casi può essere lo stesso soggetto politico candidato alle elezioni che realizza personalmente la condotta criminosa, non è irragionevole ritenere che l'intervento corruttivo sia posto in essere da un qualsiasi cittadino, che abbia un interesse proprio ad influenzare la competizione elettorale. Nel primo caso, il candidato agirà "a proprio vantaggio", nel secondo caso l'intervento sarà attuato a vantaggio "altrui". I punti di contatto con la corruzione prevista dal codice penale riguardano solo l'aspetto esterno dei reati, perché in entrambi i casi viene realizzata una compravendita illecita: l'atto di ufficio nel primo caso, il voto nel secondo, ma si fermano qui e non riguardano il soggetto attivo del reato (in termini, in relazione al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96 in materia di elezioni politiche, che disciplina l'identica fattispecie v. Cass. Sez. 3, n. 1035 del 9/12/1997, Colucci) (Sez. 1, n. 35495/2014 cit. ).
4.3. Alla luce di tali coordinate, la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato un pactum sceleris nell'accordo (a cui il NO, dopo un iniziale incertezza, accede inequivocabilmente) finalizzato ad ottenere voti in cambio della erogazione di un finanziamento per la organizzazione di una festa di quartiere, del quale vengono definiti la controprestazione ( finanziamento di 20.000 euro) e le modalità di erogazione ( preferibilmente mediante un finanziamento pubblico), e considerato irrilevante la circostanza che, al momento dell'accordo, il UA non fosse ancora ufficialmente candidato, traendo, a sostegno della tesi che esclude rilevanza alla qualità di candidato del corruttore, ulteriore argomento, su piano esegetico, dalla lettera della norma, Ас che include tra le utilità la "firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura" che, evidentemente, precede la candidatura medesima.
4.4. Sulla premessa che l'accordo intervenuto tra il NO e il UA è caratterizzato da una promessa seria e concreta di quest'ultimo al fine di ottenere i voti e dall'accettazione del NO che, più degli altri, per la pregressa esperienza nel settore, era in grado di garantire, per come lo stesso NO si definì, durante la conversazione intercettata (uno "che sta dietro ai politici), la Corte di appello ha precisato che i dubbi emergenti dalla conversazione avevano avuto riguardo esclusivamente al quomodo dell'accordo, giammai all'an, ovvero alla pretesa del NO, per assicurare l'appoggio elettorale, di ottenere prima il contributo economico per la festa della Marinella. E tanto a prescindere dalla considerazione che, in realtà, il UA già occupava un seggio proprio nel Consiglio comunale di Palermo.
5. Con riguardo, invece, alla necessità di un pactum sceleris tra l'elettore e il candidato (o chi per esso), nella giurisprudenza di questa Corte, si è già affermato che, ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 86, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (la cd. corruzione elettorale riferita all'elettore), è necessario che l'accordo illecito tra l'elettore ed il candidato sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale (sez. 6 n. 39462 del 20/07/2016 Rv. 268155; Conf. Sez. 6, n. 50116 del 11/10/2016 Rv. 269231 - 01; Sez. 6, n. 50116 del 11/10/2016, Rv. 269231 - 01; Sez. 5 n. 19922 del 12/04/2021 Rv. 281254-02), essendosi richiamato il principio affermato con riguardo al reato declinato dall' all'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riferito alle elezioni politiche, ma molto simile, sotto il profilo oggettivo, all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960: secondo la già richiamata pronuncia Sez. 3, n. 1035 del 09/12/1997, dep. 1998, Colucci, Rv. 209510, le attività illecite costituite dalla promessa, dalla offerta o dalla dazione di denaro o altra utilità, «impongono la definizione di un ambito temporale entro il quale si configura l'aggressione alla libertà di scelta elettorale, ambito che va ragionevolmente contenuto tra la data in cui risulti comunque proposta la candidatura e quella dell'elezione» ( conf. Sez. 5 n. 19922/2021 cit.).
5.1. Si è osservato, in particolare, che la necessità del pactum sceleris finalizzato ad una specifica e prossima espressione di voto risulta desumibile da un'analisi complessiva e coordinata dei due commi dell'art. 86 cit. Invero, il primo comma, nel prefigurare il comportamento del "corruttore" (punibile anche a prescindere dal raggiungimento di un accordo), sanziona la condotta di chi, «per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale, o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori [...] »; il secondo comma, invece, tipizza la condotta dell'elettore, come quella di colui «che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità». In effetti, non solo la qualità di «elettore» assume un significato selettivo coerente con la necessità di un collegamento tra il patto illecito ed una "tornata" elettorale determinata e prossima, in quanto suscettibile di venir meno per varie ragioni, quali la pronuncia di condanne penali, e, con riferimento alle competizioni locali, anche per la mutevolezza della residenza anagrafica. Anche più incisivamente, l'impiego, nel descrivere 5 Во la condotta dell'«elettore», delle sole parole «dare» o «negare», e non anche della parola promettere», evoca un'attività da compiere con immediatezza (Sez. 6, n. 39462 del 20/07/2016, Rv. 268155 ).
5.2. Ora, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto, a ragione, senza dubbio determinata la tornata elettorale alla quale l'accordo illecito faceva riferimento, nelle intenzioni dei protagonisti, essendo emerso, con inconfutabile chiarezza non contestata neppure dalla Difesa ricorrente che gli interlocutori di quella conversazione a quattro, intercettata il 10 maggio 2011, si riferissero alle elezioni comunali del maggio successivo ("E poi c'è un anno di tempo" sono parole pronunciate dal NO, riportate a pg. 20 dell'ordinanza impugnata).
