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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6781/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 21/02/2025 da nata in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.4 20014 NERVIANO ITALIA con l'Avv. MOSCIATTI FRANCESCA RICORRENTE e
ato a MILANO (MI) il 23/07/1987 Controparte_1
Residente VIA BRAMANTE N.22 20154 MILANO ITALIA Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7.3.2025
OGGETTO: Parte_2
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1 con rito civile in data 07.10.2017 nel comune di Cadorago (CO) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune: Anno 2017, n.22, parte II, serie C, ufficio 1;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cadorago (CO) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
nell'emettere i provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, voglia così disporre:
- affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori i figli, collocati prevalentemente presso la madre;
- assegnare alla ricorrente, collocataria dei figli, la casa coniugale sita in Nerviano (MI), Via L. Morelli n.4;
- disporre quanto al diritto dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli, sempre nel rispetto della delicata situazione di fragilità del primogenito, ovvero senza pernotto fuori casa, con le stesse modalità di cui alla separazione e ancora in attuazione:
= a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18,30/19,00 circa al lunedì mattino, per due giorni infrasettimanali dalle ore 18,30/19,00 sino al mattino seguente nella settimana in cui i figli staranno con la madre durante i week end ed un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30/19,00 circa sino al giorno successivo, nella settimana in cui i figli staranno con il padre durante i week end. Resta inteso che nei casi in cui il giorno successivo al periodo trascorso con il padre non vi sia scuola (per festività, ponti, vacanze scolastiche o altro), il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre la sera dopo cena;
= ad anni alterni il periodo di Natale dal 25.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 compreso, nonché il periodo pasquale in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica. Per le vacanze di Natale 2021 il primo periodo con il padre e il secondo con la madre, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
= durante le vacanze estive per due o tre settimane anche non consecutive, da concordare in forma scritta entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi. I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli soggiorneranno durante i periodi di vacanza: dovrà essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica tra il genitore non presente e i figli minori;
- stabilire a carico del sig. un assegno mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ovvero euro 225,00 CP_1
(duecentoventicinque/00) per ciascun figlio, in via anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino all'indipendenza economica degli stessi;
= stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli, da corrispondere e concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- confermare che la madre continui a percepire l'assegno unico nella misura del 100% .
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio a AD ( CO) il 07/10/2017 (anno 2017, atto n 22, parte 2, serie C)
Dal matrimonio nato in data [...] e Parte_3 Parte_4 ata in data 07.02.2018;
[...]
Le parti si sono separate come da verbale di separazione del 12.12.2022 omologato in data 20.12.2022 dal Tribunale di Milano Firmato;
I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione del 12.12.2022 omologato in data 20.12.2022 dal Tribunale di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/02/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio confermando, quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale e agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli gli accordi di cui alla separazione consensuale intervenuta tra i coniugi cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente Controparte_1 notificati, non i è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18.6.2025, sentita la ricorrente è stata sentita dal Giudice Delegato e ha dichiarato : “ intendo divorziare dal momento della separazione sono sempre vissuta separata e non mi sono più riconciliata. Faccio presente che io e mio marito anche se lui non si è costituito in questo giudizio abbiamo un ottimo rapporto decidiamo insieme le questioni che riguardano i nostri figli lui li frequenta come previsto nel verbale di separazione e mi sta versando regolarmente il contributo per il mantenimento. In questo momento vive presso i suoi genitori. È stato informato da me anche verbalmente della presente udienza ma ha ritenuto di non costituirsi essendo d'accordo sulle mie richieste che peraltro sono identiche a quelle che avevamo concordato in sede di separazione”
La difesa della ricorrente, ha insisto nel ricorso e discusso oralmente la causa.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio La domanda è fondata e deve essere accolta E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente il 12.12.2022 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 22.12.2022 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 20/02/2025 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia del o scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche a fronte del lasso di tempo intercorso e del comportamento anche processuale del convenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Le domande svolte dalla ricorrente relativamente ai profili afferenti alla responsabilità genitoriale, alle modalità di esercizio del diritto di visita nonché alla misura del contributo previsto per il mantenimento dei minori, debbono tracolare accoglimento, non essendoci elementi per ritenere ed affermare la loro contrarietà al diritto o all'interesse dei figli. La mancata costituzione in giudizio del convenuto, invero, non è infatti sintomatica di disinnestereste per i figli ( verso sui quali esercita la responsabilità generabile in maniera condivisa e che frequenta come da accordi di separazione) – come ben evidenziato dalla ricorrere- ma solo dalla circostanza che essendo le condizioni richieste analoghe a quelle della separazione il medesimo non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio condividendole. Conseguentemente le condizioni di cui al ricorso possono e debbono nella presente essere essere fatte proprie dal Collegio
Sulle spese di lite. Visto l'esito del giudizio, considerata la natura necessario del giudizio, le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 6781 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
a MILANO il 07/10/2017 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio
[...] di Stato Civile del Comune di AD ( CO) 2017 , atto n.22, parte II, serie C;
2. Affida in modo condiviso ad entrambi i genitori i figli e Parte_3 Pt_4
, che resteranno collocati in via prevalentemente presso la madre;
[...]
