Sentenza 20 novembre 1997
Massime • 1
L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato. La nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale o, ritualmente citato l'imputato non comparso, da violazione di norme che implichino particolari adempimenti ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale. Mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per se stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/1997, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe V. PANDOLFO Presidente del 20/11/1997
1. Dott. Guida IETTI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni PATRONE Consigliere N.1543
3. " Maria ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere N.12074/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN VA n. Marostica 2.8.68 avverso sentenza 20.1.97 C.A. VENEZIA - Sentita in u.p. la relazione fatta dal Cons. Dott. M. ROTELLA;
- udito il P.M., in persona del s.P.G. Dr. G. VENEZIANO che ha concluso per il rigetto -
ritenuto
1 - AN VA è stato condannato in contumacia, in 1^ grado, dal pretore di Bassano d. G.) a L.
4.500.000 di multa in sostituzione di m.2 rec., per art. 1 L. 386/90 (assegno di L.
1.140.000 del 30.12.93. La condanna è stata confermata in appello. Con il ricorso denuncia violazione di legge perché, assente all'udienza del 5.6.95, in primo grado, ed astenutosi il difensore in conformità al disposto di organismi forensi, il pretore rinviava il processo alla data del 4.12.95, senza darne a lui stesso, che avrebbe dovuto essere dichiarato contumace, avviso. Erra la corte d'appello che rigetta il relativo motivo, sostenendo che, anche se vi fosse stata dichiarazione di contumacia, l'imputato non avrebbe avuto diritto ad alcun avviso, essendo comunque rappresentato ad ogni effetto dal difensore a norma dell'art. 48712 CPP.
2 - Il ricorso è infondato. L'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non prevista dall'ordinamento e non può ricomprendersi nell'ambito delle nullità di ordine generale, poiché non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato (cfr.: cass., sez. V, 4.8.95, Michelutti e, già sotto il codice previg., cass. 8.2.88, Di Leo, in Cass. pen. 1989, 2222). Il contrario avviso talora espresso da questa corte (cass. 15.4.86, Saracino e 5.2.97, Sagliano) attribuisce natura costitutiva al provvedimento in sè, e fa scaturire dalla mancata dichiarazione una nullità a regime intermedio perché presuppone omesso l'accertamento di legittimo impedimento dell'imputato.
Sennonché il giudice, prima di aprire il dibattimento, verifica la rituale citazione e, in caso negativo, non può dichiarare la contumacia dell'imputato non comparso, ma deve rinviare l'udienza, rispondendo la innovazione degli atti nulli, ex art. 487/1 CPP. In caso positivo, verifica se la mancata comparizione non sia comunque dovuta ad assoluta impossibilità a comparire e, ritenutolo probabile, provvede nello stesso modo. Tuttavia, non risultando emergenze relative in atti, la sua valutazione è implicita ed insindacabile (art. 486/2 CPP), onde non ha alcun onere di motivazione sotto questo profilo. Pertanto la nullità può solo scaturire dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia perché, in tal caso, non si sarebbe potuto instaurare il rapporto processuale o, ritualmente citato l'imputato non comparso, da violazione di norme che implichino particolari adempimenti (contestazioni suppletive ex art. 520 CPP, per cui il regime è identico in caso di assenza o contumacia, e notifica dell'estratto contumaciale), ai quali è funzionalmente connessa la previsione del provvedimento formale. Mentre dall'omessa dichiarazione di contumacia per se stessa, quando risultino le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non scaturisce alcuna violazione del contraddittorio.
È dunque corretto il rilievo nella sentenza impugnata che l'omissione è irrilevante, perché, pur dichiarato formalmente contumace, l'imputato non avrebbe avuto diritto ad alcun avviso di rinvio in prosieguo dell'udienza, mentre, se non vi fossero state le condizioni per dichiararlo tale, ma questo l'imputato non lo sostiene, si sarebbe dovuto disporre il rinnovo della citazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1998