Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/1997, n. 1444
CASS
Sentenza 20 novembre 1997

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L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato. La nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale o, ritualmente citato l'imputato non comparso, da violazione di norme che implichino particolari adempimenti ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale. Mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per se stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/1997, n. 1444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1444
    Data del deposito : 20 novembre 1997

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