3. Assegna alla ricorrente, collocataria dei figli, la casa coniugale sita in Nerviano (MI), Via L. Morelli n.4;
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, sempre nel rispetto della delicata situazione di fragilità del primogenito, ovvero senza pernotto fuori casa, con le stesse modalità di cui alla separazione e ancora in attuazione:
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18,30/19,00 circa al lunedì mattino, per due giorni infrasettimanali dalle ore 18,30/19,00 sino al mattino seguente nella settimana in cui i figli staranno con la madre durante i week end ed un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30/19,00 circa sino al giorno successivo, nella settimana in cui i figli staranno con il padre durante i week end. Resta inteso che nei casi in cui il giorno successivo al periodo trascorso con il padre non vi sia scuola (per festività, ponti, vacanze scolastiche o altro), il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre la sera dopo cena;
- ad anni alterni il periodo di Natale dal 25.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 compreso, nonché il periodo pasquale in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica. Per le vacanze di Natale 2021 il primo periodo con il padre e il secondo con la madre, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze estive per due o tre settimane anche non consecutive, da concordare in forma scritta entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi. I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli soggiorneranno durante i periodi di vacanza: dovrà essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica tra il genitore non presente e i figli minori;
5. Dispone che il versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1 un assegno mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ovvero euro 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascun figlio, in via anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino all'indipendenza economica degli stessi;
6. Dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli, da corrispondere e concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e- mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Dispone che la madre ricorrente continui a percepire l'assegno unico nella misura del 100%
8. Dichiara irripetibili le spese processuali.
9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 21/02/2025 da nata in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N.4 20014 NERVIANO ITALIA con l'Avv. MOSCIATTI FRANCESCA RICORRENTE e
ato a MILANO (MI) il 23/07/1987 Controparte_1
Residente VIA BRAMANTE N.22 20154 MILANO ITALIA Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7.3.2025
OGGETTO: Parte_2
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1 con rito civile in data 07.10.2017 nel comune di Cadorago (CO) con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune: Anno 2017, n.22, parte II, serie C, ufficio 1;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cadorago (CO) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
nell'emettere i provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, voglia così disporre:
- affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori i figli, collocati prevalentemente presso la madre;
- assegnare alla ricorrente, collocataria dei figli, la casa coniugale sita in Nerviano (MI), Via L. Morelli n.4;
- disporre quanto al diritto dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli, sempre nel rispetto della delicata situazione di fragilità del primogenito, ovvero senza pernotto fuori casa, con le stesse modalità di cui alla separazione e ancora in attuazione:
= a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18,30/19,00 circa al lunedì mattino, per due giorni infrasettimanali dalle ore 18,30/19,00 sino al mattino seguente nella settimana in cui i figli staranno con la madre durante i week end ed un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30/19,00 circa sino al giorno successivo, nella settimana in cui i figli staranno con il padre durante i week end. Resta inteso che nei casi in cui il giorno successivo al periodo trascorso con il padre non vi sia scuola (per festività, ponti, vacanze scolastiche o altro), il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre la sera dopo cena;
= ad anni alterni il periodo di Natale dal 25.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 compreso, nonché il periodo pasquale in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica. Per le vacanze di Natale 2021 il primo periodo con il padre e il secondo con la madre, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
= durante le vacanze estive per due o tre settimane anche non consecutive, da concordare in forma scritta entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi. I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli soggiorneranno durante i periodi di vacanza: dovrà essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica tra il genitore non presente e i figli minori;
- stabilire a carico del sig. un assegno mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ovvero euro 225,00 CP_1
(duecentoventicinque/00) per ciascun figlio, in via anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino all'indipendenza economica degli stessi;
= stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli, da corrispondere e concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- confermare che la madre continui a percepire l'assegno unico nella misura del 100% .
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio a AD ( CO) il 07/10/2017 (anno 2017, atto n 22, parte 2, serie C)
Dal matrimonio nato in data [...] e Parte_3 Parte_4 ata in data 07.02.2018;
[...]