5.3. Anche con riferimento al requisito della "prossimità" della tornata elettorale, rispetto alla promessa illecita, ritiene il Collegio che la Corte di appello abbia svolto uno scrutinio corretto, alla luce della concreta situazione in esame, dando rilievo a due elementi significativi: innanzitutto, l'ambito territoriale del comune di Palermo, considerando, condivisibilmente, come, in un contesto di tale vastità, gli accordi elettorali - ancor più laddove essi coinvolgono soggetti e ambienti in grado di assicurare numerose preferenze attraverso il reclutamento di voti - vengono organizzati e conclusi con largo anticipo, non potendo immaginarsi che essi siano conclusi a ridosso dell'elezione. L'osservazione pone in evidenza un dato di comune esperienza, giacchè è noto che accordi di tal fatta sono per lo più finanche propedeutici alla stessa decisione di accettare la candidatura, come, evidentemente, è avvenuto anche nel caso di specie, in cui il UA che già occupava un seggio nel Consiglio Comunale uscente si premurava di - assicurarsi, con congruo anticipo, il necessario appoggio elettorale per dare continuità alla sua esperienza politica. Inoltre, la Corte di appello ha anche considerato come, in ragione della controprestazione individuata dal NO, nel caldeggiare l'opzione dell'ottenimento di un finanziamento pubblico, non fossero prospettabili, realisticamente, tempi brevi di concretizzazione dell'accordo. Le valutazioni operate nella sentenza impugnata risultano, allora, coerenti con la giurisprudenza che si è già richiamata, la quale, nel rispetto del principio di offensività, onde evitare di ampliare a dismisura l'ambito temporale entro il quale sia configurabile l'aggressione alla libertà di scelta elettorale, ha definito tale spatium comprendendolo tra la proposta di candidatura e la tornata elettorale. Parametro che può considerarsi rispettato, nel caso di specie, giacchè, dal tenore della conversazione intercettata, emerge con chiarezza che si discute di una candidatura affatto ipotetica, cosicchè è ragionevole ritenere che egli avesse già ricevuto la proposta, tant'è che sarà effettivamente candidato alle elezioni comunali di Palermo.
5.4. Pertanto, la valutazione della Corte di appello si pone in maniera tutt'altro che eccentrica rispetto alle direttrici già delineate dalla giurisprudenza di legittimità, potendo, invero, affermarsi che, nel caso di un accordo corruttivo raggiunto con riferimento all'espressione del voto in una ben individuata competizione elettorale, ove si tratti della più prossima rispetto alla promessa illecita, come nel caso di specie, quell'accordo può considerarsi realizzato in funzione del voto da esprimere in una "determinata e prossima competizione elettorale". 6 A 5.5. Di conseguenza, una volta ravvisata, sulla base di una valutazione metodologicamente corretta, l'esistenza di un accordo illecito funzionale allo scambio tra utilità corrisposte dal candidato e sostegno offerto dal ricorrente nella specifica campagna elettorale del 2012, correttamente è stato ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960. 6. Venendo al tema della prescrizione, posto con il secondo motivo di ricorso, nella concorde opinione di dottrina e giurisprudenza, il reato di cui si discute rientra tra gli illeciti di pericolo astratto, essendo sufficiente il compimento della condotta per determinare l'applicazione della sanzione, indipendentemente dall'effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto ( Sez. 1, n. 35495 del 04/06/2014 Cc. (dep. 11/08/2014 ) Rv. 260129; Sez. F, n. 32825 del 09/08/2011, Rv. 252207 ), costituendo un post factum la dazione e irrilevante il raggiungimento dell'obiettivo (in termini, in relazione al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96 in materia di elezioni politiche, che disciplina l'identica fattispecie Sez. 3, n. 1035 del 09/12/1997 (dep. 1998) Rv. 209510 ).
6.1. Consegue a ciò che, nel caso di specie, la condotta illecita deve essere collocata alla data in cui venne registrata la conversazione che è quella che ha cristallizzato la promessa. Da quel momento, la prescrizione risulta maturata il gennaio 2020, pur calcolando la sospensione di 419 giorni (dal 18/12/2018 al 09/05/2019 per impedimento del difensore, e dal 09/05/2019 al 12/02/2020 per astensione dalle udienze), verificatasi durante il giudizio di secondo grado, ovvero, come sostiene la Difesa ricorrente, prima della pronuncia della sentenza da parte della Corte di appello, avvenuta il 12/11/2020. 6.2. Giova aggiungere, nondimeno, che anche a volere considerare, quale data di cessazione della condotta, quella indicata in imputazione, ovvero il maggio 2012 dando rilievo alle - osservazioni del Procuratore generale circa la mancata deduzione, in sede di appello, di doglianza in ordine alla diversa collocazione temporale rispetto alla contestazione rubricata sub A), reato risulterebbe, a oggi, in ogni caso, prescritto fin dal 13 gennaio 2021; nulla cambierebbe ove venisse in rilievo la sospensione di n. 64 giorni di cui all'l'art. 83 del Decreto - legge n. 18 del 17 marzo 2020, conv. nella legge 24 aprile 2020, n. 27, giacchè, in tal caso, la prescrizione sarebbe maturata a marzo 2021. Sotto tale ultimo profilo, In tal senso, giova ricordare che le Sezioni Unite "Sanna" hanno affermato che «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale». (Sez. U n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280432 In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). 7 A 7. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, come annunciato, è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte Il Presidente шлийните зави Alfredo Guardiano Corte Suprema di Cassazione Penale Scz. Depo in Cancelleria R M 3 GEN 2022 RFA Giudizia special nouise un 8