Le parti si sono separate come da verbale di separazione del 12.12.2022 omologato in data 20.12.2022 dal Tribunale di Milano Firmato;
I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione del 12.12.2022 omologato in data 20.12.2022 dal Tribunale di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/02/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio confermando, quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale e agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli gli accordi di cui alla separazione consensuale intervenuta tra i coniugi cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente Controparte_1 notificati, non i è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 18.6.2025, sentita la ricorrente è stata sentita dal Giudice Delegato e ha dichiarato : “ intendo divorziare dal momento della separazione sono sempre vissuta separata e non mi sono più riconciliata. Faccio presente che io e mio marito anche se lui non si è costituito in questo giudizio abbiamo un ottimo rapporto decidiamo insieme le questioni che riguardano i nostri figli lui li frequenta come previsto nel verbale di separazione e mi sta versando regolarmente il contributo per il mantenimento. In questo momento vive presso i suoi genitori. È stato informato da me anche verbalmente della presente udienza ma ha ritenuto di non costituirsi essendo d'accordo sulle mie richieste che peraltro sono identiche a quelle che avevamo concordato in sede di separazione”
La difesa della ricorrente, ha insisto nel ricorso e discusso oralmente la causa.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi in cui è adita l'autorità giurisdizionale Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio La domanda è fondata e deve essere accolta E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente il 12.12.2022 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 22.12.2022 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 20/02/2025 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia del o scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche a fronte del lasso di tempo intercorso e del comportamento anche processuale del convenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Le domande svolte dalla ricorrente relativamente ai profili afferenti alla responsabilità genitoriale, alle modalità di esercizio del diritto di visita nonché alla misura del contributo previsto per il mantenimento dei minori, debbono tracolare accoglimento, non essendoci elementi per ritenere ed affermare la loro contrarietà al diritto o all'interesse dei figli. La mancata costituzione in giudizio del convenuto, invero, non è infatti sintomatica di disinnestereste per i figli ( verso sui quali esercita la responsabilità generabile in maniera condivisa e che frequenta come da accordi di separazione) – come ben evidenziato dalla ricorrere- ma solo dalla circostanza che essendo le condizioni richieste analoghe a quelle della separazione il medesimo non ha ritenuto di doversi costituire in giudizio condividendole. Conseguentemente le condizioni di cui al ricorso possono e debbono nella presente essere essere fatte proprie dal Collegio
Sulle spese di lite. Visto l'esito del giudizio, considerata la natura necessario del giudizio, le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 6781 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
a MILANO il 07/10/2017 , atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio
[...] di Stato Civile del Comune di AD ( CO) 2017 , atto n.22, parte II, serie C;
2. Affida in modo condiviso ad entrambi i genitori i figli e Parte_3 Pt_4
, che resteranno collocati in via prevalentemente presso la madre;
[...]
3. Assegna alla ricorrente, collocataria dei figli, la casa coniugale sita in Nerviano (MI), Via L. Morelli n.4;
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, sempre nel rispetto della delicata situazione di fragilità del primogenito, ovvero senza pernotto fuori casa, con le stesse modalità di cui alla separazione e ancora in attuazione:
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18,30/19,00 circa al lunedì mattino, per due giorni infrasettimanali dalle ore 18,30/19,00 sino al mattino seguente nella settimana in cui i figli staranno con la madre durante i week end ed un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30/19,00 circa sino al giorno successivo, nella settimana in cui i figli staranno con il padre durante i week end. Resta inteso che nei casi in cui il giorno successivo al periodo trascorso con il padre non vi sia scuola (per festività, ponti, vacanze scolastiche o altro), il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre la sera dopo cena;
- ad anni alterni il periodo di Natale dal 25.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 compreso, nonché il periodo pasquale in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica. Per le vacanze di Natale 2021 il primo periodo con il padre e il secondo con la madre, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze estive per due o tre settimane anche non consecutive, da concordare in forma scritta entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi. I genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli soggiorneranno durante i periodi di vacanza: dovrà essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica tra il genitore non presente e i figli minori;
5. Dispone che il versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1 un assegno mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) ovvero euro 225,00 (duecentoventicinque/00) per ciascun figlio, in via anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino all'indipendenza economica degli stessi;
6. Dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli, da corrispondere e concordare secondo il Protocollo del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e- mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Dispone che la madre ricorrente continui a percepire l'assegno unico nella misura del 100%
8. Dichiara irripetibili le spese processuali.
9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai